Page 41 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
ripiego sull’art. 6 c.c.i.i. per risolvere i contrasti interpretativi sorti sotto il vigore
dell’art. 111 l. fall. 137 .
Procedendo oltre, nel contesto delle medesime riflessioni dottrinali attorno al
dato positivo nuovo, si osserva, altresì, come pure la tematica del rapporto tra
disciplina della esenzione da revocatoria e della prededuzione rientri senza dubbio
tra quelle che non possono essere liquidate con eccessiva semplicità 138 . In effetti, in
virtù di quanto sin qui considerato, se la riferita concezione procedimental-
organizzativa, per come ora reiterata anche a mezzo del riferimento alla rilevante
dimensione finalistico-istituzionale della causa concordati, appare discutibile già con
riguardo all’ambito disciplinare della prededuzione, ciò che ancor meno convince
è la quasi-meccanicistica assimilazione disciplinare che, attraverso gli snodi logico-
motivazionali anch’essi in precedenza riferiti, tale concezione produce una volta
“appiccicata” addosso al requisito della “strumentalità all’accesso”, finendo per
contrastare – come meglio cercheremo di chiarire ancora in seguito – con la reale
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funzione che la norma d’esenzione invero intenderebbe assolvere nel sistema.
Innanzitutto, decisivo è il constatare come il pertinente criterio di connessione –
dalla legge, in effetti, diversamente nominato – valga invero designare una
relazionalità che non esiteremmo a dire di secondo grado, come tale inevitabilmente
“più distante” dalla dimensione della concorsualità intesa – sempre per usare le
parole della Corte cass. – quale fattispecie procedimentale «pienamente
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compiuta» . Nella puntualizzazione della rilevante sequenza teleologica, infatti,
riferimento è dalla legge testualmente operato a pagamenti eseguiti per ottenere (1°
grado di connessione) prestazioni di servizi a loro volta strumentali all’accesso (2° grado
di connessione) ad una tale dimensione; sicché, già sul piano logico-testuale,
pretendere di riferire alla “strumentalità all’accesso” una nozione costruita avendo
riguardo ad un rapporto di connessione declinato attraverso lo snodo dell’avvenuta
stabilizzazione procedimentale, in forza del decreto del giudice, degli elementi
organizzativi e finalistico-istituzionali della procedura concordataria, è operazione
ermeneutica in sé decisamente discutibile (arg. altresì ex art. 12 preleggi) 141 .
137 Cfr. supra, nt. 89. Sollevano la questione BOTTAI - A. PEZZANO, Le sorti, cit., 10 ss.; aderisce
PASSARETTA, La “prededuzione condizionata”, cit., 380 s., discorrendo di «surrettizia applicazione
anticipata e selettiva del codice della crisi, in violazione delle regole di successione della legge nel
tempo», nonché di un “forzoso” tentativo di conversione di uno standard (quello dell’art. 111 l. fall.)
in una rule (quella dell’art. 6 c.c.i.i.) per l’appunto sancita in un contesto disciplinare profondamente
diverso.
138 Questo, in particolare, il giudizio di Gius. FAUCEGLIA, Atti di impresa, cit., 225.
139 Cfr. infra, 6.3.
140 Cfr. supra, 5.1.
141 Il dizionario Treccani (versione on-line) così recita. «Strumentalità: Funzione di strumento,
carattere o valore strumentale: s. di uno sciopero, di una crisi di governo. In partic., in economia, s.
di un bene, la sua attitudine a essere utilizzato per la produzione di altri beni, dipendente non da proprietà
intrinseche ma dall’impiego che ne viene fatto». «Funzionalità: L’esser funzionale: f. di un arnese, la
rispondenza alla funzione a cui è destinato. 2. In fisiologia, l’attitudine di un organo a funzionare […]».
Dunque, se strumentalità non è immediata partecipazione ad una funzione, bensì – ed al più –
contribuzione preparatoria al successivo esplicitarsi di questa, con riguardo alla norma d’esenzione
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