Page 51 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
all’esigenza di tutela di altri e “più essenziali” stakeholder dell’impresa risananda, la
strumentale predisposizione di un piano di pagamenti in acconto potesse costituire,
da parte dei professionisti più “scaltri”, una comoda scappatoia dall’aumentato
rischio di liquidità conseguente al condizionamento procedimentale che si andava
contestualmente a sancire sul versante del conseguimento del rango prededuttivo;
ii) un risultato, questo, che, sul piano dell’argomentazione formale e logico-
sistematica, è stato conseguito lasciando operare senza adeguato discernimento le
implicazioni scaturenti dalla sostenuta concezione processuale della prededuzione
quale fenomeno di necessità confinato entro una cornice di consecutio procedurarum,
rispetto alla quale il decreto d’ammissione alla procedura minore rappresenterebbe
l’indefettibile elemento d’integrazione dell’inerenza funzionale della prestazione
professionale alle “finalità istituzionali” dell’intera sequenza; visione che, attraverso
la cinghia di trasmissione concettuale della causa concordati, è stata alfine proiettata
a ritroso, sino ad invadere anche il diverso piano relazionale – e teleologico – della
“strumentalità all’accesso”, quale clausola invece rilevante per il distinto operare
dell’esenzione dalla revocatoria.
Andando oltre, nel successivo arresto riferito in epigrafe, la Corte cass.
sembrerebbe non accorgersi di quella che, allora, appare come un’evidente
contraddizione insita nella relativa trama motivazionale, posto che, se da un lato,
in maniera formalmente corretta, il provvedimento nota come il requisito del
pagamento da farsi “alla scadenza” sia da intendersi quale rafforzativo di quello
dell’esigibilità e liquidità del credito, dall’altro, tuttavia, esso manca di fornire
qualsivoglia indicazione in merito a quale concretamente sia l’aspetto che tale
specificazione normativa intenderebbe “rafforzare”, così che, lasciandosi
piuttosto abbagliare dai ragionamenti con tutt’altro animus svolti dalle sez. un., il
provvedimento, disciogliendo il senso di tale autonomo requisito entro
l’esasperata dimensione di una strumentalità la cui “attitudine causale” potrebbe
dirsi appunto integrata solo a fronte di una fattispecie procedimentale pienamente
compiuta, finisce, di fatto, per negare tout court la compatibilità della previsione
con la corresponsione d’acconti, ciò che per noi invece costituisce, per quanto più
sopra spiegato, l’oggetto precipuo di tale ulteriore specificazione cautelativa.
Infine, e parimenti, l’App. Milano va criticato per aver replicato, anch’esso
acriticamente mutuandolo dai ragionamenti delle sez. un., quell’indebita estensione
della rilevanza “causale” del rapporto di consecuzione procedurale all’interno del
quale, unicamente, potrebbe dirsi apprezzabile l’inerenza funzionale dell’opus
professionale all’interesse finale dei creditori, laddove, come pure abbiamo creduto
di chiarire, non è questa la corretta prospettiva finalistica da doversi considerare
allorquando si tratti di riempire d’adeguato senso relazionale il requisito della
“strumentalità all’accesso” ex art. 67, c. 3, lett. g), l. fall./166, c. 3, lett. g), c.c.i.i.
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