Page 42 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





                  6.1. (Segue). Rilevanza di alcune innovazioni entro lo jus positum (in particolare,
                      negli artt. 6 e 166, c. 3, lett. g, c.c.i.i.)

                  In effetti, a ben considerare, le sez. un. non si sono tanto domandate cosa, in
               autonomia, possa voler dire “strumentalità all’accesso”; piuttosto, con una sorta
               d’inversione (ideo-)logica, il  senso di  tale formula è stato ricavato, quasi per
               gemmazione, dal riferimento, nel testo della norma, alla procedura di concordato
               preventivo  quale  termine  finale  della  relazione  interpretanda,  perciò
               escludendosi, a fini della stabilità del pagamento ricevuto dal professionista, la
               sufficienza d’una strumentalità alla mera programmazione di una operazione di
               risanamento non ancora stabilizzata mercé il positivo intervento del giudice. A
               parer  nostro, che  un  tale ragionamento  – oltreché logicamente viziato  già  a
               cospetto del previgente sistema 142  – non sia corretto per il nostro diritto obbiettivo,
               trova adesso conferma nella formulazione dell’art. 166, c. 3, lett. g) c.c.i.i., la
               quale, neanch’essa tenuta in conto dalle sez. un. 143 ,  sembrerebbe profilare un
               elemento di significativa novità proprio nella parte in cui ridefinisce il perimetro
               oggettivo cui si rivolge il ribadito criterio di “strumentalità”. La disposizione,
               infatti, si  riferisce ora  ai  pagamenti eseguiti  per  ottenere  servizi  strumentali
               «all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di
               insolvenza previsti dal presente codice». Una formulazione che, alla luce di quanto
               appresso  meglio  preciseremo, ampliando  l’ambito  oggettivo della  fattispecie
               astratta,  offre  positiva  evidenza  dalla  circostanza  che  una  piena
               compartecipazione  dell’opus  professionale  alla  dimensione  organizzativa  e
               finalistico-istituzionale propria del concordato (e d’una procedura concorsuale in
               genere) non costituisca conditio sine qua non della disposta protezione, tantomeno
               laddove  tale  compartecipazione dovesse necessariamente dispiegarsi  entro  i
               confini d’una vicenda di consecutio procedurarum, apparendo l’attingimento di una
               tale dimensione organizzativa invero estranea al  qui più circoscritto piano di

               dalla revocatoria, crediamo che ben più scrupoloso avrebbe dovuto mostrarsi, per parte delle sez.
               un.,  il  ragionamento che, alfine, ha condotto al superamento della quivi  invero più  appropriata
               dimensione connettiva definita dalla  giurisprudenza pregressa  a  mezzo del riferimento ad  una
               verifica di normale ascrivibilità della prestazione professionale ad una «causa economico-organizzativa
               “almeno” preparatoria d’una procedura concorsuale» (cfr. supra, 4.1 e 5.1).
                  142  Cfr. supra, 5.1, ove abbiamo evidenziato come, in fin dei conti, le sez. un. abbiano fondato il
               proprio  convincimento circa  la  comune  attitudine relazionale delle due clausole  generali sulla
               circostanza  che  l’art.  67,  c.  3,  lett.  g),  al  pari  dell’art.  111,  c.  2,  l.  fall.,  pur  sempre  esigesse,
               testualmente, una  connessione con  l’area  delle  procedure  concorsuali  e,  segnatamente,  col
               concordato preventivo, il quale, per natura e funzionalità propria, si compone anche di elementi
               organizzativi primariamente rivolti  ad assecondare la finalità istituzionale di far decidere, previo
               positivo riscontro del giudice, i creditori sulla proposta loro indirizzata. Il ragionamento ci appare
               viziato proprio a misura in cui, anziché cercare di ricostruire in autonomia il senso di diversamente
               nominato criterio di connessione, s’è preteso di derivarlo dalla locuzione che, nel testo della legge,
               indicava piuttosto il termine finale della relazione il cui senso trattavasi appunto di definire.
                  143   In  questo caso,  però,  v’è  da dire  che  l’attuale formulazione della previsione  è  frutto di
               modifiche intervenute successivamente (cfr. infra, nt. 153).

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