Page 39 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805




               pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno
               operare». Un  giudizio,  questo, che, nella  trama motivazionale, è  a  sua  volta
               immediata  conseguenza  della  generale  visione  secondo  cui  l’«attitudine  di
               vantaggio  per  il  ceto creditorio», che il  canone della  funzionalità  esprime, vada
               compendiato  nella  stessa  procedura  concorsuale  in  cui  detto  ceto  risulta,
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               propriamente, «organizzato» .
                  Sennonché, ci sembra che questa ricostruzione venga ora a stridere con alcune
               fondamentali indicazioni rivenienti proprio dall’art. 6 c.c.i.i., svelando, ancora
               una  volta, la  matrice essenzialmente ideologica  di  assunti  della  specie e,  in
               definitiva, dell’intera costruzione concettuale che li sorregge. Ed invero, come
               ormai  da  più  parti evidenziato in  dottrina, la  ricostruzione dell’istituto della
               prededuzione  non  può,  oggi,  operarsi  unicamente  valorizzando  il  profilo
               dell’inerenza del credito alla procedura  concorsuale 128 . Se tale profilo, infatti,
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               continua  a  rivestire  un’indubbia  rilevanza ,  d’altro  canto,  il  dato  positivo
               evidenza  con  pari  nitidezza  l’esigenza  di  distinguere  tra  una  prededuzione
               processuale relativa ai costi del procedimento in senso stretto e una prededuzione
               sostanziale in  cui  la  preferenza  è  invece riconosciuta  in  virtù  di  un’inerenza
               funzionale all’esercizio dell’impresa in prospettiva del suo risanamento 130 . E, a
               sostegno del convincimento che la  prededuzione “funzionale”, per  il fatto di
               connettersi alla gestione di un patrimonio e non a quella di un procedimento, sia
               istituto  sempre  più  smarcato  dalle  categorie  del  processo  e  ormai  invece
               decisamente inclinato verso quelle del diritto civile sostanziale (con una qualche
               assimilazione al privilegio 131 ), decisivo appare proprio un primo dato normativo
               –  non  senza  qualche  sorpresa  –  del  tutto trascurato dalle  sez.  un.,  ossia  la



                  127  Abbiamo peraltro già segnalato, per ciò che invece concerne il nesso di “occasionalità”, come
               nella sentenza di fine 2021 si riconosca – apertis verbis – che la richiesta d’una necessaria connessione
               soggettiva dell’obbligazione contratta con l’attività degli organi della procedura valga di per sé ad
               “assorbire” «la funzionalità agli scopi della procedura» (cfr. supra, 5).
                  128  Nel senso che la prededuzione non sia più «una categoria unitaria», cfr. BASSI, Premesse, cit.,
               727 ss.
                  129  Soprattutto laddove svela valutazioni legislative di maggiore meritevolezza della pretesa del
               professionista che  sia  divenuto creditorie  della  massa  per  rapporti  strettamente connessi allo
               svolgimento della procedura. Cfr., esprimendo giudizi invero diversi circa  la ragionevolezza d’una
               tale sorta di discriminazione, LAMANNA,  Il codice,  cit.,  111;  S. COSTA,  La prededuzione,  cit.,  1590;
               SERRA, Il riconoscimento  della prededuzione nel Codice della crisi, in PISANI  MASSAMORMILE  (a cura di),
               Il  nuovo  diritto  della  crisi,  Torino,  2023,  268,  il  quale,  mettendo  pure  in  conto  l’ulteriore
               discriminazione  rispetto ai  professionisti nominati  dall’OCC  [art.  6,  c.  1,  lett.  a)]  e  all’esperto
               nominato dal  Segretario generale della Camera di  commercio  nel  percorso della composizione
               negoziata (art. 25-ter, c. 12, c.c.i.i.),  dichiara di fare fatica a comprendere le precise «basi culturali o
               ideologiche» di  questa impostazione. Da  ultimo, nel senso che la  «scure del risparmio  forzoso»
               voluta  dal  legislatore  delegante,  sia  stata  fatta  calare  solo  sui  costi  de gli  incarichi  conferiti
               direttamente dal debitore, laddove una tale «politica  di  contenimento delle spese» ben dovrebbe
               invece riguardare «la intera gestione delle procedure», cfr. BASSI, Premesse, cit., 731 ss.
                  130  Così, praecipue, FABIANI,  Sistema, cit., 345 s.; ID.,  La prededuzione, cit., 16 ss.
                  131  Sul che cfr. anche SERRA, Il riconoscimento,  cit., 309 ss.

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