Page 46 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               macchine” e ricorrere, quanto più tempestivamente possibile, alla procedura di
               maggior rigore del fallimento 156 .
                  Guardando  nella  medesima prospettiva al  decisum delle  sez.  un.  (ed  alle
               conformi  scelte  del  c.c.i.i.),  parte  della  dottrina  ha  osservato  che,  se  il
               condizionamento  della  prededucibilità  del  credito  all’avvenuta  apertura  del
               concordato, potrà, da un lato, (forse) disincentivare i professionisti dall’indurre
               con troppa leggerezza l’imprenditore insolvente alla presentazione di progetti di
               risanamento non adeguatamente ponderati 157 , dall’altro lato, tuttavia, una siffatta
               soluzione rischia – irragionevolmente – di lasciare senza adeguata tutela (rectius,
               incentivazione) proprio  quei  professionisti che,  in  ossequio  alla  funzione  di
               gatekeeping loro  demandata,  a  tali  inopportune iniziative abbiano  bloccato la
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               strada , ovvero che, mercé una scrupolosa verifica della situazione sottoposta al
               loro giudizio, abbiano piuttosto assistito l’imprenditore nel percorso che, alla luce
               delle circostanze concrete, ha condotto verso una più desiderabile istanza di l.g.
               in proprio, con ciò assecondando non solo l’interesse del committente, ma anche
               «l’interesse  procedimentale  all’abbreviazione  del  percorso  istruttorio,  […]
               accelera[ndo]  la  progressività  e  l’accesso  al  concorso,  nell’interesse  dei
               creditori» . Né la soluzione a questi problemi – s’è aggiunto  – potrebbe esser
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                  156  Il  che, peraltro, appariva  capace  di generare dinamiche paradossali proprio a cospetto del
               cruciale obiettivo dell’instaurazione di efficaci congegni di controllo sull’operato dei professionisti
               incaricati  dal debitore, stimolando, innanzitutto, meccanismi di  responsabile autovalutazione ex
               ante  circa  la  concreta idoneità della eroganda prestazione a porsi a  supporto della soluzione più
               idonea a fronteggiare lo specifico scenario di disfunzione aziendale. Cfr. MEO, I crediti professionali,
               cit., 14 s., per il quale un atteggiamento legislativo di questo tipo, fondato su vecchie concezioni di
               sospetto, appariva ormai lontano dalla realtà delle cose, ove, sempre più spesso, accade piuttosto
               che l’emersione dello stesso carattere d’irreversibilità dell’insolvenza richieda una complessa opera
               di  ricostruzione della  situazione aziendale  tramite  l’acquisizione  di  prestazioni  di  varia  specie
               (ricostruzione contabile, riorganizzazione, gestione della tesoreria e dei rapporti coi fornitori e coi
               finanziatori, etc.), di cui, laddove eseguite a regola d’arte, la stessa procedura liquidatoria potrebbe
               peraltro giovarsi ai propri  fini.  E cfr., per correlate critiche  ora rivolte verso l’atteggiamento delle
               sez. un. di fine 2021, BOTTAI - A. PEZZANO,  Le sorti,  cit., 7 s., nt. 13, 27.
                  157  Questo potenziale effetto benefico è percepito da CASA, La “quadratura del cerchio”, cit., 7, nt.
               23; e da NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 368.
                  158  Quanto al fatto che neppure l’avvocato, professionalità anch’essa necessaria nel concordato
               e  di  principio  operante  nell’esclusivo interesse di  parte  debitrice,  possa  invero  esimersi  dallo
               sconsigliare iniziative risanatorie perniciose per il proprio cliente, anche perché contra ius se valutate
               rispetto agli  interessi dei suoi creditori, cfr.  BOTTAI - A.  PEZZANO,  Le  sorti,  cit.,  9,  sulla scorta di
               Cass., 30 ottobre 2020, n. 24025, in IlCaso.it.
                  159   Cass.,  4  maggio  2018,  n.  10752,  cit.  Nel  nuovo  sistema,  in  effetti,  le  fattispecie
               dell’attestazione e della consulenza negativa appaiono le più problematiche e delicate, indiscutibile
               essendo l’esistenza di un interesse generale a che il rilascio delle pertinenti valutazioni professionali
               non sia  ex  ante  distorsivamente condizionato, così come  non è  dubbio che,  ancora  nell’attuale
               conformazione positiva  del sistema,  la  fase di  pre-concordato (recte,  adesso, di  pendenza della
               domanda “con riserva”  ex  art.  44 c.c.i.i.)  rimanga quella in  cui  s’immagina possibile vagliare  la
               strutturabilità  d’una  (qualche)  soluzione  di  sostenibile  risanamento  aziendale.  Quanto  alla
               giurisprudenza formatasi sotto la l.  fall.,  su opposte posizioni circa  la  prededucibilità del credito
               relativo ad attestazione negativa resa a  seguito di presentazione di domanda di  concordato con

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