Page 20 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
all’attività effettivamente svolta dal professionista (e al relativo grado di
complessità), vuoi rispetto all’attivo ragionevolmente ricavabile dalla procedura,
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dovendosi la relativa pattuizione reputare contraria alla buona fede oggettiva ,
nonché al disposto dell’art. 2233, c. 2, c.c., una volta che il principio di necessaria
correlazione tra prestazione e corrispettivo espresso da tale norma fosse stato
interpretato – come appariva necessario – alla luce dell’obiettivo di superamento
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della crisi dell’impresa .
Inoltre, l’intendimento di evitare ogni sorta di commistione tra “funzionalità”
e “utilità in concreto” pure emergeva dal convincimento che l’accesso al
concordato preventivo fosse da ritenersi «di per sé un vantaggio per i creditori» in
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ragione «degli effetti della consecuzione delle procedure» ; del pari, talune
pronunce parevano intenzionate a correggere il tiro pure con riguardo
all’interpretazione delle ulteriori clausole dell’art. 111, c. 2, l. fall., a cominciare
da quella dell’“occasionalità”, rispetto alla quale, seppur implicitamente
confermandosi l’insufficienza di un elemento di mera corrispondenza cronologica
tra insorgenza del credito e svolgimento della procedura, l’intervento valutativo
del giudice veniva confinato alla verifica della sussistenza di un «indice di coerenza
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e proporzione con l’attività nascente dalle iniziative del debitore» .
64 Cfr. GREGGIO, Le ambivalenze, cit., 22 ss.
65 Cfr. Cass., 30 marzo 2018, n. 7974, in Fallimento, 2018, 535, ove si è trovata nulla la clausola
di determinazione del compenso “a forfait” (cfr. infra, nt. 206); Cass., 21 maggio 2021, n. 14050, in
Dirittodellacrisi.it.
66 Cass., 16 maggio 2018, n. 12017, cit.; Cass., 14 marzo 2014, n. 6031, in Fallimento, 2014, 516,
con nota di P. VELLA, L’enigmatico rapporto, cit.; Cass., 30 marzo 2018, n. 7974, cit.
67 Cass., 25 novembre 2019, n. 30694, in Dirittodellacrisi.it (corsivo ns.); contra, però, Cass., 11
dicembre 2020, n. 28364, in Fallimento, 2021, 170, con nota di FERRO, Locazione d’immobile e
protrazione del godimento nel concordato: credito in prededuzione del locatore. Inoltre, neppure pareva
esservi dubbio che, a fronte dell’anticipazione degli effetti della domanda ex art. 161, c. 6, l, fall., il
conferimento dell’incarico professionale venisse a porsi, fisiologicamente, all’interno del
procedimento concorsuale propriamente inteso (Cass., 13 giugno 2019, n. 14713, in IlCaso.it; Cass.,
10 ottobre 2019, n. 25471, in Fallimento, 2020, 175, con nota di NARDECCHIA, La prededuzione dei
professionisti, cit., ritenendo che la domanda di concordato con riserva condividesse la stessa natura
di quella ordinaria), così che i crediti dell’attestatore e di eventuali advisor coinvolti nelle attività di
predisposizione del piano e della proposta sarebbero stati da considerarsi prededucibili appunto
perché sorti (non già “in funzione”, bensì) “in occasione” di una fase della vicenda concordataria che
tutti gli indici positivi inducevano a collocare pleno titulo nella categoria delle (pre-)procedure
concorsuali (cfr., per la dottrina, FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 732 s., peraltro escludendo che l’atto
di conferimento dell’incarico costituisse, di per sé, atto eccedente l’ordinaria amministrazione,
come tale necessitante autorizzazione giudiziale ex art. 161, c. 7, l. fall.; cfr. inoltre PACCHI, Le
prededuzioni, cit., 11; PANI, La prededuzione, cit., 17 ss., ove anche riff. a quella giurisprudenza che,
talvolta, ha fatto invece dipendere tale qualificazione dall’entità del compenso). Infine, pure si
ammise che, una volta riconosciuto il negozio di conferimento dell’incarico come rientrante nella
normale gestione dell’impresa in crisi, il riconoscimento della prededuzione dei conseguenti crediti
professionali costituisse un effetto automatico dato dalla loro derivazione da «atti legalmente compiuti
dal debitore» ex art. 161, c. 7, l. fall., a ciò non ostando che la procedura concordataria fosse risultata
poi eventualmente definita a mezzo d’un decreto d’inammissibilità ex art. 162. Cfr. ancora FABIANI,
Il delicato ruolo, cit., 734, reputando che la prededuzione “legale” pur sempre esigesse una verifica
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