Page 48 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





                  6.3. (Segue). Ancora in tema di acconti

                  Le considerazioni da ultimo svolte, insieme alla constatazione circa la non
               piena corrispondenza, nella sistematica del c.c.i.i., tra l’area della prededuzione e
               quella della protezione dalla revocatoria, ci conducono infine a rilevare quello
               che, secondo noi, è il difetto più grave e la più indesiderabile conseguenza del
               lascito delle sez. un. Riteniamo, infatti, che primaria funzione nel sistema dell’art.
               166, c. 3, lett. g), c.c.i.i., così come già del suo immediato antecedente nella l. fall.,
               non sia affatto, come se si trattasse di due facce della stessa medaglia, quella d’una
               anticipazione,  riguardo  all’onorario  professionale,  del  trattamento  “turbo-
               preferenziale” della prededuzione, bensì quella, assai più limitata dal punto di
               vista della deroga alla par condicio creditorum, di replicare, relativamente al periodo
               sospetto rilevante  per  il  sistema  revocatorio  concorsuale,  l’operatività  delle
               previsioni  dell’art.  2234  c.c.,  e,  segnatamente,  la  possibilità  d’un  certo
               contenimento  del  principio  c.d.  della  postnumerazione  a  mezzo  della
               corresponsione di acconti in favore del prestatore d’opera intellettuale 162 .
                  Della qual cosa, in effetti, può trarsi conferma dalla produzione giurisprudenziale
               che, precedente o comunque applicante, ratione temporis, il diritto vigente prima della
               riforma dell’art. 67 l. fall., offre sufficiente spazio per congetturare che l’esenzione
               poi aggiunta nel c. terzo, alla lett. g), fu concepita proprio avendo a mente le posizioni
               della giurisprudenza in questa materia. Infatti, di fronte a giudizi revocatori intentati
               dalle curatele fallimentari a recupero di acconti corrisposti in favore dei professionisti
               che avessero assistito il debitore nella precedente fase del concordato, la Suprema
               Corte soleva riconoscere come liquido ed esigibile – e, quindi, in quel sistema,
               revocabile ex art. 67, c. 2, l. fall. – il debito per l’appunto sorto dalle pattuizioni
                                                      163
               negoziali relative agli acconti sull’onorario . Il che, di riflesso, consente di gettare


                  162  In dottrina, l’insegnamento secondo cui nell’art. 2234 c.c.  «solo in via suppletiva [sia] fissata
               (indirettamente) la regola della postnumeratio,  salva la corresponsione di acconti secondo gli usi», è
               ripetuto da tempo risalente. Cfr. RUPERTO, Gli onorari di avvocato e di procuratore, Milano, 1969, 2
               (donde il  virgolettato);  MUSOLINO,  Contratto  d’opera  professionale,  in  Commentario  Schlesinger,
               Milano, 2009,  336 ss.;  SANTORO-PASSARELLI,  voce Lavoro autonomo,  in Enc.  dir.,  Annali,  vol.  V,
               Milano, 2012, 732. Riguardo al ns. tema, cfr. NISIO, Art. 67, cit., 392.
                  163  Cfr., in tal senso, Cass., 30 settembre, 2005, n. 19215 e Cass., 10 novembre, 2006, n. 24046
               (entrambe  in  DeJure).  In  ambo  i  casi,  convenuto in  revocatoria,  il  professionista s’era  difeso
               asserendo che quanto ricevuto non costituisse, in verità, oggetto di un debito liquido ed esigibile e
               che la fattispecie concreta non rientrasse, pertanto, in quella presa in conto dall’art. 67, c. 2, l. fall.,
               sì  che il  curatore, semmai,  avrebbe  dovuto domandare la revoca del  contratto di conferimento
               dell’incarico professionale, cosa di fatto non avvenuta, oltreché di dubbia ammissibilità, trovandosi
               quivi coinvolto il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Ricostruzione che, in entrambi i casi,
               la Cass. sconfessava, reputando che: i) i pagamenti di acconti sul compenso ex art. 2234 c.c.  non
               costituiscono anticipazioni su di un credito futuro, bensì, laddove previsti dalle parti, adempimento
               di  un  debito dal  carattere  liquido  ed esigibile;  ii)  in  materia  di  contratto d’opera  intellettuale,
               l’ordinamento consente la previsione di acconti al fine di «mitigare la regola della postnumerazione
               (artt. 2225 e 2233 c.c.),  secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in
               essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta,

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