Page 45 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               oggettivo-funzionale tra le discipline da essi dettate, ché mentre la prima norma
               determina un novero di prededuzioni che, ritenute configurabili sotto il vigore
               della  l.  fall.,  risultano  ora  escluse per  conseguenza  della  compiuta opera  di
               “tipizzazione” (è il caso, innanzitutto, dei crediti sorti per l’assistenza al debitore
               nell’accesso alla l.g.  in  proprio 154 ), la  seconda, viceversa, ricomprende adesso
               nella protezione dalla revocatoria ipotesi in precedenza escluse, alcune delle quali
               divengono  (è  proprio  il  caso  dell’accesso  alla  l.g.),  mentre  altre  invece
               permangono, estranee al perimetro della prededuzione per “funzionalità” (è il
               caso del compenso dei professionisti variamente coinvolti nell’elaborazione e
               nell’attestazione del pure già considerato piano di risanamento) 155 .

                  6.2. Critica delle conseguenze pratiche

                  Sul piano pratico, occorre inoltre sottolineare come la realizzata  estensione
               della  protezione  dalla  revocatoria intervenga  su  di  un  potenziale  profilo  di
               irragionevolezza  già  evidenziato  dalla  dottrina  con  riguardo  alla  norma
               precedente, reputata criticabile nella  misura  in  cui,  instaurando una  sorta di
               artificiosa gerarchia tra procedure, finiva per ignorare che, nella realtà delle cose,
               i servizi di assistenza professionale all’imprenditore in difficoltà vengono sovente
               prestati prima  ancora  che appaia  possibile stabilire con certezza quale sia  la
               procedura  o  lo  strumento più  consono  cui  rivolgersi,  col  rischio,  allora,  di
               istituzionalizzare il distorto incentivo a prediligere la predisposizione di soluzioni
               concordatarie pur quando altre strade avrebbero potuto (e dovuto) esser vagliate,
               inducendo  così  il  professionista a  non  segnalare  l’esigenza  di  “arrestare  le






                  154  Nel senso che il credito in discorso potesse reputarsi sorto “in funzione” del fallimento ex art.
               111, c. 2, l. fall., Cass., 9 settembre 2014, n. 18922, in Expartecreditoris.it;  Cass., 9 febbraio 2021, n.
               12578, in Dirittodellacrisi.it;  Cass., 20 settembre 2021, n. 25313,  in IlCaso.it; Cass., 28 giugno 2019,
               n.  17596,  ivi.  Sul fatto che, ora,  in conseguenza della scomparsa della prededuzione funzionale
               “atipica”,  tale  credito  professionale non possa  che  rimanere  confinato nell’alveo  del  comune
               privilegio,  cfr. PANI,  La prededuzione,  cit.,  35; BOTTAI - A. PEZZANO,  Le sorti,  cit.,  35 s. (in sede di
               prima applicazione, cfr., però, la diversamente orientata giurisprudenza di merito che citiamo infra,
               nt. 159). Secondo FABIANI, La prededuzione, cit.,  42, nt. 82, inoltre, l’esclusione di questa ipotesi di
               prededuzione offrirebbe conferma che, nel nuovo sistema, la “funzionalità” attiene innanzitutto alla
               gestione del  patrimonio  dell’impresa  in  crisi  e  non  ad  un  fenomeno di  ontologica  inerenza
               procedurale.
                  155  Cfr. SERRA, Consecuzione,  cit.,  552;  PANI,  La prededuzione,  cit.,  35, leggendo l’esclusione in
               ragione – ed anzi a conferma – dell’assenza dei connotati della concorsualità nell’istituto in discorso.
               Sul perimetro delle procedure cui afferisce la prededuzione, cfr. pure FABIANI, La prededuzione, cit.,
               23;  mentre, riguardo al  fatto che la definizione generale contenuta nell’art. 2, lett. m-bis), risulti
               articolata su parametri strutturali e funzionali costituenti connotati invero «non […] coessenziali,
               comuni e cumulativi» a ciascuno degli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, cfr.
               DONATIVI,  Le “definizioni normative”,  cit., 71 s., 76 ss., con utili notazioni pure riguardo alle norme
               di esonero dalla revocatoria.

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