Page 43 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
intersezione tra la cooperazione domandata al professionista e la formalizzata
regolazione della crisi del debitore committente.
Per sviluppare consapevolmente un tale rilievo, occorre aver contezza delle
incertezze registratesi tra gli interpreti proprio con riguardo al novero degli istituti
interessati dal favor sotteso al previgente art. 67, c. 3, lett. g), l. fall. Infatti, se il
d.lgs. n. 5/2006 aveva abrogato la procedura di amministrazione controllata,
dubbi erano sorti con riguardo alla riferibilità della disposizione agli strumenti
diversi dalla procedura di concordato preventivo, l’unica a risultare
espressamente richiamata dal testo della previsione. Sicché, mentre alcuni
avevano sostenuto l’esigenza di colmare la lacuna estendendo per analogia
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l’operatività della norma anche agli a.d.r. e ai piani di risanamento attestati ,
altri, invece, s’erano detti favorevoli ad una soluzione restrittiva a cagione sia
della natura eccezionale dell’esenzione, sia del favor che il legislatore avrebbe
consapevolmente inteso riservare alla sola procedura concordataria, ritenuta
maggiormente meritevole in ragione (forse) della sua idoneità a coinvolgere
l’intero ceto creditorio 145 .
Ebbene, rispetto a tali originarie questioni, se, da un lato, deve ricordarsi come
la Corte cass. sia in seguito giunta a qualificare anche gli a.d.r. alla stregua di vere
e proprie procedure concorsuali 146 , dall’altro lato, guardando al sistema
revocatorio concorsuale risultante dal c.c.i.i. 147 , si può allora meglio apprezzare
come la surriferita riformulazione dell’art. 166, c. 3, lett. g), valga in particolare a
sconfessare l’ultima ricostruzione riferita, confermando, piuttosto, la correttezza
di quelle posizioni che, già nel vigore delle vecchie norme, alla “strumentalità”
(all’accesso) ed alla “funzionalità” (alle procedure concorsuali) assegnavano
significati differenziati proprio in ragione del diverso termine finale della
144 Cfr. D’AMBROSIO, Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie, sub art. 67, 3 co., lett. d), e), g), in
JORIO (diretto da) - FABIANI (coordinato da), Il nuovo diritto fallimentare, vol. I, Bologna, 2006, 1000;
MENTI, La revoca dei pagamenti, cit., 50.
145 Cfr. NIGRO, Art. 67, cit., 378 s.; BONFATTI, Gli effetti, cit., 324, 327. Da canto suo, MEO, I
crediti professionali, cit., 14, osservava criticamente che, oltre a quella analogica, preclusa dovevasi
ritenere anche l’interpretazione estensiva della disposizione, atteso che il legislatore aveva in essa
specificato analiticamente le procedure in funzione delle quali l’esenzione era destinata ad operare,
con chiaro intento delimitativo ai soli casi tipici.
146 Cass., 18 gennaio 2018, n. 1182 e 25 gennaio 2018, n. 1896, in Banca borsa tit. cred., 2018, II,
521, con nota di VALENSISE, La “prima volta” della Suprema Corte di Cassazione in merito alla natura
degli accordi di ristrutturazione …etc.; Cass., 12 aprile 2018, n. 9087, in Fallimento, 2018, 988, con nota
di TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono una “procedura concorsuale” …etc. Sul punto
cfr. altresì MEO, I crediti professionali, cit., 16, il quale, per la verità, già escludeva la possibilità di
negare protezione ai pagamenti dei corrispettivi per servizi acquisiti ai fini dell’accesso al
procedimento di omologazione di un a.d.r. posto che ad un tale procedimento era nel frattempo
divenuto possibile accedere anche dall’interno di un procedimento concordatario, dopo averne
prenotato gli effetti a mezzo di domanda “in bianco” ex art. 161, c. 6, l. fall.
147 Sul quale cfr., in generale, C. COSTA, Le principali novità in materia di revocatoria fallimentare nel
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Dir. fall., 2021, I, 1272 ss.; PICCIAU, L’azione revocatoria
nella liquidazione giudiziale, in Fallimento., 2019, 1171 ss.
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