Page 45 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
oggettivo-funzionale tra le discipline da essi dettate, ché mentre la prima norma
determina un novero di prededuzioni che, ritenute configurabili sotto il vigore
della l. fall., risultano ora escluse per conseguenza della compiuta opera di
“tipizzazione” (è il caso, innanzitutto, dei crediti sorti per l’assistenza al debitore
nell’accesso alla l.g. in proprio 154 ), la seconda, viceversa, ricomprende adesso
nella protezione dalla revocatoria ipotesi in precedenza escluse, alcune delle quali
divengono (è proprio il caso dell’accesso alla l.g.), mentre altre invece
permangono, estranee al perimetro della prededuzione per “funzionalità” (è il
caso del compenso dei professionisti variamente coinvolti nell’elaborazione e
nell’attestazione del pure già considerato piano di risanamento) 155 .
6.2. Critica delle conseguenze pratiche
Sul piano pratico, occorre inoltre sottolineare come la realizzata estensione
della protezione dalla revocatoria intervenga su di un potenziale profilo di
irragionevolezza già evidenziato dalla dottrina con riguardo alla norma
precedente, reputata criticabile nella misura in cui, instaurando una sorta di
artificiosa gerarchia tra procedure, finiva per ignorare che, nella realtà delle cose,
i servizi di assistenza professionale all’imprenditore in difficoltà vengono sovente
prestati prima ancora che appaia possibile stabilire con certezza quale sia la
procedura o lo strumento più consono cui rivolgersi, col rischio, allora, di
istituzionalizzare il distorto incentivo a prediligere la predisposizione di soluzioni
concordatarie pur quando altre strade avrebbero potuto (e dovuto) esser vagliate,
inducendo così il professionista a non segnalare l’esigenza di “arrestare le
154 Nel senso che il credito in discorso potesse reputarsi sorto “in funzione” del fallimento ex art.
111, c. 2, l. fall., Cass., 9 settembre 2014, n. 18922, in Expartecreditoris.it; Cass., 9 febbraio 2021, n.
12578, in Dirittodellacrisi.it; Cass., 20 settembre 2021, n. 25313, in IlCaso.it; Cass., 28 giugno 2019,
n. 17596, ivi. Sul fatto che, ora, in conseguenza della scomparsa della prededuzione funzionale
“atipica”, tale credito professionale non possa che rimanere confinato nell’alveo del comune
privilegio, cfr. PANI, La prededuzione, cit., 35; BOTTAI - A. PEZZANO, Le sorti, cit., 35 s. (in sede di
prima applicazione, cfr., però, la diversamente orientata giurisprudenza di merito che citiamo infra,
nt. 159). Secondo FABIANI, La prededuzione, cit., 42, nt. 82, inoltre, l’esclusione di questa ipotesi di
prededuzione offrirebbe conferma che, nel nuovo sistema, la “funzionalità” attiene innanzitutto alla
gestione del patrimonio dell’impresa in crisi e non ad un fenomeno di ontologica inerenza
procedurale.
155 Cfr. SERRA, Consecuzione, cit., 552; PANI, La prededuzione, cit., 35, leggendo l’esclusione in
ragione – ed anzi a conferma – dell’assenza dei connotati della concorsualità nell’istituto in discorso.
Sul perimetro delle procedure cui afferisce la prededuzione, cfr. pure FABIANI, La prededuzione, cit.,
23; mentre, riguardo al fatto che la definizione generale contenuta nell’art. 2, lett. m-bis), risulti
articolata su parametri strutturali e funzionali costituenti connotati invero «non […] coessenziali,
comuni e cumulativi» a ciascuno degli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, cfr.
DONATIVI, Le “definizioni normative”, cit., 71 s., 76 ss., con utili notazioni pure riguardo alle norme
di esonero dalla revocatoria.
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