Page 41 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               ripiego sull’art. 6 c.c.i.i. per risolvere i contrasti interpretativi sorti sotto il vigore
               dell’art. 111 l. fall. 137 .
                  Procedendo oltre, nel contesto delle medesime riflessioni dottrinali attorno al
               dato positivo nuovo, si osserva, altresì, come pure la tematica del rapporto tra
               disciplina della esenzione da revocatoria e della prededuzione rientri senza dubbio
               tra quelle che non possono essere liquidate con eccessiva semplicità 138 . In effetti, in
               virtù  di  quanto sin  qui  considerato, se  la  riferita  concezione procedimental-
               organizzativa, per come ora reiterata anche a mezzo del riferimento alla rilevante
               dimensione finalistico-istituzionale della causa concordati, appare discutibile già con
               riguardo all’ambito disciplinare della prededuzione, ciò che ancor meno convince
               è la quasi-meccanicistica assimilazione disciplinare che, attraverso gli snodi logico-
               motivazionali anch’essi in precedenza riferiti, tale concezione produce una volta
               “appiccicata” addosso al requisito della “strumentalità all’accesso”, finendo per
               contrastare – come meglio cercheremo di chiarire ancora in seguito  – con la reale
                                                                            139
               funzione che la norma d’esenzione invero intenderebbe assolvere nel sistema.
                  Innanzitutto, decisivo è il constatare come il pertinente criterio di connessione –
               dalla  legge,  in  effetti, diversamente  nominato  –  valga  invero  designare  una
               relazionalità che non esiteremmo a dire di secondo grado, come tale inevitabilmente
               “più distante” dalla dimensione della concorsualità intesa – sempre per usare le
               parole  della  Corte  cass.  –  quale  fattispecie  procedimentale  «pienamente
                         140
               compiuta» . Nella puntualizzazione della rilevante sequenza teleologica, infatti,
               riferimento è dalla legge testualmente operato a pagamenti eseguiti per ottenere (1°
               grado di connessione) prestazioni di servizi a loro volta strumentali all’accesso (2° grado
               di  connessione) ad  una  tale  dimensione; sicché,  già  sul  piano  logico-testuale,
               pretendere di riferire alla “strumentalità all’accesso” una nozione costruita avendo
               riguardo ad un rapporto di connessione declinato attraverso lo snodo dell’avvenuta
               stabilizzazione procedimentale, in forza del decreto del giudice, degli elementi
               organizzativi e finalistico-istituzionali della procedura concordataria, è operazione
               ermeneutica in sé decisamente discutibile (arg. altresì ex art. 12 preleggi) 141 .

                  137  Cfr. supra, nt. 89. Sollevano la questione BOTTAI - A. PEZZANO,  Le sorti,  cit., 10 ss.; aderisce
               PASSARETTA,  La “prededuzione condizionata”,  cit.,  380  s.,  discorrendo di «surrettizia applicazione
               anticipata e selettiva del codice della crisi, in violazione delle regole di successione della legge nel
               tempo», nonché di un “forzoso” tentativo di conversione di uno standard (quello dell’art. 111 l. fall.)
               in una rule (quella dell’art. 6 c.c.i.i.)  per l’appunto sancita in un contesto disciplinare profondamente
               diverso.
                  138  Questo, in particolare, il giudizio di Gius. FAUCEGLIA, Atti di impresa, cit., 225.
                  139  Cfr. infra, 6.3.
                  140  Cfr. supra, 5.1.
                  141  Il  dizionario Treccani  (versione on-line)  così recita.  «Strumentalità: Funzione di strumento,
               carattere o valore strumentale: s. di uno sciopero, di una crisi di governo. In partic., in economia, s.
               di un bene, la sua attitudine  a essere utilizzato  per la produzione di altri beni, dipendente  non da proprietà
               intrinseche  ma dall’impiego  che ne  viene  fatto».  «Funzionalità: L’esser funzionale: f. di  un arnese, la
               rispondenza alla funzione a cui è  destinato.  2.  In  fisiologia, l’attitudine  di un organo  a funzionare  […]».
               Dunque, se strumentalità non  è  immediata partecipazione  ad una funzione, bensì –  ed al  più  –
               contribuzione  preparatoria al successivo esplicitarsi  di questa, con riguardo alla  norma d’esenzione

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