Page 50 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
una corretta (id est, razionale e non abusiva) segmentazione previa dell’attività
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oggetto d’incarico rispetto alla maturazione d’ogni singolo rateo d’acconto ,
considerato che, se un’integrale applicazione della regola di postnumerazione si
configurerebbe quale soluzione troppo onerosa e potenzialmente scoraggiante per il
professionista (e, dunque, non desiderabile per il sistema) 167 , si tratta pur sempre di
realizzare una parziale deroga ad un principio che, tradizionalmente, costituisce
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presidio dell’esigenza della bona fides imperante nei rapporti di commercio , deroga
allora viepiù delicata allorquando detti rapporti vengano ad iscriversi entro la cornice
della regolazione della crisi dell’imprenditore committente 169 .
6.4. Sintesi delle posizioni della giurisprudenza e delle ragioni di loro criticabilità
Se tanto si condivide, diviene possibile comprendere ancora meglio la misura in
cui le sez. un. hanno ecceduto nella ricostruzione del parallelismo con la norma in
tema di prededuzione per funzionalità, dicendo non possibili, se non a rischio di
revocatoria successiva, i pagamenti d’acconti ante ammissione per le ragioni che,
già illustrate nel corso dello scritto, possiamo ora così sintetizzare: i) per aver mirato
ad assicurare, con riguardo alle obbligazioni contratte dal debitore coi propri
professionisti, il medesimo tipo di controllo preventivo rispetto ad entrambe le
ipotesi di deroga alla par condicio creditorum; e ciò muovendo da convincimenti di
principio ideologici, ma poi forse anche sfociati nel pratico timore che, rispetto
166 Cfr., su analoghe posizioni, DI AMATO, Diritto, cit., 162; DEL LINZ, Art. 6, cit., 1284.
167 Al riguardo, importante è il constatare, secondo acquisizione ormai pacifica in dottrina, come
la doverosa anticipazione delle spese e la corresponsione degli acconti enfatizzi la presenza di un
obbligo di collaborazione del cliente in nome di un utile esercizio dell’attività professionale, al punto da
ritenersi che l’espressa previsione legislativa, operante in deroga al detto principio del pagamento
posticipato, faccia penetrare tale obbligo nel sinallagma del contratto, elevandolo ad oggetto d ’una
obbligazione fondamentale del cliente, la cui inesecuzione, dando corpo ad una presunzione di
rinuncia alla prestazione (i.e., venendo equiparata ad un’ipotesi di recesso unilaterale per iniziativa
del cliente stesso), autorizzerebbe il professionista a rifiutare o sospendere la propria prestazione.
Cfr. RITA-SANSEVERINO, Del lavoro autonomo, II ed., in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-
Roma, 1963, 237 ss.; GIACOBBE, voce Professione, in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, 1080.
168 Così, con riguardo al principio di postnumerazione, CERVALE, Il contratto d’opera fra regole e
mercato, Torino, 2018, 101; e cfr. anche MONTICELLI, Regole e mercato nella disciplina convenzionale del
contratto d’opera professionale, in Contr. impr., 2016, 520 ss., spec. 539 ss. Infatti, già per diritto comune,
in base cioè al richiamato art. 2234 c.c., si ritiene pacificamente che: i) diversamente dalle spese, che
vanno sempre interamente anticipate, gli acconti sul compenso devono riferirsi alla parte di
prestazione di volta in volta espletanda, sicché il diritto del professionista a percepirli sorge soltanto in
seguito all’inizio dell’esecuzione della corrispondente porzione di opera; ii) devono essere proporzionati all’entità
delle prestazioni cui si riferiscono; iii) sono dovuti a misura in cui dette prestazioni siano state in concreto espletate.
Cfr. PEPE, Art. 2234, in Commentario breve Cian - Trabucchi, XV ed., Padova, 2022, 2620; in
giurisprudenza cfr. Cass., 8 agosto, 2022, n. 24426, in Dir. giust., 9 agosto 2022, confermando l’operato
di un g.d. che, a seguito del fallimento del cliente, ha ridotto il diritto all’acconto del professionista
dopo che questi, in accordo alle previsioni del contratto, era receduto ex art. 1373 c.c., così non
completando la parte di opera cui l’acconto inizialmente pattuito doveva ritenersi riferito.
169 Cfr. infra, 7-7.1.
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