Page 37 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
Qui non interessa prendere diretta parte nel dibattito scaturito su questo
specifico versante. Tuttavia, poiché rilevante anche ai nostri fini, ci preme ad ogni
buon conto esplicitare la convinzione che, di là da quanto – in una prospettiva di
crudo realismo istituzionale – possa celarsi al di sotto dell’operata ri-sistemazione
del rapporto tra credito professionale, vaglio giurisdizionale e prededuzione,
l’evidente difficoltà di un controllo, sul piano razionale e sistematico, delle
argomentazioni che tale operazione ermeneutica hanno corredato 123 , non sia altro
che la concretizzazione di un rischio percepito dalla dottrina
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giuscommercialistica sin dal debutto, ormai più di un decennio fa ,
dell’elemento della “causa” sul proscenio del concordato preventivo, ossia quello
di un’insidiosa scivolosità – se non proprio di una strumentalizzazione ideologica
– della ricostruzione del rapporto tra autonomia negoziale ed eteronomia
giudiziale operata su tali basi 125 . Come visto, infatti, è stato proprio per il medio
la nuova norma avesse voluto positivizzare una presunzione di funzionalità della prestazione per il
caso di apertura del concordato, alla luce del decisum delle sez. un., rimane in ogni caso fermo
l’ulteriore scrutinio, rimesso al giudice di merito, attorno alla relativa attitudine vantaggiosa, ossia
alla relativa contribuzione, con inerenza necessaria, alla conservazione o all’incremento dei valori
aziendali (cfr. supra, 5). Del pari, perdurerebbe l’impossibilità di configurare la prededucibilità dei
crediti professionali in forza della previsione di cui all’attuale art. 46, c. 4, c.c.i.i. Attorno a questi
aspetti, cfr. PANI, La prededuzione, cit., 18; S. COSTA, La prededuzione, 1576, 1592 s.; ZANICHELLI,
Note minime, cit., 6 ss.
123 Cfr., assai schiettamente, DI MARZIO, Diritto dell’insolvenza, Milano, 2023, 243 ss., testo e nt.
38, a parer del quale, giungendo a scaricare sul professionista, con soluzione difficilmente
accettabile «sul piano del diritto razionale», un esito procedimentale negativo che egli, di là da una
verifica in punto di diligenza e perizia della condotta e del relativo rilievo eziologico, non ha invero
modo di controllare, la nuova disciplina, al pari della soluzione già accolta dalle sez. un., svelerebbe
«una matrice ideologica» riposante su vecchie concezioni sul fallimento, «fatte di sospetto verso il
fallito (e la cerchia dei suoi collaboratori e professionisti)». Su tutt’altra posizione, invece, PANI, La
prededuzione, cit., 27 s., ritenendo che approcci critici di questi tipo finiscano invero per confondere
due piani tra loro ben distinti, e cioè quello del corretto adempimento della prestazione (refluente
sul diritto al pagamento o, almeno, sul quantum debeatur) e quello dell’attribuzione d’una preferenza
processuale nella fase di soddisfacimento del credito in sede concorsuale, che le sez. un. prima e il
legislatore poi hanno inteso ancorare «al raggiungimento di uno standard di utilità minimo» affinché
«la “causa” del concordato possa dirsi soddisfatta, e con essa – di riflesso – la preferenza processuale
che la legge assegna al credito “funzionale”»; e cfr. anche gli argomenti di S. COSTA, La prededuzione,
cit., 1576 ss.
124 A partire da Cass., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit.
125 Cfr., in modo particolarmente incisivo, R. SACCHI, Intervento al Seminario, cit., 226 ss.,
ritenendo l’operazione ermeneutica allora compiuta dalle sez. un. sorretta da una «argomentazione
di tipo finzionistico», strumentalmente impiegata per «reagi[re] a scelte legislative non condivise»
attraverso la costruzione di «un modello ideale della fattispecie», con conseguente disapplicazione
della disciplina non condivisa in assenza di uno dei requisiti del “modello”; e cfr. anche, sul rischio
di riletture «in chiave ideologica», CALANDRA BUONAURA, Intervento al Seminario, cit., 237. Coglie
ora il collegamento tra il (delicato) profilo relativo alla verifica della c.d. “fattibilità economica” e
la disamina della funzionalità della prestazione fonte d’un credito professionale aspirante alla
prededuzione, CASA, La “quadratura del cerchio”, cit., 5, nt. 17 e testo corrispondente; da ultimo, cfr.,
anche per riff. a recente giurisprudenza, LEUZZI, L’omologazione del concordato preventivo in continuità ,
in Dirittodellacrisi.it, 16 febbraio 2023, spec. 21, testo e ntt.
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