Page 49 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
una luce fondamentale sulla portata della fattispecie d’esenzione introdotta con le
successive riforme e ora confermata dal c.c.i.i. Innanzitutto, nel senso di chiarirne la
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natura eccezionale rispetto al solo art. 67, c. 2, l. fall./art. 166, c. 2, c.c.i.i. , con la
conseguenza che revocabile dovrà ritenersi non soltanto – e in ogni caso – il
pagamento interamente anticipato (art. 65 l. fall./ art. 164 c.c.i.i.), ma anche quello
sproporzionato e/o quello effettuato con mezzi anormali [art. 67, c. 1, n. 1 e 2, l.
fall./art. 166, c. 1, lett. a) e b), c.c.i.i.] 165 . Secondariamente, si schiarisce il senso
dell’aggiunta, rispetto alla già esplicitata condizione di liquidità ed esigibilità del
credito, del requisito del pagamento da farsi “alla scadenza”, avendo con ciò il
legislatore, con ogni probabilità, inteso subordinare l’operatività della protezione ad
regola certamente gravosa per il prestatore, costretto a sostenere le spese necessarie all’espletamento
dell’incarico e ad attendere, quanto alla remunerazione, l’esaurimento, spesso in tempi di
considerevole durata, degli obblighi derivanti dal contratto»; iii) in quanto relativi a debiti liquidi
(perché determinati o determinabili in base agli accordi tra le parti ovvero facendo ricorso agli usi)
ed esigibili (potendo il professionista, in assenza di patto contrario, pretenderne l’adempimento),
tali pagamenti dovessero ritenersi ben revocabili giusta l’art. 67, c. 2, l. fall., senza alcun bisogno di
coinvolgere il sottostante titolo negoziale (la Cass., peraltro, faceva incidentalmente notare che, a
seguire le differenti prospettazioni del ricorrente, si sarebbe trattato di pagamenti anticipati relativi
a debiti non scaduti, con conseguente ricaduta nella fattispecie dell’art. 65 l. fall., trattandosi, allora,
solo di mutare la qualificazione giuridica, ma non anche i presupposti di fatto rilevanti per l’azione
esperita dalla curatela); iv) infondato dovesse ritenersi il rilievo secondo cui, per tal via, si sarebbe
giunti a ledere il diritto di difesa dell’imprenditore, atteso che la revocabilità dei compensi corrisposti
a titolo d’acconto e di fondi spese avrebbe scoraggiato qualsiasi difensore dall’assunzione
dell’incarico, considerato che il diritto di credito dell’avvocato sarebbe rimasto invero intatto,
venendo solo sottoposto, nella sua soddisfazione, una volta sopravvenuto il fallimento del debitore,
a regole d’inevitabile contemperamento, nell’accolta prospettiva antindennitaria, con gli interessi
degli altri creditori, così che ipotetiche difficoltà di reperimento di un professionista da parte
dell’insolvente non sarebbero state da imputarsi all’attivato meccanismo revocatorio, bensì alle
oggettive difficoltà economiche dell’imprenditore nel momento in cui costui era divenuto bisognoso
di detta forma d’assistenza professionale (inoltre, per il rigetto della tesi circa l’equiparazione del
legale al monopolista ex art. 2597 c.c., cfr. l’ulteriore sent. cit. in fondo alla nt. seg.).
164 Cfr. supra, 3.1, spec. ntt. 39-40. Contra, ritenendo non compresi nella protezione i pagamenti
di fatture emesse in acconto, con le prestazioni ancora in corso e magari interrotte proprio
dall’intervenuto fallimento, LIMITONE - REBECCA, Revocatoria concorsuale (con le riforme), in FERRO
(a cura di), Le insinuazioni al passivo, vol. III, Padova, 2010, 973, sostanzialmente svalutando, però,
i requisiti della “strumentalità” del servizio e del pagamento da farsi “alla scadenza” nel confronto
con quelli di liquidità ed esigibilità del credito, nonché, più in generale, la funzione incentivante
senz’altro perseguita dalla norma d’esenzione. A favore della tesi sostenuta nel testo, invece, Cass.,
21 dicembre 2012, n. 23710, in Giur. it., 2013, 1831, con breve nota di DE LEO (s.t.), la quale,
anch’essa applicando ratione temporis la disciplina previgente, ha tratto «una conferma indiretta “a
contrario”» dell’indirizzo pretorio riferito alla nt. prec. proprio dalla sopravvenuta aggiunta, nel testo
dell’art. 67 l. fall., dell’esenzione di cui al c. 3, lett. g).
165 Del che offre puntuale conferma la recente App. Milano, 5 settembre 2022, n. 2824, cit.,
riguardante un caso in cui s’è detto inapplicabile l’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., rispetto al pagamento di
acconti pattuiti in remunerazione di prestazioni professionali risultate, in verità, neppure principiate
ed eseguito a mezzo della cessione d’un credito nascente da un contratto di affitto d’azienda, con
conseguente incasso da parte dello studio professionale delle cambiali relative al pagamento del
canone; modalità solutoria che il giudice ha reputato anomala, sia per la mancanza d ’ogni
specificazione nel contratto, sia in relazione alla concreta qualifica professionale dell’accipiens.
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