Page 39 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno
operare». Un giudizio, questo, che, nella trama motivazionale, è a sua volta
immediata conseguenza della generale visione secondo cui l’«attitudine di
vantaggio per il ceto creditorio», che il canone della funzionalità esprime, vada
compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui detto ceto risulta,
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propriamente, «organizzato» .
Sennonché, ci sembra che questa ricostruzione venga ora a stridere con alcune
fondamentali indicazioni rivenienti proprio dall’art. 6 c.c.i.i., svelando, ancora
una volta, la matrice essenzialmente ideologica di assunti della specie e, in
definitiva, dell’intera costruzione concettuale che li sorregge. Ed invero, come
ormai da più parti evidenziato in dottrina, la ricostruzione dell’istituto della
prededuzione non può, oggi, operarsi unicamente valorizzando il profilo
dell’inerenza del credito alla procedura concorsuale 128 . Se tale profilo, infatti,
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continua a rivestire un’indubbia rilevanza , d’altro canto, il dato positivo
evidenza con pari nitidezza l’esigenza di distinguere tra una prededuzione
processuale relativa ai costi del procedimento in senso stretto e una prededuzione
sostanziale in cui la preferenza è invece riconosciuta in virtù di un’inerenza
funzionale all’esercizio dell’impresa in prospettiva del suo risanamento 130 . E, a
sostegno del convincimento che la prededuzione “funzionale”, per il fatto di
connettersi alla gestione di un patrimonio e non a quella di un procedimento, sia
istituto sempre più smarcato dalle categorie del processo e ormai invece
decisamente inclinato verso quelle del diritto civile sostanziale (con una qualche
assimilazione al privilegio 131 ), decisivo appare proprio un primo dato normativo
– non senza qualche sorpresa – del tutto trascurato dalle sez. un., ossia la
127 Abbiamo peraltro già segnalato, per ciò che invece concerne il nesso di “occasionalità”, come
nella sentenza di fine 2021 si riconosca – apertis verbis – che la richiesta d’una necessaria connessione
soggettiva dell’obbligazione contratta con l’attività degli organi della procedura valga di per sé ad
“assorbire” «la funzionalità agli scopi della procedura» (cfr. supra, 5).
128 Nel senso che la prededuzione non sia più «una categoria unitaria», cfr. BASSI, Premesse, cit.,
727 ss.
129 Soprattutto laddove svela valutazioni legislative di maggiore meritevolezza della pretesa del
professionista che sia divenuto creditorie della massa per rapporti strettamente connessi allo
svolgimento della procedura. Cfr., esprimendo giudizi invero diversi circa la ragionevolezza d’una
tale sorta di discriminazione, LAMANNA, Il codice, cit., 111; S. COSTA, La prededuzione, cit., 1590;
SERRA, Il riconoscimento della prededuzione nel Codice della crisi, in PISANI MASSAMORMILE (a cura di),
Il nuovo diritto della crisi, Torino, 2023, 268, il quale, mettendo pure in conto l’ulteriore
discriminazione rispetto ai professionisti nominati dall’OCC [art. 6, c. 1, lett. a)] e all’esperto
nominato dal Segretario generale della Camera di commercio nel percorso della composizione
negoziata (art. 25-ter, c. 12, c.c.i.i.), dichiara di fare fatica a comprendere le precise «basi culturali o
ideologiche» di questa impostazione. Da ultimo, nel senso che la «scure del risparmio forzoso»
voluta dal legislatore delegante, sia stata fatta calare solo sui costi de gli incarichi conferiti
direttamente dal debitore, laddove una tale «politica di contenimento delle spese» ben dovrebbe
invece riguardare «la intera gestione delle procedure», cfr. BASSI, Premesse, cit., 731 ss.
130 Così, praecipue, FABIANI, Sistema, cit., 345 s.; ID., La prededuzione, cit., 16 ss.
131 Sul che cfr. anche SERRA, Il riconoscimento, cit., 309 ss.
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