Page 52 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               7. Per un ritorno dalla causa concordati alla causa contractus, nel prisma della
                  funzione di “regolazione della crisi”

                  All’esito del  nostro  excursus, ci  sentiremmo di  ribadire  la  già  manifestata
               impressione 170  che nell’applicazione giurisprudenziale di schemi di ragionamento
               – per così dire – orientati alla causa (anche) al fine della determinazione del senso
               relazionale della “strumentalità all’accesso”, possa scorgersi, come già da tempo
               denunciato dalla dottrina, una tangibile manifestazione di aspetti problematici
               innanzitutto  attinenti  alla  stessa  esportabilità  di  una  categoria  elaborata  in
               relazione al negozio giuridico sul piano di un procedimento giudiziario, qual è il
               concordato preventivo, per quanto caratterizzato da decisivi elementi di rilievo
               negoziale 171 .
                  Ora, è bensì vero che, in parte qua, le sez. un. di fine 2021 non si sono spinte
               sino a realizzare un trapianto che, muovendo dalla concezione del procedimento
               quale «serie di  atti concatenati, compiuti da  diversi soggetti (privati e  organi
               pubblici) stimolati da moventi diversi ma cooperanti in definitiva ad un risultato
               finale  unico»,  abbia  preteso di  ancorare  la  “funzionalità” 172   ad  una  «causa
                                                                                       173
               giuridica  comune a  tutti gli atti-momenti e quindi all’intero procedimento» ,
               posto che, su questo punto, il ragionamento parrebbe essersi per vero arrestato
               ben  prima,  rimanendo  la  richiesta  correlazione  tra  prestazione  del  terzo  e
               procedimento  concordatario  apparentemente  confinata  sul  piano  della
               concretizzazione  della  sola  possibilità  di  conseguimento  delle  “finalità
               istituzionali” del secondo, ossia alla pronuncia del decreto di ammissione quale
               “atto-momento” diretto ad aprire, così generando una sorta di oggettiva utilitas
               procedimentale, la strada alla decisione dei creditori 174 . Tuttavia, anche a voler
               seguire questa diversa traccia-suggestione e, quindi, apparentemente confinando
               la  rilevante  valutazione,  piuttosto,  sul  piano  della  tipicità  strutturale  del
               concordato 175 ,  il  problema,  come  pure  abbiamo  visto,  è  che,  secondo  la

                  170  Cfr. supra, 6.
                  171  Cfr., all’indomani di Cass., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit., R. SACCHI, Intervento, cit.,
               226; DI MAJO, Il percorso “lungo” della fattibilità  del piano proposto nel concordato,  in Fallimento,  2013,
               292,  rilevando come la pronunzia del 2013  più volte enfatizzasse questo elemento  di riferibilità
               della “causa concreta” non già «alla singola proposta – negozio», bensì, appunto, «al procedimento di
               concordato»,  e ritenendo che,  in  questo modo, tale decisione abbia  bensì realizzato un’indubbia
               innovazione, ma anche un’operazione assai delicata, in quanto proprio nell’innesto di «un [tale]
               elemento funzionale» sul piano del procedimento sarebbe da individuarsi il profilo  «più esposto a
               “strumentalizzazioni”».
                  172  Dalla quale, come visto, il significato della “strumentalità all’accesso” è stato ricavato quasi
               per gemmazione (supra, 6.1).
                  173  Abbiamo tratto la definizione da N. JAEGER, Il fallimento e le altre forme di tutela giurisdizionale,
               in Trattato Grosso - Santoro Passarelli, Milano, 1964, 61.
                  174  Salvi fatti i dubbi, parimenti segnalati, con riguardo all’ipotesi di sopraggiunta revoca della
               stessa ammissione (supra, 5.3).
                  175  Il che, però, nella soluzione ricostruttiva adottata dalle sez. un., è argomentazione che pare
               recare  implicita  (ed  anzi  propriamente  fungere da  utile  strumento retorico-argomentativo per

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