Page 46 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
macchine” e ricorrere, quanto più tempestivamente possibile, alla procedura di
maggior rigore del fallimento 156 .
Guardando nella medesima prospettiva al decisum delle sez. un. (ed alle
conformi scelte del c.c.i.i.), parte della dottrina ha osservato che, se il
condizionamento della prededucibilità del credito all’avvenuta apertura del
concordato, potrà, da un lato, (forse) disincentivare i professionisti dall’indurre
con troppa leggerezza l’imprenditore insolvente alla presentazione di progetti di
risanamento non adeguatamente ponderati 157 , dall’altro lato, tuttavia, una siffatta
soluzione rischia – irragionevolmente – di lasciare senza adeguata tutela (rectius,
incentivazione) proprio quei professionisti che, in ossequio alla funzione di
gatekeeping loro demandata, a tali inopportune iniziative abbiano bloccato la
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strada , ovvero che, mercé una scrupolosa verifica della situazione sottoposta al
loro giudizio, abbiano piuttosto assistito l’imprenditore nel percorso che, alla luce
delle circostanze concrete, ha condotto verso una più desiderabile istanza di l.g.
in proprio, con ciò assecondando non solo l’interesse del committente, ma anche
«l’interesse procedimentale all’abbreviazione del percorso istruttorio, […]
accelera[ndo] la progressività e l’accesso al concorso, nell’interesse dei
creditori» . Né la soluzione a questi problemi – s’è aggiunto – potrebbe esser
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156 Il che, peraltro, appariva capace di generare dinamiche paradossali proprio a cospetto del
cruciale obiettivo dell’instaurazione di efficaci congegni di controllo sull’operato dei professionisti
incaricati dal debitore, stimolando, innanzitutto, meccanismi di responsabile autovalutazione ex
ante circa la concreta idoneità della eroganda prestazione a porsi a supporto della soluzione più
idonea a fronteggiare lo specifico scenario di disfunzione aziendale. Cfr. MEO, I crediti professionali,
cit., 14 s., per il quale un atteggiamento legislativo di questo tipo, fondato su vecchie concezioni di
sospetto, appariva ormai lontano dalla realtà delle cose, ove, sempre più spesso, accade piuttosto
che l’emersione dello stesso carattere d’irreversibilità dell’insolvenza richieda una complessa opera
di ricostruzione della situazione aziendale tramite l’acquisizione di prestazioni di varia specie
(ricostruzione contabile, riorganizzazione, gestione della tesoreria e dei rapporti coi fornitori e coi
finanziatori, etc.), di cui, laddove eseguite a regola d’arte, la stessa procedura liquidatoria potrebbe
peraltro giovarsi ai propri fini. E cfr., per correlate critiche ora rivolte verso l’atteggiamento delle
sez. un. di fine 2021, BOTTAI - A. PEZZANO, Le sorti, cit., 7 s., nt. 13, 27.
157 Questo potenziale effetto benefico è percepito da CASA, La “quadratura del cerchio”, cit., 7, nt.
23; e da NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 368.
158 Quanto al fatto che neppure l’avvocato, professionalità anch’essa necessaria nel concordato
e di principio operante nell’esclusivo interesse di parte debitrice, possa invero esimersi dallo
sconsigliare iniziative risanatorie perniciose per il proprio cliente, anche perché contra ius se valutate
rispetto agli interessi dei suoi creditori, cfr. BOTTAI - A. PEZZANO, Le sorti, cit., 9, sulla scorta di
Cass., 30 ottobre 2020, n. 24025, in IlCaso.it.
159 Cass., 4 maggio 2018, n. 10752, cit. Nel nuovo sistema, in effetti, le fattispecie
dell’attestazione e della consulenza negativa appaiono le più problematiche e delicate, indiscutibile
essendo l’esistenza di un interesse generale a che il rilascio delle pertinenti valutazioni professionali
non sia ex ante distorsivamente condizionato, così come non è dubbio che, ancora nell’attuale
conformazione positiva del sistema, la fase di pre-concordato (recte, adesso, di pendenza della
domanda “con riserva” ex art. 44 c.c.i.i.) rimanga quella in cui s’immagina possibile vagliare la
strutturabilità d’una (qualche) soluzione di sostenibile risanamento aziendale. Quanto alla
giurisprudenza formatasi sotto la l. fall., su opposte posizioni circa la prededucibilità del credito
relativo ad attestazione negativa resa a seguito di presentazione di domanda di concordato con
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