Page 42 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
6.1. (Segue). Rilevanza di alcune innovazioni entro lo jus positum (in particolare,
negli artt. 6 e 166, c. 3, lett. g, c.c.i.i.)
In effetti, a ben considerare, le sez. un. non si sono tanto domandate cosa, in
autonomia, possa voler dire “strumentalità all’accesso”; piuttosto, con una sorta
d’inversione (ideo-)logica, il senso di tale formula è stato ricavato, quasi per
gemmazione, dal riferimento, nel testo della norma, alla procedura di concordato
preventivo quale termine finale della relazione interpretanda, perciò
escludendosi, a fini della stabilità del pagamento ricevuto dal professionista, la
sufficienza d’una strumentalità alla mera programmazione di una operazione di
risanamento non ancora stabilizzata mercé il positivo intervento del giudice. A
parer nostro, che un tale ragionamento – oltreché logicamente viziato già a
cospetto del previgente sistema 142 – non sia corretto per il nostro diritto obbiettivo,
trova adesso conferma nella formulazione dell’art. 166, c. 3, lett. g) c.c.i.i., la
quale, neanch’essa tenuta in conto dalle sez. un. 143 , sembrerebbe profilare un
elemento di significativa novità proprio nella parte in cui ridefinisce il perimetro
oggettivo cui si rivolge il ribadito criterio di “strumentalità”. La disposizione,
infatti, si riferisce ora ai pagamenti eseguiti per ottenere servizi strumentali
«all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di
insolvenza previsti dal presente codice». Una formulazione che, alla luce di quanto
appresso meglio preciseremo, ampliando l’ambito oggettivo della fattispecie
astratta, offre positiva evidenza dalla circostanza che una piena
compartecipazione dell’opus professionale alla dimensione organizzativa e
finalistico-istituzionale propria del concordato (e d’una procedura concorsuale in
genere) non costituisca conditio sine qua non della disposta protezione, tantomeno
laddove tale compartecipazione dovesse necessariamente dispiegarsi entro i
confini d’una vicenda di consecutio procedurarum, apparendo l’attingimento di una
tale dimensione organizzativa invero estranea al qui più circoscritto piano di
dalla revocatoria, crediamo che ben più scrupoloso avrebbe dovuto mostrarsi, per parte delle sez.
un., il ragionamento che, alfine, ha condotto al superamento della quivi invero più appropriata
dimensione connettiva definita dalla giurisprudenza pregressa a mezzo del riferimento ad una
verifica di normale ascrivibilità della prestazione professionale ad una «causa economico-organizzativa
“almeno” preparatoria d’una procedura concorsuale» (cfr. supra, 4.1 e 5.1).
142 Cfr. supra, 5.1, ove abbiamo evidenziato come, in fin dei conti, le sez. un. abbiano fondato il
proprio convincimento circa la comune attitudine relazionale delle due clausole generali sulla
circostanza che l’art. 67, c. 3, lett. g), al pari dell’art. 111, c. 2, l. fall., pur sempre esigesse,
testualmente, una connessione con l’area delle procedure concorsuali e, segnatamente, col
concordato preventivo, il quale, per natura e funzionalità propria, si compone anche di elementi
organizzativi primariamente rivolti ad assecondare la finalità istituzionale di far decidere, previo
positivo riscontro del giudice, i creditori sulla proposta loro indirizzata. Il ragionamento ci appare
viziato proprio a misura in cui, anziché cercare di ricostruire in autonomia il senso di diversamente
nominato criterio di connessione, s’è preteso di derivarlo dalla locuzione che, nel testo della legge,
indicava piuttosto il termine finale della relazione il cui senso trattavasi appunto di definire.
143 In questo caso, però, v’è da dire che l’attuale formulazione della previsione è frutto di
modifiche intervenute successivamente (cfr. infra, nt. 153).
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