Page 40 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               disposizione, radicalmente nuova, dell’art. 6, c. 2, c.c.i.i., la quale per l’appunto
               testimonia di  come la  prededuzione raffiguri  una  “qualità” caratterizzante il
               credito anche al di fuori dello spazio disciplinare in cui essa è inizialmente maturata 132 .
               La norma, infatti, nel sancire che la prededucibilità del credito permane non solo
               nell’ambito  delle  successive  procedure  concorsuali,  bensì  anche  in  quelle
                                                                                       133
               esecutive individuali, lungi dal reiterare la teoria della consecutio procedurarum ,
               finisce, esattamente al contrario, per sconfessare l’assunto che tale consecuzione
               rappresenti il necessario “limite esterno” della prededuzione 134 , qualificandola,
               cioè, alla stregua di fenomeno da necessario “rimbalzo concorsuale” 135 . Al punto
               che, a fronte di una disciplina sotto molteplici profili in lapalissiana discontinuità
               rispetto a  quella  previgente 136 , s’è  giustamente dubitato della  correttezza del






                  132  In terminis,  DI MARZIO,  Diritto  dell’insolvenza,  cit.,  247.  La rilevanza della previsione è tale
               che, pur in un quadro d’opinioni non sempre coincidenti, essa non può certo sfuggire alle riflessioni
               della dottrina che viene formandosi sotto il nuovo codice: cfr. S. COSTA, La prededuzione, cit., 1579;
               LAMANNA,  Il codice,  cit., 110; SERRA, Il riconoscimento,  cit., 274 ss.
                  133  Così, invece, PANI,  La prededuzione,  cit.,  22;  e cfr.  anche DEL LINZ,  Art. 6, in Commentario
               Maffei Alberti, cit., 68.
                  134  Cfr., in precedenza, LEUZZI, Dalla crisi all’emergenza: la prededuzione al tempo  del Covid-19, in
               IlCaso.it, 23 marzo 2020, 15.
                  135  Cfr. NAPOLITANO,  La prededuzione,  cit.,  7, 21.  Viceversa, la dottrina sottolinea adesso che,
               intervenendo a recidere proprio il profilo relativo ad un’originaria inerenza processuale poi traslata
               in altro contenitore concorsuale, della prededuzione la norma sancirebbe la natura di criterio di
               preferenza distributiva utilizzabile a prescindere da una procedura concorsuale di regolazione della
               crisi  o  dell’insolvenza del  medesimo debitore (cfr.  Gius.  FAUCEGLIA,  Atti  di  impresa,  cit.,  213;
               ZANICHELLI,  Note minime,  cit., 2,  secondo cui la previsione «segna la fine della […] prededuzione
               come fenomeno processuale, che nasce nel procedimento concorsuale ed è destinato ad operare solo
               nell’ambito di successive procedure legate dal nesso di consecuzione con quella iniziale»). Di fronte
               a ciò,  fermo rimanendo che,  per poter essere trattati come prededucibili,  occorrerà che i  crediti
               professionali siano maturati nel contesto di un concordato inizialmente ammesso (ovvero di  un
               a.d.r.  o di un p.r.o.  omologato), ciò che pare decisamente ultroneo – e perciò non reiterabile nel
               nuovo sistema del diritto positivo –  è l’ulteriore richiesta  circa  la  realizzazione di un «integrale
               continuum  con  la  procedura  seguente» al  fine dell’attualizzazione «altresì  [di  una]  riconoscibile
               traslazione di risorse e valori aziendali alla cui riorganizzazione in funzione concorsuale  (cioè con una
               conduzione secondo le rispettive regole ed effetti pieni) l’apporto del terzo era stato ingaggiato», e
               cioè una richiesta di non «discontinuità anche organizzativa» tale per cui la prestazione professionale
               possa qualificarsi  in termini di «adeguatezza […] all’intera vicenda concorsuale» (cfr. supra, 5). Le
               sez. un., per giunta, reiterano il convincimento che, nel pur realizzato passaggio da una «funzione
               retributiva dei costi della procedura […] ad incentivo per la concorsualità anticipata», la «nozione
               unificante» dei diversi “titoli” di quella che alla Suprema Corte pur sempre seguita ad apparire alla
               stregua d’una mera  «precedenza processuale»,  la  si  scorgerebbe «in  ragione della  strumentalità
               dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi […] della procedura d’esordio». Sul punto cfr., in
               senso decisamente critico, FABIANI, La prededuzione, cit., 10 ss.
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                     Con riguardo all’art. 6, c. 2, di dato normativo «veramente rivoluzionario» discorre FAROLFI,
               Spunti ricostruttivi  sulla prededuzione nel nuovo Codice della crisi,  in Dirittodellacrisi.it,  10 gennaio 2023,
               10; adde ZANICHELLI,  Note minime,  cit., 2.

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