Page 50 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO




               una  corretta (id est, razionale e  non  abusiva) segmentazione previa dell’attività
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               oggetto d’incarico rispetto alla  maturazione d’ogni  singolo  rateo  d’acconto ,
               considerato che, se un’integrale applicazione della regola di postnumerazione si
               configurerebbe quale soluzione troppo onerosa e potenzialmente scoraggiante per il
               professionista (e, dunque, non desiderabile per il sistema) 167 , si tratta pur sempre di
               realizzare una parziale deroga ad un principio che, tradizionalmente, costituisce
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               presidio dell’esigenza della bona fides imperante nei rapporti di commercio , deroga
               allora viepiù delicata allorquando detti rapporti vengano ad iscriversi entro la cornice
               della regolazione della crisi dell’imprenditore committente 169 .

                  6.4. Sintesi delle posizioni della giurisprudenza e delle ragioni di loro criticabilità

                  Se tanto si condivide, diviene possibile comprendere ancora meglio la misura in
               cui le sez. un. hanno ecceduto nella ricostruzione del parallelismo con la norma in
               tema di prededuzione per funzionalità, dicendo non possibili, se non a rischio di
               revocatoria successiva, i pagamenti d’acconti ante ammissione per le ragioni che,
               già illustrate nel corso dello scritto, possiamo ora così sintetizzare: i) per aver mirato
               ad  assicurare, con riguardo  alle obbligazioni contratte dal debitore coi propri
               professionisti, il medesimo tipo di controllo preventivo rispetto ad entrambe le
               ipotesi di deroga alla par condicio creditorum; e ciò muovendo da convincimenti di
               principio ideologici, ma poi forse anche sfociati nel pratico timore che, rispetto


                  166  Cfr., su analoghe posizioni, DI AMATO, Diritto,  cit., 162; DEL LINZ, Art. 6, cit., 1284.
                  167  Al riguardo, importante è il constatare, secondo acquisizione ormai pacifica in dottrina, come
               la doverosa anticipazione delle spese e la corresponsione degli acconti enfatizzi la presenza di un
               obbligo di collaborazione del cliente in nome di un utile esercizio dell’attività professionale, al punto da
               ritenersi che l’espressa previsione legislativa, operante in deroga al detto principio del pagamento
               posticipato, faccia penetrare tale obbligo nel sinallagma del contratto, elevandolo ad oggetto d ’una
               obbligazione fondamentale del cliente, la  cui  inesecuzione, dando corpo ad una presunzione di
               rinuncia alla prestazione (i.e., venendo equiparata ad un’ipotesi di recesso unilaterale per iniziativa
               del cliente stesso), autorizzerebbe il professionista a rifiutare o sospendere la propria prestazione.
               Cfr.  RITA-SANSEVERINO,  Del  lavoro  autonomo,  II  ed.,  in  Commentario  Scialoja-Branca,  Bologna-
               Roma, 1963, 237 ss.; GIACOBBE, voce Professione, in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, 1080.
                  168   Così, con riguardo al principio di  postnumerazione, CERVALE, Il contratto d’opera fra regole  e
               mercato, Torino, 2018, 101; e cfr. anche MONTICELLI, Regole e mercato nella disciplina convenzionale del
               contratto d’opera professionale, in Contr. impr., 2016, 520 ss., spec. 539 ss. Infatti, già per diritto comune,
               in base cioè al richiamato art. 2234 c.c.,  si ritiene pacificamente che: i) diversamente dalle spese, che
               vanno  sempre  interamente anticipate,  gli  acconti  sul  compenso devono riferirsi  alla  parte  di
               prestazione di volta in volta espletanda, sicché il diritto del professionista a percepirli sorge soltanto in
               seguito all’inizio dell’esecuzione della corrispondente porzione di opera; ii) devono essere proporzionati all’entità
               delle prestazioni cui si riferiscono; iii) sono dovuti a misura in cui dette prestazioni siano state in concreto espletate.
               Cfr.  PEPE,  Art.  2234,  in  Commentario  breve  Cian  -  Trabucchi,  XV  ed.,  Padova,  2022,  2620;  in
               giurisprudenza cfr. Cass., 8 agosto, 2022, n. 24426, in Dir. giust., 9 agosto 2022, confermando l’operato
               di un g.d. che, a seguito del fallimento del cliente, ha ridotto il diritto all’acconto del professionista
               dopo che questi, in accordo alle previsioni del contratto, era receduto ex art. 1373  c.c.,  così  non
               completando la parte di opera cui l’acconto inizialmente pattuito doveva ritenersi riferito.
                  169  Cfr. infra, 7-7.1.

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