Page 34 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
P. 34
GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
5.3. (Segue). Ulteriori spunti ricavabili dalla giurisprudenza successiva
Considerata, dunque, la portata delle questioni in gioco e la perdurante
111
incertezza dei risultati interpretativi complessivamente attinti dalla dottrina , ci
sembra necessario domandarsi se, onde tenere assieme tutti i rilevanti valori del
sistema, vi sia spazio per recuperare – oltre le sez. un. – una qualche autonomia al
senso relazionale della strumentalità all’accesso rispetto a quello invece ascrivibile
alla funzionalità a (la “causa” di) una procedura concorsuale. Tentativo per la cui
buona riuscita crediamo occorra far innanzitutto emergere talune esasperazioni
presenti nel ripiego dalla Corte cass. giustappunto operato sui concetti di “causa”
e “finalità istituzionali” del concordato preventivo. E, nell’approcciare un tale
obiettivo, appare in primo luogo utile portare ad evidenza alcuni profili ricavabili
dalle applicazioni che dell’insegnamento delle sez. un. ha fatto la successiva
giurisprudenza riferita in epigrafe.
Dell’App. Milano, in verità, è presto detto. Quivi l’insegnamento delle sez. un.
trovasi pedissequamente replicato: in assenza di ammissione al concordato,
l’esenzione dalla revocatoria fallimentare non può operare. Più che altro, quello
che va segnalato – e criticato – è che la sentenza, in prima battuta, invero si
richiama ad un più risalente precedente di legittimità 112 , il quale, come da
113
qualcuno puntualmente notato , aveva fatto da apripista al ritorno in grande stile
della “utilità in concreto” 114 . Così che, nel pronunciamento meneghino, gli
insegnamenti delle sez. un. si trovano in certa misura frammischiati alla
convinzione, previamente esplicitata, che il rilevante nesso relazionale debba
innanzitutto sussistere tra prestazione professionale e «interessi del ceto
creditorio», soltanto «[a] mero fine di completezza» trovandosi poi soggiunto che,
nell’ipotesi d’una domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile,
per non essere quivi ravvisabile alcun rilevante rapporto consecutivo tra
procedure concorsuali, neppure potrebbe l’attività prestata dirsi in alcun modo
«funzionale alle finalità della [prima] procedura».
Altre riflessioni stimola, invece, la di poco precedente ordinanza della Corte
cass. Innanzitutto, ribadito in premessa che la «strumentalità necessaria e diretta
fra prestazione e procedura concorsuale» debba andar soggetta unicamente ad
una «valutazione “ex ante”», nella resa interpretazione di tale «requisito
costitutivo» dell’esenzione, è proprio il condizionamento procedimentale dato
dall’apertura del concordato a confortare la Corte cass. al momento di realizzare
la già più sopra riferita espansione del perimetro applicativo della previsione sotto
il profilo del tempus solutionis, ossia del requisito del pagamento da farsi “alla
111 Diversamente dagli autori citati in chiusura del par. precedente, sembrerebbe invece
condividere l’impostazione delle sez. un., ZANICHELLI, Note minime, cit., 8 ss.
112 Si tratta di Cass., 18 dicembre 2015, n. 25589, cit.
113 Cfr. PANI, La prededuzione, cit., 10, nt. 20; PACCHI, Le prededuzioni, cit., 17.
114 Nelle forme specificamente sancite dalla più volte richiamata Cass., 15 gennaio 2021, n. 639,
(cfr. supra, 4.2).
194