Page 40 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
disposizione, radicalmente nuova, dell’art. 6, c. 2, c.c.i.i., la quale per l’appunto
testimonia di come la prededuzione raffiguri una “qualità” caratterizzante il
credito anche al di fuori dello spazio disciplinare in cui essa è inizialmente maturata 132 .
La norma, infatti, nel sancire che la prededucibilità del credito permane non solo
nell’ambito delle successive procedure concorsuali, bensì anche in quelle
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esecutive individuali, lungi dal reiterare la teoria della consecutio procedurarum ,
finisce, esattamente al contrario, per sconfessare l’assunto che tale consecuzione
rappresenti il necessario “limite esterno” della prededuzione 134 , qualificandola,
cioè, alla stregua di fenomeno da necessario “rimbalzo concorsuale” 135 . Al punto
che, a fronte di una disciplina sotto molteplici profili in lapalissiana discontinuità
rispetto a quella previgente 136 , s’è giustamente dubitato della correttezza del
132 In terminis, DI MARZIO, Diritto dell’insolvenza, cit., 247. La rilevanza della previsione è tale
che, pur in un quadro d’opinioni non sempre coincidenti, essa non può certo sfuggire alle riflessioni
della dottrina che viene formandosi sotto il nuovo codice: cfr. S. COSTA, La prededuzione, cit., 1579;
LAMANNA, Il codice, cit., 110; SERRA, Il riconoscimento, cit., 274 ss.
133 Così, invece, PANI, La prededuzione, cit., 22; e cfr. anche DEL LINZ, Art. 6, in Commentario
Maffei Alberti, cit., 68.
134 Cfr., in precedenza, LEUZZI, Dalla crisi all’emergenza: la prededuzione al tempo del Covid-19, in
IlCaso.it, 23 marzo 2020, 15.
135 Cfr. NAPOLITANO, La prededuzione, cit., 7, 21. Viceversa, la dottrina sottolinea adesso che,
intervenendo a recidere proprio il profilo relativo ad un’originaria inerenza processuale poi traslata
in altro contenitore concorsuale, della prededuzione la norma sancirebbe la natura di criterio di
preferenza distributiva utilizzabile a prescindere da una procedura concorsuale di regolazione della
crisi o dell’insolvenza del medesimo debitore (cfr. Gius. FAUCEGLIA, Atti di impresa, cit., 213;
ZANICHELLI, Note minime, cit., 2, secondo cui la previsione «segna la fine della […] prededuzione
come fenomeno processuale, che nasce nel procedimento concorsuale ed è destinato ad operare solo
nell’ambito di successive procedure legate dal nesso di consecuzione con quella iniziale»). Di fronte
a ciò, fermo rimanendo che, per poter essere trattati come prededucibili, occorrerà che i crediti
professionali siano maturati nel contesto di un concordato inizialmente ammesso (ovvero di un
a.d.r. o di un p.r.o. omologato), ciò che pare decisamente ultroneo – e perciò non reiterabile nel
nuovo sistema del diritto positivo – è l’ulteriore richiesta circa la realizzazione di un «integrale
continuum con la procedura seguente» al fine dell’attualizzazione «altresì [di una] riconoscibile
traslazione di risorse e valori aziendali alla cui riorganizzazione in funzione concorsuale (cioè con una
conduzione secondo le rispettive regole ed effetti pieni) l’apporto del terzo era stato ingaggiato», e
cioè una richiesta di non «discontinuità anche organizzativa» tale per cui la prestazione professionale
possa qualificarsi in termini di «adeguatezza […] all’intera vicenda concorsuale» (cfr. supra, 5). Le
sez. un., per giunta, reiterano il convincimento che, nel pur realizzato passaggio da una «funzione
retributiva dei costi della procedura […] ad incentivo per la concorsualità anticipata», la «nozione
unificante» dei diversi “titoli” di quella che alla Suprema Corte pur sempre seguita ad apparire alla
stregua d’una mera «precedenza processuale», la si scorgerebbe «in ragione della strumentalità
dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi […] della procedura d’esordio». Sul punto cfr., in
senso decisamente critico, FABIANI, La prededuzione, cit., 10 ss.
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Con riguardo all’art. 6, c. 2, di dato normativo «veramente rivoluzionario» discorre FAROLFI,
Spunti ricostruttivi sulla prededuzione nel nuovo Codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 10 gennaio 2023,
10; adde ZANICHELLI, Note minime, cit., 2.
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