Page 35 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
scadenza” 115 . Come a dire che, una volta che il decreto del giudice abbia sancito,
secondo quanto insegnato dalle sez. un., la piena integrazione del requisito di
“funzionalità” della prestazione, non possa esservi dubbio che il pagamento che
il professionista abbia ricevuto, quand’anche successivo rispetto alla scadenza
originaria, sia comunque rispondente alle finalità dell’ammessa – e, dunque,
positivamente verificata – iniziativa di regolazione volontaria della crisi 116 .
Sotto ulteriore profilo, invece, tale più recente arresto di legittimità intercetta
un aspetto dubbio che, già colto dalla dottrina nelle more dell’entrata in vigore
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del c.c.i.i. , la pronuncia delle sez. un. aveva ulteriormente alimentato, ossia
quello di comprendere se la prededuzione si consolidi in forza del decreto
d’ammissione, rimanendo allora intangibile a fronte di possibili sopravvenienze
procedimentali, tra cui, innanzitutto, un’eventuale revoca giudiziale (o anche una
rinuncia volontaria alla domanda) intervenuta prima del voto dei creditori . A
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seguire rigorosamente il ragionamento delle sez. un., infatti, dovrebbe ritenersi
che, venendo in tal caso meno ex tunc l’effetto proprio dell’apertura e, quindi,
l’avvio dell’iter funzionale alla celebrazione dell’adunanza dei creditori, venga
automaticamente meno anche il presupposto finalistico-istituzionale a base del
riconoscimento della prededuzione, risultandone travolta la possibilità di
raggiungimento degli obiettivi minimali che, tipologicamente, caratterizzano la
procedura di concordato.
Ebbene, una prima, per quanto indiretta, risposta potrebbe per l’appunto
giungere dalla più recente ordinanza della Corte cass. qui in commento. Questa,
115 Cfr. supra, 3.
116 Da questo punto di vista, dunque, ancor meglio s’intende la portata innovativa della
decisione, la quale non ha remore ad estendere in tal senso l’operatività della norma d’esenzione
una volta che, in accordo alle sez. un., la fattispecie astratta sia integrata del rilevante presupposto
di natura procedimentale. Un altro chiaro esempio, insomma, della già commentata vis expansiva
della concezione secondo cui il valore relazionale del parametro della “funzionalità” potrebbe
trovar senso solo a mezzo d’una intermediazione giudiziale interveniente su di un rapporto, quello
tra negozio e procedura, invero originariamente concepito e programmato in una sfera di sola
“privatistica” rilevanza (cfr. supra, 4). Sotto questo profilo, del resto, assai significativo è quanto le
stesse sez. un. scrivono in altro passaggio della motivazione, allorquando hanno cura di osservare
che, intervenendo «a superamento delle incertezze proprie di una prededuzione funzionale
generica», il nuovo art. 6 c.c.i.i., sancendo come necessaria l’avvenuta ammissione al concordato,
avrebbe fatto proprio «un criterio di condizionalità direttamente desunto dalla giurisprudenza di questa
Corte» e che le sez. un. propriamente intendono alla stregua d’«una condizione che irrobustisce a ritroso
tutta l’attività già compiuta e strumentale al concorso, perché essa fa conseguire al relativo credito la preferenza
processuale in esame sempre che l’instaurazione della concorsualità, per iniziativa volontaria, si protragga sino
ad un provvedimento giudiziale positivo».
117 Cfr. COSTANTINO, La prededuzione in attesa del codice della crisi, in Foro it., 2021, 880 ss.
118 Su questo punto specifico, in effetti, notevoli perplessità sono state manifestate anche dai
commentatori nel complesso favorevoli alle soluzioni delle sez. un., tra cui NARDECCHIA, La
prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 371, sottolineando che la valutazione di funzionalità, quale
giudizio ex ante, sembrerebbe invero porsi su di un piano oggettivamente diverso da quello relativo
all’espressione del voto dei creditori, tanto sotto il profilo dell’an, quanto sotto il profilo del quid; da
ultimo, cfr. anche TERENGHI, Prededuzione funzionale, cit., 517, nt. 53.
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