Page 38 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
della causa concordati, questa volta altresì declinata quale inerenza necessaria agli
“scopi istituzionali” della procedura concordataria, che ha trovato germinazione
il convincimento che identica soluzione relazionale pure debba valere con
riguardo al requisito della “strumentalità all’accesso” sancito ai fini
dell’esenzione dalla revocatoria. Pare pertanto giunto il momento di domandarsi
se la ricostruzione operata dalle sez. un., e (quasi) pedissequamente riproposta
dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, regga ad un più puntuale
scrutinio dogmatico, positivo e logico-sistematico, profilandosi, alla luce dei
lasciti della sentenza di fine 2021 e dell’entrata in vigore del c.c.i.i., un’ulteriore
occasione di “dialogo tra formanti”.
Innanzitutto, rispetto ad entrambe le rilevantissime – quanto complesse –
pagine di diritto vivente scritte dalla Suprema Corte, tutto ciò che qui
preliminarmente può dirsi si riduce al solo rilievo – di per sé scontato, epperò
decisivo – che la “causa” evoca percezioni naturalmente diverse, le quali
esigerebbero che, nello specifico contesto di riferimento, del suo impiego si
esplicitasse chiaramente la funzione, trattandosi di un congegno che, in ogni
epoca, serve a valutare l’atto di autonomia privata esprimendo un’esigenza di
controllo più o meno intenso e penetrante delle conseguenze che i privati sono
ammessi a realizzare tramite propri negozi 126 . In questa prospettiva, ciò che
occorre far emergere è il chiaro sugello, nelle sez. un. di fine 2021, della già
segnalata tendenza a praticare soluzioni che, muovendo da specifiche concezioni
circa il ruolo del giudice rispetto agli atti del debitore capaci di produrre
corrispondenti deviazioni dal canone distributivo della par condicio creditorum,
permettono di apprezzare una declinazione della clausola generale della
“funzionalità” orientata proprio in modo da consacrare la crucialità di un tale
ruolo nella stessa costruzione di un sistemicamente accettabile senso relazionale
tra atto (negoziale) e procedura (concorsuale); concezione che, una volta orientata
la clausola di funzionalità in termini di “idoneità causale” alle finalità istituzionali
dello strumento concordatizio, si spinge ora sino a ritenere che l’acquisizione,
attraverso la segnata via procedimentale, di tale qualità in capo ad una
prestazione professionale altrimenti solo “privatisticamente” acquisita dal
debitore, ne consentirebbe «l’assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al
126 Lo ricorda VETTORI, Fattibilità giuridica e causa concreta nel concordato preventivo, in Contr. impr.,
2013, 1206. Del resto, è sin troppo noto come, in relazione alla stessa categoria del negozio
giuridico, notevoli siano le incertezze a tutt’oggi orbitanti attorno alla causa quale elemento di
mediazione tra autonomia privata e ordinamento giuridico (id est, tra “volontà” e “norma”). Cfr.,
anche in prospettiva storico-comparata, NAVARRETTA, Le ragioni della causa e il problema dei rimedi.
L’evoluzione storica e le prospettive nel diritto europeo dei contratti, in Riv. dir. comm., 2003, I, 981 ss.; M.
BARCELLONA, Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza, Padova, 2015. Sul tema della
“causa concreta” e sulle varie linee funzionali segnate dal suo ormai diffuso impiego in sede
giurisprudenziale, cfr. inoltre, tra i più recenti contributi della civilistica, C. SCOGNAMIGLIO, La
causa concreta: una proposta dottrinale di successo, in Riv. dir. civ., 2020, 588 ss.; BACHELET, Emilio Betti
e il suo tempo, con una chiosa sull’impiego della causa concreta a tutela dell’equilibrio contrattuale, in Pol. dir.,
2023, 77 ss.
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