Page 36 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               seppur intervenendo dal versante dell’esenzione dalla revocatoria, ha ritenuto che
               l’ammissione alla  procedura  concordataria valga,  comunque, a  stabilizzare il
               pagamento già ricevuto dal professionista nonostante la sopravvenuta revoca ex
               art. 173 l. fall. Quel che però va in particolare sottolineato è che, nel raggiungere
               siffatta conclusione, il provvedimento in discorso, per la verità, non si richiama
               affatto  al  profilo  relativo  agli  “scopi  istituzionali  minimi”  ovvero  alla
               connotazione “tipologica” del concordato preventivo sì come comprensiva – in
               accordo alle  sez. un.  – di  indefettibili elementi organizzativi  rivolti a  render
               possibile  la  partecipazione  dei  destinatari  della  proposta,  sembrando  voler
               valorizzare – in un parallelismo con la previsione dell’art. 67, c. 3, lett. a) ed f) e,
               per contrasto, con l’art. 67, c. 1, n. 2, l. fall. – non tanto l’intervento valutativo e
               decidente dei creditori, quanto, piuttosto, quello di controllo del giudice circa
               l’accertata “normalità” e “coerenza” del pagamento ricevuto dal professionista
               rispetto alla proposta ai primi rivolta.


               6. Il lascito delle sez. un. e la sistematica del nuovo codice della crisi d’impresa:
                  critica dell’impostazione concettuale e necessità di un’autonoma declinazione
                  relazionale del requisito della “strumentalità all’accesso”

                  Le  soluzioni  affermate  dalle  sez.  un.  non  hanno  trovato  uniforme
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               accoglimento in dottrina . Peraltro, abbiamo già sottolineato come, per ciò che
               concerne la prededucibilità del credito professionale, la più fondamentale parte
               della  sancita  regula  pretoria,  quella  richiedente il  superamento della  fase  di
               ammissione al concordato, sia ormai divenuta, con l’entrata in vigore del c.c.i.i.,
               norma di diritto positivo 120 . Ne è derivato che critiche e plausi similari a quelli già
               rivolti all’affermata soluzione giurisprudenziale siano stati alfine dirottati verso la
               sistematica del nuovo corpus normativo, al quale, nel giudizio di alcuni, andrebbe
               tributato il plauso d’aver «tagliato il nodo gordiano», definendo il nesso di “utilità
               funzionale” per tramite del criterio più semplice poiché basato su eventi certi e
               facilmente verificabili 121 ,  mentre,  a  parere  di  altri,  esso  meriterebbe d’esser
               criticato per aver «trasforma[to], di fatto, obbligazioni che sono per loro natura di
               mezzi in prestazioni di risultato, con un arretramento della tutela del creditore-
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               professionista» .

                  119  Tra coloro che le hanno reputate nel complesso ragionevoli e condivisibili, cfr. NARDECCHIA,
               La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit.; BONACCORSI DI PATTI - CAMPAGNA, Le Sezioni Unite, cit.;
               su posizioni decisamente contrarie, invece, GREGGIO, La prededuzione dei compensi, cit.; MARINUCCI,
               La Cassazione, cit.;  FICHERA, Le Sezioni Unite,  cit.; BOTTAI - A. PEZZANO,  Le sorti, cit.; PASSARETTA,
               La “prededuzione condizionata”, cit.
                  120  Cfr. supra, 5.
                  121  LAMANNA,  Il codice della crisi dopo il secondo decreto correttivo,  Milano, 2022, 112.
                  122  AMBROSINI,  I “principi generali” nel codice della crisi d’impresa, in IlCaso.it, 26 gennaio 2021, 11;
               SERRA, Consecuzione, cit., 553. In realtà, per quanto ai primi commentatori del c.c.i.i.  fosse parso che

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