Page 47 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               quella del pagamento del compenso (per l’attestazione o la consulenza negativa)
               prima della presentazione della domanda di concordato ovvero in pendenza della
               domanda prenotativa, dato che, come ampiamente visto, le sez. un. hanno per
               l’appunto sancito la regula per cui l’ammissione al concordato preventivo pure è
                                                                           160
               condicio necessaria all’operare della protezione dalla revocatoria .
                  Tuttavia, come abbiam visto  parlando  dell’art.  166, c.  3,  lett.  g),  c.c.i.i.,
               protezione dalla  revocatoria è  ora  offerta anche ai  pagamenti per prestazioni
               strumentali all’accesso diretto  alla  l.g.,  così  che,  ad  ulteriore  testimonianza
               dell’opportunità d’abbandonare tale soluzione pretoria, chiara emerge l’eccentricità
               della richiesta della previa ammissione al  concordato, posto che, essendo ben
               possibile che al rigetto della domanda si giunga per ragioni che prescindono da ogni
               valutazione riconducibile all’operato del professionista, ciò potrebbe, alla lunga, far
               prevalere soluzioni pratiche – e generare incentivi – non conformi (neppure) al
               principio  di  sistema ora  espresso, tra  le  norme di  vertice, nell’art.  7  c.c.i.i.,
               inducendo, in modo esattamente contrario a quanto denunciato dalla dottrina nel
               vigore della l. fall., a preferire la diretta via della l.g. ancor quando una soluzione di
               tipo conservativo non appaia manifestamente inadeguata 161 .




               riserva e di  quello del professionista incaricato di verificare  la ricorrenza delle condizioni per  la
               presentazione di una domanda di concordato e,  per  il  caso di parere  negativo, di  coadiuvare il
               debitore nella predisposizione dell’istanza di autofallimento, cfr. Cass., 10 ottobre 2019, n. 25471,
               cit. e Cass., 6 marzo 2018, n. 5254, in IlCaso.it. Da ultimo, Trib. Reggio Emilia,  2 maggio 2023, in
               Dirittodellacrisi.it,  contrariamente alla  tesi che  al  momento appare  maggioritaria  in dottrina (cfr.
               supra, nt. 154), sulla base di un’interpretazione logico-sistematica, ha detto prededucibile il credito
               del professionista che abbia assistito il debitore nell’accesso alla l.g.,  ritenendo che, specialmente
               nei casi  in  cui  non vi  siano i  presupposti per  la  continuità aziendale, «non sarebbe ragionevole
               riconoscere la prededuzione […] soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli
               a.d.r.  o del concordato preventivo», atteso che tale determinazione si presenta quale «risultato di
               un’attività di studio e lavoro che, almeno in parte, coincide a prescindere dall’esito finale, e che non può essere
               con certezza conosciuto al momento dell’accettazione dell’incarico» (corsivo ns.). La prededuzione, peraltro,
               è stata accordata senza falcidia  alcuna in  ragione dell’eadem  ratio  con la  fattispecie considerata
               dall’art. 277 c.c.i.i.,  disposizione in cui, per quanto collocata nell’ambito della l.c. (cfr. supra, nt. 90),
               il giudicante ha ritenuto di scorgere un valido elemento interpretativo per superare il dato letterale
               dell’art. 6 c.c.i.i.,  ricavandone, in buona sostanza, il principio  per cui, nelle procedure liquidatorie,
               il legislatore avrebbe inteso conservare pieno valore alla clausola generale di “funzionalità”. Altri
               giudici di merito, tuttavia, giungono a conclusioni opposte già nell’ambito della stessa l.c.: cfr. Trib.
               Arezzo, 26 ottobre 2022, in IlCaso.it; Trib., Ascoli Piceno, 13 luglio 2023, ivi; Trib. Torino, 2 agosto
               2023, n. 220, ivi; contra, Trib. Pavia, 9 settembre 2022, ivi.
                  160   Cfr.,  in  questo senso,  MARINUCCI,  La  Cassazione,  cit.,  425;  e  cfr.  anche  GREGGIO,  La
               prededuzione dei compensi, cit., 17 ss.
                  161  Sull’art. 7 c.c.i.i.  quale norma inserita in un sistema – quello del contenitore procedimentale
               unico – inclinato nel senso di un ragionevole bilanciamento, secondo un’idea di gradualità processuale
               che fa da pendant alla gradualità degli interessi da tutelare, tra soluzioni recuperatorie (di principio preferite
               perché presunte capaci di bruciare meno ricchezza collettiva) e soluzioni liquidatorie (presunte, nella
               manifesta inammissibilità o inadeguatezza delle precedenti, più  convenienti per  i  creditori), cfr.
               FABIANI, Sistema, cit., 99 s.; ID., Effetti dell’autonomia, cit., 4 ss.; D’ATTORRE, Manuale, cit., 12.

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