Page 36 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
seppur intervenendo dal versante dell’esenzione dalla revocatoria, ha ritenuto che
l’ammissione alla procedura concordataria valga, comunque, a stabilizzare il
pagamento già ricevuto dal professionista nonostante la sopravvenuta revoca ex
art. 173 l. fall. Quel che però va in particolare sottolineato è che, nel raggiungere
siffatta conclusione, il provvedimento in discorso, per la verità, non si richiama
affatto al profilo relativo agli “scopi istituzionali minimi” ovvero alla
connotazione “tipologica” del concordato preventivo sì come comprensiva – in
accordo alle sez. un. – di indefettibili elementi organizzativi rivolti a render
possibile la partecipazione dei destinatari della proposta, sembrando voler
valorizzare – in un parallelismo con la previsione dell’art. 67, c. 3, lett. a) ed f) e,
per contrasto, con l’art. 67, c. 1, n. 2, l. fall. – non tanto l’intervento valutativo e
decidente dei creditori, quanto, piuttosto, quello di controllo del giudice circa
l’accertata “normalità” e “coerenza” del pagamento ricevuto dal professionista
rispetto alla proposta ai primi rivolta.
6. Il lascito delle sez. un. e la sistematica del nuovo codice della crisi d’impresa:
critica dell’impostazione concettuale e necessità di un’autonoma declinazione
relazionale del requisito della “strumentalità all’accesso”
Le soluzioni affermate dalle sez. un. non hanno trovato uniforme
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accoglimento in dottrina . Peraltro, abbiamo già sottolineato come, per ciò che
concerne la prededucibilità del credito professionale, la più fondamentale parte
della sancita regula pretoria, quella richiedente il superamento della fase di
ammissione al concordato, sia ormai divenuta, con l’entrata in vigore del c.c.i.i.,
norma di diritto positivo 120 . Ne è derivato che critiche e plausi similari a quelli già
rivolti all’affermata soluzione giurisprudenziale siano stati alfine dirottati verso la
sistematica del nuovo corpus normativo, al quale, nel giudizio di alcuni, andrebbe
tributato il plauso d’aver «tagliato il nodo gordiano», definendo il nesso di “utilità
funzionale” per tramite del criterio più semplice poiché basato su eventi certi e
facilmente verificabili 121 , mentre, a parere di altri, esso meriterebbe d’esser
criticato per aver «trasforma[to], di fatto, obbligazioni che sono per loro natura di
mezzi in prestazioni di risultato, con un arretramento della tutela del creditore-
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professionista» .
119 Tra coloro che le hanno reputate nel complesso ragionevoli e condivisibili, cfr. NARDECCHIA,
La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit.; BONACCORSI DI PATTI - CAMPAGNA, Le Sezioni Unite, cit.;
su posizioni decisamente contrarie, invece, GREGGIO, La prededuzione dei compensi, cit.; MARINUCCI,
La Cassazione, cit.; FICHERA, Le Sezioni Unite, cit.; BOTTAI - A. PEZZANO, Le sorti, cit.; PASSARETTA,
La “prededuzione condizionata”, cit.
120 Cfr. supra, 5.
121 LAMANNA, Il codice della crisi dopo il secondo decreto correttivo, Milano, 2022, 112.
122 AMBROSINI, I “principi generali” nel codice della crisi d’impresa, in IlCaso.it, 26 gennaio 2021, 11;
SERRA, Consecuzione, cit., 553. In realtà, per quanto ai primi commentatori del c.c.i.i. fosse parso che
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