Page 34 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





                  5.3. (Segue). Ulteriori spunti ricavabili dalla giurisprudenza successiva

                  Considerata,  dunque,  la  portata  delle  questioni  in  gioco  e  la  perdurante
                                                                                      111
               incertezza dei risultati interpretativi complessivamente attinti dalla dottrina , ci
               sembra necessario domandarsi se, onde tenere assieme tutti i rilevanti valori del
               sistema, vi sia spazio per recuperare – oltre le sez. un. – una qualche autonomia al
               senso relazionale della strumentalità all’accesso rispetto a quello invece ascrivibile
               alla  funzionalità a (la “causa” di) una procedura concorsuale. Tentativo per la cui
               buona riuscita crediamo occorra far innanzitutto emergere talune esasperazioni
               presenti nel ripiego dalla Corte cass. giustappunto operato sui concetti di “causa”
               e “finalità istituzionali” del concordato preventivo. E, nell’approcciare un tale
               obiettivo, appare in primo luogo utile portare ad evidenza alcuni profili ricavabili
               dalle  applicazioni che dell’insegnamento delle sez.  un.  ha  fatto la  successiva
               giurisprudenza riferita in epigrafe.
                  Dell’App. Milano, in verità, è presto detto. Quivi l’insegnamento delle sez. un.
               trovasi  pedissequamente replicato: in  assenza  di  ammissione al  concordato,
               l’esenzione dalla revocatoria fallimentare non può operare. Più che altro, quello
               che va segnalato – e criticato – è che la  sentenza, in prima battuta, invero si
               richiama  ad  un  più  risalente  precedente di  legittimità 112 ,  il  quale,  come  da
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               qualcuno puntualmente notato , aveva fatto da apripista al ritorno in grande stile
               della  “utilità in  concreto” 114 . Così  che,  nel  pronunciamento meneghino,  gli
               insegnamenti  delle  sez.  un.  si  trovano  in  certa  misura  frammischiati  alla
               convinzione, previamente esplicitata, che il  rilevante nesso relazionale  debba
               innanzitutto  sussistere  tra  prestazione  professionale  e  «interessi  del  ceto
               creditorio», soltanto «[a] mero fine di completezza» trovandosi poi soggiunto che,
               nell’ipotesi d’una domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile,
               per  non  essere  quivi  ravvisabile  alcun  rilevante  rapporto  consecutivo  tra
               procedure concorsuali, neppure potrebbe l’attività prestata dirsi in alcun modo
               «funzionale alle finalità della [prima] procedura».
                  Altre riflessioni stimola, invece, la di poco precedente ordinanza della Corte
               cass. Innanzitutto, ribadito in premessa che la «strumentalità necessaria e diretta
               fra prestazione e procedura concorsuale» debba andar soggetta unicamente ad
               una  «valutazione  “ex  ante”»,  nella  resa  interpretazione  di  tale  «requisito
               costitutivo» dell’esenzione, è proprio  il condizionamento procedimentale dato
               dall’apertura del concordato a confortare la Corte cass. al momento di realizzare
               la già più sopra riferita espansione del perimetro applicativo della previsione sotto
               il profilo del tempus solutionis, ossia del requisito del pagamento da farsi “alla


                  111   Diversamente dagli  autori  citati  in  chiusura  del  par.  precedente,  sembrerebbe  invece
               condividere l’impostazione delle sez. un., ZANICHELLI, Note minime, cit., 8 ss.
                  112  Si tratta di Cass., 18 dicembre 2015, n. 25589, cit.
                  113  Cfr. PANI,  La prededuzione, cit., 10, nt. 20; PACCHI, Le prededuzioni, cit., 17.
                  114  Nelle forme specificamente sancite dalla più volte richiamata Cass., 15 gennaio 2021, n. 639,
               (cfr. supra, 4.2).

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