Page 53 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
concezione della Corte cass., rimane comunque ineludibile un aggancio alla
dimensione propria del processo (concorsuale), sì che di questa (apparentemente) più
lata dimensione tipologica, alla fine, entra inevitabilmente a far parte anche un
novero di elementi di natura squisitamente organizzativa la cui “non-
discontinuità”, a sua volta definita muovendo dal riconsiderato fenomeno della
consecutio procedurarum, viene elevata a condizione essenziale a fini di traslazione
procedimentale di qualsivoglia elemento di funzionalità della prestazione
professionale (altrimenti solo) “privatisticamente” ingaggiata dal debitore 176 .
In forza di quanto in precedenza argomentato, ed alla luce della precipua
funzione sistemica che intende assolvere la norma che l’istituisce, coerentemente
strutturandolo quale nesso di secondo grado 177 , vorremmo ribadire la convinzione
che il requisito della “strumentalità all’accesso” non possa – e non debba – esser
richiesto di partecipare, diversamente da quanto ora avviene, de jure condito, sul
versante della prededuzione 178 , della dimensione organizzativa (e “finalistico-
istituzionale”) propria di una tale concezione della “funzionalità”, eccentrica
mostrandosi, rispetto al piano d’intersezione ordinamentale sui cui la rilevante
fattispecie propriamente si colloca, la pretesa che l’iniziativa negoziale del
debitore si protragga sino ad un provvedimento giudiziale consacrante l’ingresso
dell’impresa entro detta dimensione. Questa impostazione va per noi respinta in
quanto frutto di una non condivisibile Inversionmethode; così come, sul piano
dommatico, va di conseguenza respinta la proposta dottrinale di edificare, sulla
scorta del decisum delle sez. un., la categoria dei «contratti professionali prodromici
all’ammissione dell’impresa ad una procedura concorsuale» muovendo proprio dal
convincimento che il decreto d’ammissione costituisca uno «snodo cruciale della
relazione tra la causa in concreto del contratto professionale e la causa della
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procedura» . Infatti, per quanto si debba senza dubbio colorare il rapporto tra
operare) una chiara svalutazione della “funzionalità” della fase preconcordataria. È un po ’ come
se, spostando “avanti” il tipo, ciò che rimane “dietro” non possa ancora esibire causa rilevante
alcuna: in altre parole, per le sez. un., la fase pre-ammissione è, in questo senso – cioè, dal punto di
vista del procedimento e delle relative finalità – “a-causale”, non pertenendogli alcuna rilevante
componente di relazionalità, a ciò non bastando quella “astrattamente” preparatoria dei suoi
“scopi”. In diverso senso, ri-valorizzando il valore dell’“atto-momento” della domanda, cfr. invece
Cass., 22 gennaio 2022, n. 215, in NJus.it.
176 Per la sottolineatura dell’assoluta centralità della «“nozione organizzativa” della consecuzione»
nel complessivo impianto motivazionale delle sez. un., cfr. anche SERRA, Il riconoscimento, cit., 273
ss.
177 Cfr. supra, 6.
178 Sul piano dello jus positum, appare inoltre significativo segnalare come la l. delega n.
155/2017 solo con riguardo alla prededucibilità dei crediti professionali richiedesse, in effetti, di
sancire un riconoscimento condizionato all’apertura della procedura concordataria [art. 6, c. 1, lett.
c)], sì che la mancanza di analoga indicazione rispetto alla disciplina in tema di revocatoria
acquisisce rilevanza ancor maggiore a fronte del criterio direttivo generale che chiamava il
legislatore delegato a «riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine
di favorirne il superamento» [art. 2, c. 1, lett. m)].
179 CASA, La “quadratura del cerchio”, cit., 8, nt. 24.
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