Page 48 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
6.3. (Segue). Ancora in tema di acconti
Le considerazioni da ultimo svolte, insieme alla constatazione circa la non
piena corrispondenza, nella sistematica del c.c.i.i., tra l’area della prededuzione e
quella della protezione dalla revocatoria, ci conducono infine a rilevare quello
che, secondo noi, è il difetto più grave e la più indesiderabile conseguenza del
lascito delle sez. un. Riteniamo, infatti, che primaria funzione nel sistema dell’art.
166, c. 3, lett. g), c.c.i.i., così come già del suo immediato antecedente nella l. fall.,
non sia affatto, come se si trattasse di due facce della stessa medaglia, quella d’una
anticipazione, riguardo all’onorario professionale, del trattamento “turbo-
preferenziale” della prededuzione, bensì quella, assai più limitata dal punto di
vista della deroga alla par condicio creditorum, di replicare, relativamente al periodo
sospetto rilevante per il sistema revocatorio concorsuale, l’operatività delle
previsioni dell’art. 2234 c.c., e, segnatamente, la possibilità d’un certo
contenimento del principio c.d. della postnumerazione a mezzo della
corresponsione di acconti in favore del prestatore d’opera intellettuale 162 .
Della qual cosa, in effetti, può trarsi conferma dalla produzione giurisprudenziale
che, precedente o comunque applicante, ratione temporis, il diritto vigente prima della
riforma dell’art. 67 l. fall., offre sufficiente spazio per congetturare che l’esenzione
poi aggiunta nel c. terzo, alla lett. g), fu concepita proprio avendo a mente le posizioni
della giurisprudenza in questa materia. Infatti, di fronte a giudizi revocatori intentati
dalle curatele fallimentari a recupero di acconti corrisposti in favore dei professionisti
che avessero assistito il debitore nella precedente fase del concordato, la Suprema
Corte soleva riconoscere come liquido ed esigibile – e, quindi, in quel sistema,
revocabile ex art. 67, c. 2, l. fall. – il debito per l’appunto sorto dalle pattuizioni
163
negoziali relative agli acconti sull’onorario . Il che, di riflesso, consente di gettare
162 In dottrina, l’insegnamento secondo cui nell’art. 2234 c.c. «solo in via suppletiva [sia] fissata
(indirettamente) la regola della postnumeratio, salva la corresponsione di acconti secondo gli usi», è
ripetuto da tempo risalente. Cfr. RUPERTO, Gli onorari di avvocato e di procuratore, Milano, 1969, 2
(donde il virgolettato); MUSOLINO, Contratto d’opera professionale, in Commentario Schlesinger,
Milano, 2009, 336 ss.; SANTORO-PASSARELLI, voce Lavoro autonomo, in Enc. dir., Annali, vol. V,
Milano, 2012, 732. Riguardo al ns. tema, cfr. NISIO, Art. 67, cit., 392.
163 Cfr., in tal senso, Cass., 30 settembre, 2005, n. 19215 e Cass., 10 novembre, 2006, n. 24046
(entrambe in DeJure). In ambo i casi, convenuto in revocatoria, il professionista s’era difeso
asserendo che quanto ricevuto non costituisse, in verità, oggetto di un debito liquido ed esigibile e
che la fattispecie concreta non rientrasse, pertanto, in quella presa in conto dall’art. 67, c. 2, l. fall.,
sì che il curatore, semmai, avrebbe dovuto domandare la revoca del contratto di conferimento
dell’incarico professionale, cosa di fatto non avvenuta, oltreché di dubbia ammissibilità, trovandosi
quivi coinvolto il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Ricostruzione che, in entrambi i casi,
la Cass. sconfessava, reputando che: i) i pagamenti di acconti sul compenso ex art. 2234 c.c. non
costituiscono anticipazioni su di un credito futuro, bensì, laddove previsti dalle parti, adempimento
di un debito dal carattere liquido ed esigibile; ii) in materia di contratto d’opera intellettuale,
l’ordinamento consente la previsione di acconti al fine di «mitigare la regola della postnumerazione
(artt. 2225 e 2233 c.c.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in
essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta,
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