Page 49 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               una luce fondamentale sulla portata della fattispecie d’esenzione introdotta con le
               successive riforme e ora confermata dal c.c.i.i. Innanzitutto, nel senso di chiarirne la
                                                                                  164
               natura eccezionale rispetto al solo art. 67, c. 2, l. fall./art. 166, c. 2, c.c.i.i. , con la
               conseguenza che revocabile dovrà ritenersi non soltanto – e  in  ogni caso  –  il
               pagamento interamente anticipato (art. 65 l. fall./ art. 164 c.c.i.i.), ma anche quello
               sproporzionato e/o quello effettuato con mezzi anormali [art. 67, c. 1, n. 1 e 2, l.
               fall./art. 166, c. 1, lett. a) e b), c.c.i.i.] 165 . Secondariamente, si schiarisce il senso
               dell’aggiunta, rispetto alla già esplicitata condizione di liquidità ed esigibilità del
               credito, del requisito del pagamento da farsi “alla scadenza”, avendo con ciò il
               legislatore, con ogni probabilità, inteso subordinare l’operatività della protezione ad


               regola certamente gravosa per il prestatore, costretto a sostenere le spese necessarie all’espletamento
               dell’incarico  e  ad  attendere, quanto  alla  remunerazione,  l’esaurimento,  spesso  in  tempi  di
               considerevole durata, degli obblighi derivanti dal contratto»; iii) in quanto relativi a debiti liquidi
               (perché determinati o determinabili in base agli accordi tra le parti ovvero facendo ricorso agli usi)
               ed esigibili  (potendo il professionista, in assenza di patto contrario, pretenderne l’adempimento),
               tali pagamenti dovessero ritenersi ben revocabili giusta l’art. 67, c. 2, l. fall., senza alcun bisogno di
               coinvolgere il sottostante titolo negoziale (la Cass., peraltro, faceva incidentalmente notare che, a
               seguire le differenti prospettazioni del ricorrente, si sarebbe trattato di pagamenti anticipati relativi
               a debiti non scaduti, con conseguente ricaduta nella fattispecie dell’art. 65 l. fall., trattandosi, allora,
               solo di mutare la qualificazione giuridica, ma non anche i presupposti di fatto rilevanti per l’azione
               esperita dalla curatela); iv) infondato dovesse ritenersi il rilievo secondo cui, per tal via, si sarebbe
               giunti a ledere il diritto di difesa dell’imprenditore, atteso che la revocabilità dei compensi corrisposti
               a  titolo  d’acconto  e  di  fondi  spese  avrebbe  scoraggiato  qualsiasi  difensore  dall’assunzione
               dell’incarico,  considerato che  il  diritto  di  credito  dell’avvocato sarebbe  rimasto  invero intatto,
               venendo solo sottoposto, nella sua soddisfazione, una volta sopravvenuto il fallimento del debitore,
               a regole d’inevitabile contemperamento, nell’accolta prospettiva antindennitaria, con gli  interessi
               degli  altri  creditori,  così  che  ipotetiche difficoltà  di  reperimento di  un  professionista da parte
               dell’insolvente non sarebbero state da  imputarsi  all’attivato meccanismo  revocatorio, bensì alle
               oggettive difficoltà economiche dell’imprenditore nel momento in cui costui era divenuto bisognoso
               di detta forma d’assistenza professionale (inoltre, per il rigetto della tesi circa  l’equiparazione del
               legale al monopolista ex art. 2597 c.c., cfr. l’ulteriore sent. cit. in fondo alla nt. seg.).
                  164  Cfr. supra, 3.1, spec. ntt. 39-40. Contra, ritenendo non compresi nella protezione i pagamenti
               di  fatture emesse in  acconto,  con  le  prestazioni  ancora  in  corso  e  magari  interrotte proprio
               dall’intervenuto fallimento, LIMITONE - REBECCA, Revocatoria concorsuale (con le riforme), in FERRO
               (a cura di), Le insinuazioni al passivo, vol. III,  Padova, 2010, 973, sostanzialmente svalutando, però,
               i requisiti della “strumentalità” del servizio e del pagamento da farsi “alla scadenza” nel confronto
               con quelli di liquidità ed esigibilità  del credito, nonché, più in generale, la funzione incentivante
               senz’altro perseguita dalla norma d’esenzione. A favore della tesi sostenuta nel testo, invece, Cass.,
               21  dicembre 2012,  n.  23710,  in  Giur.  it.,  2013,  1831,  con  breve nota di  DE LEO  (s.t.), la  quale,
               anch’essa applicando ratione temporis  la disciplina  previgente, ha tratto «una conferma indiretta “a
               contrario”» dell’indirizzo pretorio riferito alla nt. prec. proprio dalla sopravvenuta aggiunta, nel testo
               dell’art. 67 l. fall., dell’esenzione di cui al c. 3, lett. g).
                  165   Del che offre puntuale conferma la  recente App.  Milano, 5  settembre 2022,  n. 2824,  cit.,
               riguardante un caso in cui s’è detto inapplicabile l’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., rispetto al pagamento di
               acconti pattuiti in remunerazione di prestazioni professionali risultate, in verità, neppure principiate
               ed eseguito a mezzo della cessione d’un credito nascente da un contratto di affitto d’azienda, con
               conseguente incasso da parte  dello studio professionale delle cambiali  relative al  pagamento del
               canone;  modalità  solutoria  che  il  giudice  ha  reputato anomala,  sia  per  la  mancanza  d ’ogni
               specificazione nel contratto, sia in relazione alla concreta qualifica professionale dell’accipiens.

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