Page 51 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805




               all’esigenza di tutela di altri e “più essenziali” stakeholder dell’impresa risananda, la
               strumentale predisposizione di un piano di pagamenti in acconto potesse costituire,
               da parte dei professionisti più “scaltri”, una comoda scappatoia dall’aumentato
               rischio di liquidità conseguente al condizionamento procedimentale che si andava
               contestualmente a sancire sul versante del conseguimento del rango prededuttivo;
               ii)  un  risultato, questo, che,  sul  piano  dell’argomentazione formale e  logico-
               sistematica, è stato conseguito lasciando operare senza adeguato discernimento le
               implicazioni scaturenti dalla sostenuta concezione processuale della prededuzione
               quale fenomeno di necessità confinato entro una cornice di consecutio procedurarum,
               rispetto alla quale il decreto d’ammissione alla procedura minore rappresenterebbe
               l’indefettibile elemento d’integrazione dell’inerenza funzionale della prestazione
               professionale alle “finalità istituzionali” dell’intera sequenza; visione che, attraverso
               la cinghia di trasmissione concettuale della causa concordati, è stata alfine proiettata
               a ritroso, sino ad invadere anche il diverso piano relazionale – e teleologico – della
               “strumentalità all’accesso”, quale clausola invece rilevante per il distinto operare
               dell’esenzione dalla revocatoria.
                  Andando  oltre,  nel  successivo arresto  riferito  in  epigrafe,  la  Corte  cass.
               sembrerebbe non  accorgersi  di  quella  che,  allora,  appare  come  un’evidente
               contraddizione insita nella relativa trama motivazionale, posto che, se da un lato,
               in maniera formalmente corretta, il provvedimento nota come il requisito del
               pagamento da farsi “alla scadenza” sia da intendersi quale rafforzativo di quello
               dell’esigibilità e liquidità del credito, dall’altro, tuttavia, esso manca di fornire
               qualsivoglia indicazione in merito a quale concretamente sia l’aspetto che tale
               specificazione  normativa  intenderebbe  “rafforzare”,  così  che,  lasciandosi
               piuttosto abbagliare dai ragionamenti con tutt’altro animus svolti dalle sez. un., il
               provvedimento,  disciogliendo  il  senso  di  tale  autonomo  requisito  entro
               l’esasperata dimensione di una strumentalità la cui “attitudine causale” potrebbe
               dirsi appunto integrata solo a fronte di una fattispecie procedimentale pienamente
               compiuta, finisce, di fatto, per negare tout court la compatibilità della previsione
               con la corresponsione d’acconti, ciò che per noi invece costituisce, per quanto più
               sopra spiegato, l’oggetto precipuo di tale ulteriore specificazione cautelativa.
                  Infine, e parimenti, l’App. Milano va criticato per aver replicato, anch’esso
               acriticamente mutuandolo dai ragionamenti delle sez. un., quell’indebita estensione
               della rilevanza “causale” del rapporto di consecuzione procedurale all’interno del
               quale,  unicamente, potrebbe dirsi  apprezzabile l’inerenza  funzionale dell’opus
               professionale all’interesse finale dei creditori, laddove, come pure abbiamo creduto
               di chiarire, non è questa la corretta prospettiva finalistica da doversi considerare
               allorquando si  tratti di  riempire d’adeguato senso relazionale il requisito della
               “strumentalità all’accesso” ex art. 67, c. 3, lett. g), l. fall./166, c. 3, lett. g), c.c.i.i.






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