Page 47 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
quella del pagamento del compenso (per l’attestazione o la consulenza negativa)
prima della presentazione della domanda di concordato ovvero in pendenza della
domanda prenotativa, dato che, come ampiamente visto, le sez. un. hanno per
l’appunto sancito la regula per cui l’ammissione al concordato preventivo pure è
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condicio necessaria all’operare della protezione dalla revocatoria .
Tuttavia, come abbiam visto parlando dell’art. 166, c. 3, lett. g), c.c.i.i.,
protezione dalla revocatoria è ora offerta anche ai pagamenti per prestazioni
strumentali all’accesso diretto alla l.g., così che, ad ulteriore testimonianza
dell’opportunità d’abbandonare tale soluzione pretoria, chiara emerge l’eccentricità
della richiesta della previa ammissione al concordato, posto che, essendo ben
possibile che al rigetto della domanda si giunga per ragioni che prescindono da ogni
valutazione riconducibile all’operato del professionista, ciò potrebbe, alla lunga, far
prevalere soluzioni pratiche – e generare incentivi – non conformi (neppure) al
principio di sistema ora espresso, tra le norme di vertice, nell’art. 7 c.c.i.i.,
inducendo, in modo esattamente contrario a quanto denunciato dalla dottrina nel
vigore della l. fall., a preferire la diretta via della l.g. ancor quando una soluzione di
tipo conservativo non appaia manifestamente inadeguata 161 .
riserva e di quello del professionista incaricato di verificare la ricorrenza delle condizioni per la
presentazione di una domanda di concordato e, per il caso di parere negativo, di coadiuvare il
debitore nella predisposizione dell’istanza di autofallimento, cfr. Cass., 10 ottobre 2019, n. 25471,
cit. e Cass., 6 marzo 2018, n. 5254, in IlCaso.it. Da ultimo, Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2023, in
Dirittodellacrisi.it, contrariamente alla tesi che al momento appare maggioritaria in dottrina (cfr.
supra, nt. 154), sulla base di un’interpretazione logico-sistematica, ha detto prededucibile il credito
del professionista che abbia assistito il debitore nell’accesso alla l.g., ritenendo che, specialmente
nei casi in cui non vi siano i presupposti per la continuità aziendale, «non sarebbe ragionevole
riconoscere la prededuzione […] soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli
a.d.r. o del concordato preventivo», atteso che tale determinazione si presenta quale «risultato di
un’attività di studio e lavoro che, almeno in parte, coincide a prescindere dall’esito finale, e che non può essere
con certezza conosciuto al momento dell’accettazione dell’incarico» (corsivo ns.). La prededuzione, peraltro,
è stata accordata senza falcidia alcuna in ragione dell’eadem ratio con la fattispecie considerata
dall’art. 277 c.c.i.i., disposizione in cui, per quanto collocata nell’ambito della l.c. (cfr. supra, nt. 90),
il giudicante ha ritenuto di scorgere un valido elemento interpretativo per superare il dato letterale
dell’art. 6 c.c.i.i., ricavandone, in buona sostanza, il principio per cui, nelle procedure liquidatorie,
il legislatore avrebbe inteso conservare pieno valore alla clausola generale di “funzionalità”. Altri
giudici di merito, tuttavia, giungono a conclusioni opposte già nell’ambito della stessa l.c.: cfr. Trib.
Arezzo, 26 ottobre 2022, in IlCaso.it; Trib., Ascoli Piceno, 13 luglio 2023, ivi; Trib. Torino, 2 agosto
2023, n. 220, ivi; contra, Trib. Pavia, 9 settembre 2022, ivi.
160 Cfr., in questo senso, MARINUCCI, La Cassazione, cit., 425; e cfr. anche GREGGIO, La
prededuzione dei compensi, cit., 17 ss.
161 Sull’art. 7 c.c.i.i. quale norma inserita in un sistema – quello del contenitore procedimentale
unico – inclinato nel senso di un ragionevole bilanciamento, secondo un’idea di gradualità processuale
che fa da pendant alla gradualità degli interessi da tutelare, tra soluzioni recuperatorie (di principio preferite
perché presunte capaci di bruciare meno ricchezza collettiva) e soluzioni liquidatorie (presunte, nella
manifesta inammissibilità o inadeguatezza delle precedenti, più convenienti per i creditori), cfr.
FABIANI, Sistema, cit., 99 s.; ID., Effetti dell’autonomia, cit., 4 ss.; D’ATTORRE, Manuale, cit., 12.
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