Page 20 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               all’attività  effettivamente  svolta  dal  professionista  (e  al  relativo  grado  di
               complessità), vuoi rispetto all’attivo ragionevolmente ricavabile dalla procedura,
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               dovendosi la relativa pattuizione reputare contraria alla buona fede oggettiva ,
               nonché al disposto dell’art. 2233, c. 2, c.c., una volta che il principio di necessaria
               correlazione tra prestazione e corrispettivo espresso da  tale norma fosse stato
               interpretato – come appariva necessario – alla luce  dell’obiettivo di superamento
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               della crisi dell’impresa .
                  Inoltre, l’intendimento di evitare ogni sorta di commistione tra “funzionalità”
               e  “utilità  in  concreto” pure  emergeva  dal  convincimento che  l’accesso  al
               concordato preventivo fosse da ritenersi «di per sé un vantaggio per i creditori» in
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               ragione  «degli  effetti della  consecuzione delle  procedure» ;  del  pari,  talune
               pronunce  parevano  intenzionate  a  correggere  il  tiro  pure  con  riguardo
               all’interpretazione delle ulteriori clausole dell’art. 111, c. 2, l. fall., a cominciare
               da  quella  dell’“occasionalità”,  rispetto  alla  quale,  seppur  implicitamente
               confermandosi l’insufficienza di un elemento di mera corrispondenza cronologica
               tra insorgenza del credito e svolgimento della procedura, l’intervento valutativo
               del giudice veniva confinato alla verifica della sussistenza di un «indice di coerenza
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               e proporzione con l’attività nascente dalle iniziative del debitore» .

                  64  Cfr. GREGGIO,  Le ambivalenze, cit.,  22 ss.
                  65  Cfr. Cass., 30 marzo 2018, n. 7974, in Fallimento,  2018, 535, ove si è trovata nulla la clausola
               di determinazione del compenso “a forfait” (cfr. infra, nt. 206); Cass., 21 maggio 2021, n. 14050, in
               Dirittodellacrisi.it.
                  66  Cass., 16 maggio 2018, n. 12017, cit.; Cass., 14 marzo 2014, n. 6031, in Fallimento, 2014, 516,
               con nota di P. VELLA, L’enigmatico  rapporto, cit.; Cass., 30 marzo 2018, n. 7974, cit.
                  67  Cass., 25 novembre 2019, n. 30694, in Dirittodellacrisi.it  (corsivo ns.); contra, però, Cass., 11
               dicembre  2020,  n.  28364,  in  Fallimento,  2021,  170,  con  nota di  FERRO,  Locazione  d’immobile  e
               protrazione  del  godimento  nel  concordato:  credito  in  prededuzione  del  locatore.  Inoltre, neppure pareva
               esservi dubbio che, a fronte dell’anticipazione degli effetti della domanda ex art. 161, c. 6, l, fall., il
               conferimento  dell’incarico  professionale  venisse  a  porsi,  fisiologicamente,  all’interno  del

               procedimento concorsuale propriamente inteso (Cass., 13 giugno 2019, n. 14713, in IlCaso.it; Cass.,
               10 ottobre 2019, n. 25471, in Fallimento,  2020,  175,  con nota di NARDECCHIA,  La prededuzione dei
               professionisti,  cit., ritenendo che la domanda di concordato con riserva condividesse la stessa natura
               di quella ordinaria), così che i crediti dell’attestatore e di eventuali advisor coinvolti nelle attività di
               predisposizione del piano e della proposta sarebbero stati da considerarsi prededucibili  appunto
               perché sorti (non già “in funzione”, bensì) “in occasione” di una fase della vicenda concordataria che
               tutti gli  indici  positivi  inducevano a  collocare  pleno  titulo  nella  categoria  delle  (pre-)procedure

               concorsuali (cfr., per la dottrina, FABIANI,  Il delicato ruolo, cit., 732 s., peraltro escludendo che l’atto
               di  conferimento dell’incarico  costituisse, di  per  sé,  atto eccedente l’ordinaria  amministrazione,
               come tale necessitante autorizzazione giudiziale ex art.  161,  c.  7,  l.  fall.;  cfr.  inoltre PACCHI,  Le
               prededuzioni, cit., 11; PANI,  La prededuzione, cit.,  17 ss., ove anche riff. a quella giurisprudenza che,
               talvolta, ha  fatto invece  dipendere tale qualificazione  dall’entità del compenso). Infine, pure  si
               ammise che, una volta riconosciuto il negozio di conferimento dell’incarico come rientrante nella
               normale gestione dell’impresa in crisi, il riconoscimento della prededuzione dei conseguenti crediti
               professionali costituisse un effetto automatico dato dalla loro derivazione da «atti legalmente compiuti
               dal debitore»  ex art. 161, c. 7, l. fall., a ciò non ostando che la procedura concordataria fosse risultata
               poi eventualmente definita a mezzo d’un decreto d’inammissibilità ex art. 162. Cfr. ancora FABIANI,
               Il delicato ruolo,  cit., 734,  reputando che la prededuzione “legale” pur sempre esigesse una verifica

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