Page 35 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               scadenza” 115 . Come a dire che, una volta che il decreto del giudice abbia sancito,
               secondo quanto insegnato dalle sez. un., la piena integrazione del requisito di
               “funzionalità” della prestazione, non possa esservi dubbio che il pagamento che
               il professionista abbia ricevuto, quand’anche successivo rispetto alla  scadenza
               originaria,  sia  comunque rispondente alle  finalità dell’ammessa – e, dunque,
               positivamente verificata – iniziativa di regolazione volontaria della crisi 116 .
                  Sotto ulteriore profilo, invece, tale più recente arresto di legittimità intercetta
               un aspetto dubbio che, già colto dalla dottrina nelle more dell’entrata in vigore
                         117
               del c.c.i.i. , la pronuncia delle sez. un. aveva ulteriormente alimentato, ossia
               quello  di  comprendere se  la  prededuzione  si  consolidi  in  forza  del  decreto
               d’ammissione, rimanendo allora intangibile a fronte di possibili sopravvenienze
               procedimentali, tra cui, innanzitutto, un’eventuale revoca giudiziale (o anche una
               rinuncia volontaria alla domanda) intervenuta prima del voto dei creditori . A
                                                                                     118
               seguire rigorosamente il ragionamento delle sez. un., infatti, dovrebbe ritenersi
               che, venendo in tal caso meno ex tunc l’effetto proprio dell’apertura e, quindi,
               l’avvio dell’iter funzionale alla  celebrazione dell’adunanza  dei creditori, venga
               automaticamente meno anche il presupposto finalistico-istituzionale a base del
               riconoscimento  della  prededuzione,  risultandone  travolta  la  possibilità  di
               raggiungimento degli obiettivi minimali che, tipologicamente, caratterizzano la
               procedura di concordato.
                  Ebbene, una  prima,  per  quanto  indiretta,  risposta potrebbe per  l’appunto
               giungere dalla più recente ordinanza della Corte cass. qui in commento. Questa,


                  115  Cfr. supra, 3.
                  116   Da  questo punto  di  vista,  dunque,  ancor  meglio  s’intende la  portata  innovativa  della
               decisione, la quale non ha remore ad estendere in tal senso l’operatività della norma d’esenzione
               una volta che, in accordo alle sez. un., la fattispecie astratta sia integrata del rilevante presupposto
               di natura procedimentale. Un altro chiaro esempio, insomma, della già commentata vis expansiva
               della  concezione secondo cui  il  valore  relazionale del parametro  della  “funzionalità” potrebbe
               trovar senso solo a mezzo d’una intermediazione giudiziale interveniente su di un rapporto, quello
               tra  negozio e procedura,  invero originariamente concepito e  programmato in  una sfera di  sola
               “privatistica” rilevanza (cfr. supra, 4). Sotto questo profilo, del resto, assai significativo è quanto le
               stesse sez. un. scrivono in altro passaggio della motivazione, allorquando hanno cura di osservare
               che,  intervenendo «a  superamento  delle  incertezze  proprie  di  una  prededuzione funzionale
               generica», il nuovo art. 6 c.c.i.i.,  sancendo come necessaria l’avvenuta ammissione al concordato,
               avrebbe fatto  proprio  «un  criterio  di  condizionalità  direttamente  desunto  dalla giurisprudenza di  questa
               Corte» e che le sez. un. propriamente intendono alla stregua d’«una condizione che irrobustisce a ritroso
               tutta l’attività già compiuta e strumentale al concorso,  perché essa fa conseguire  al relativo credito la preferenza
               processuale in esame sempre che l’instaurazione della concorsualità, per iniziativa volontaria, si protragga sino
               ad un provvedimento giudiziale positivo».
                  117  Cfr. COSTANTINO,  La prededuzione in attesa del codice della crisi, in Foro it., 2021, 880 ss.
                  118  Su questo punto specifico, in  effetti, notevoli perplessità sono state manifestate anche dai
               commentatori nel  complesso favorevoli  alle  soluzioni delle  sez.  un.,  tra  cui  NARDECCHIA,  La
               prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 371, sottolineando che la valutazione di funzionalità, quale
               giudizio ex ante, sembrerebbe invero porsi su di un piano oggettivamente diverso da quello relativo
               all’espressione del voto dei creditori, tanto sotto il profilo dell’an, quanto sotto il profilo del quid; da
               ultimo, cfr. anche TERENGHI, Prededuzione funzionale, cit., 517, nt. 53.

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