Page 37 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  Qui  non  interessa prendere  diretta parte  nel  dibattito scaturito su  questo
               specifico versante. Tuttavia, poiché rilevante anche ai nostri fini, ci preme ad ogni
               buon conto esplicitare la convinzione che, di là da quanto – in una prospettiva di
               crudo realismo istituzionale – possa celarsi al di sotto dell’operata ri-sistemazione
               del  rapporto tra  credito professionale, vaglio  giurisdizionale  e  prededuzione,
               l’evidente difficoltà di  un  controllo,  sul  piano  razionale  e  sistematico, delle
               argomentazioni che tale operazione ermeneutica hanno corredato 123 , non sia altro
               che   la   concretizzazione  di   un    rischio   percepito  dalla   dottrina
                                                                                        124
               giuscommercialistica  sin  dal  debutto,  ormai  più  di  un  decennio  fa ,
               dell’elemento della “causa” sul proscenio del concordato preventivo, ossia quello
               di un’insidiosa scivolosità – se non proprio di una strumentalizzazione ideologica
               –  della  ricostruzione  del  rapporto  tra  autonomia  negoziale  ed  eteronomia
               giudiziale operata su tali basi 125 . Come visto, infatti, è stato proprio per il medio


               la nuova norma avesse voluto positivizzare una presunzione di funzionalità della prestazione per il
               caso di apertura del concordato, alla luce  del decisum  delle sez. un., rimane in  ogni caso fermo
               l’ulteriore scrutinio, rimesso al giudice di merito, attorno alla relativa attitudine vantaggiosa, ossia
               alla relativa contribuzione, con inerenza necessaria, alla conservazione o all’incremento dei valori
               aziendali (cfr. supra, 5). Del pari,  perdurerebbe l’impossibilità di configurare la prededucibilità dei
               crediti professionali in forza della previsione di cui all’attuale art. 46, c. 4, c.c.i.i.  Attorno a questi
               aspetti, cfr.  PANI,  La prededuzione,  cit.,  18; S. COSTA,  La prededuzione,  1576,  1592 s.;  ZANICHELLI,
               Note minime, cit., 6 ss.
                  123  Cfr., assai schiettamente, DI MARZIO, Diritto dell’insolvenza, Milano, 2023, 243 ss., testo e nt.
               38,  a  parer  del  quale,  giungendo  a  scaricare  sul  professionista,  con  soluzione difficilmente
               accettabile «sul piano del diritto razionale», un esito procedimentale negativo che egli, di là da una
               verifica in punto di diligenza e perizia della condotta e del relativo rilievo eziologico, non ha invero
               modo di controllare, la nuova disciplina, al pari della soluzione già accolta dalle sez. un., svelerebbe
               «una matrice ideologica» riposante su vecchie concezioni sul fallimento, «fatte di sospetto verso il
               fallito (e la cerchia dei suoi collaboratori e professionisti)». Su tutt’altra posizione, invece, PANI, La
               prededuzione, cit., 27 s., ritenendo che approcci critici  di questi tipo finiscano invero per confondere
               due piani tra loro ben distinti, e cioè quello del corretto adempimento della prestazione (refluente
               sul diritto al pagamento o, almeno, sul quantum debeatur) e quello dell’attribuzione d’una preferenza
               processuale nella fase di soddisfacimento del credito in sede concorsuale, che le sez. un. prima e il
               legislatore poi hanno inteso ancorare «al raggiungimento di uno standard di utilità minimo» affinché
               «la “causa” del concordato possa dirsi soddisfatta, e con essa – di riflesso – la preferenza processuale
               che la legge assegna al credito “funzionale”»; e cfr. anche gli argomenti di S. COSTA, La prededuzione,
               cit., 1576 ss.
                  124  A partire da Cass., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit.
                  125   Cfr.,  in  modo particolarmente  incisivo,  R.  SACCHI,  Intervento  al  Seminario,  cit.,  226  ss.,
               ritenendo l’operazione ermeneutica allora compiuta dalle sez. un. sorretta da una «argomentazione
               di tipo finzionistico», strumentalmente impiegata per «reagi[re] a scelte legislative non condivise»
               attraverso la costruzione di «un modello ideale della fattispecie», con conseguente disapplicazione
               della disciplina non condivisa in assenza di uno dei requisiti del “modello”; e cfr. anche, sul rischio
               di riletture «in chiave ideologica», CALANDRA  BUONAURA,  Intervento  al Seminario, cit.,  237. Coglie
               ora il collegamento tra il (delicato) profilo relativo alla verifica della c.d. “fattibilità economica” e
               la  disamina  della funzionalità della  prestazione fonte d’un credito  professionale aspirante  alla
               prededuzione, CASA, La “quadratura del cerchio”, cit., 5, nt. 17 e testo corrispondente; da ultimo, cfr.,
               anche per riff. a recente giurisprudenza, LEUZZI, L’omologazione  del concordato preventivo in continuità ,
               in Dirittodellacrisi.it,  16 febbraio 2023, spec. 21, testo e ntt.

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