Page 53 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               concezione della  Corte cass.,  rimane comunque  ineludibile  un  aggancio  alla
               dimensione propria del processo (concorsuale), sì che di questa (apparentemente) più
               lata dimensione tipologica, alla fine, entra inevitabilmente a far parte anche un
               novero  di  elementi  di  natura  squisitamente  organizzativa  la  cui  “non-
               discontinuità”, a sua volta definita muovendo dal riconsiderato fenomeno della
               consecutio procedurarum, viene elevata a condizione essenziale a fini di traslazione
               procedimentale  di  qualsivoglia  elemento  di  funzionalità  della  prestazione
               professionale (altrimenti solo) “privatisticamente” ingaggiata dal debitore 176 .
                  In forza di quanto in precedenza argomentato, ed alla  luce della precipua
               funzione sistemica che intende assolvere la norma che l’istituisce, coerentemente
               strutturandolo quale nesso di secondo grado 177 , vorremmo ribadire la convinzione
               che il requisito della “strumentalità all’accesso” non possa – e non debba – esser
               richiesto di partecipare, diversamente da quanto ora avviene, de jure condito, sul
               versante della  prededuzione 178 , della dimensione organizzativa (e  “finalistico-
               istituzionale”) propria di  una  tale concezione della  “funzionalità”, eccentrica
               mostrandosi, rispetto al piano d’intersezione ordinamentale sui cui la rilevante
               fattispecie propriamente  si  colloca,  la  pretesa  che  l’iniziativa  negoziale  del
               debitore si protragga sino ad un provvedimento giudiziale consacrante l’ingresso
               dell’impresa entro detta dimensione. Questa impostazione va per noi respinta in
               quanto frutto di  una  non condivisibile Inversionmethode; così come, sul piano
               dommatico, va di conseguenza respinta la proposta dottrinale di edificare, sulla
               scorta del decisum delle sez. un., la categoria dei «contratti professionali prodromici
               all’ammissione dell’impresa ad  una  procedura concorsuale» muovendo proprio  dal
               convincimento che il decreto d’ammissione costituisca uno «snodo cruciale della
               relazione tra la  causa in concreto del contratto professionale e la causa della
                          179
               procedura» . Infatti, per quanto si debba senza dubbio colorare il rapporto tra


               operare) una chiara svalutazione della “funzionalità” della fase preconcordataria. È un po ’ come
               se, spostando “avanti” il  tipo,  ciò  che  rimane “dietro” non possa ancora esibire  causa rilevante
               alcuna: in altre parole, per le sez. un., la fase pre-ammissione è, in questo senso – cioè, dal punto di
               vista  del  procedimento  e  delle  relative  finalità  –  “a-causale”,  non  pertenendogli alcuna  rilevante
               componente di  relazionalità,  a  ciò  non bastando quella  “astrattamente” preparatoria  dei  suoi
               “scopi”. In diverso senso, ri-valorizzando il valore dell’“atto-momento” della domanda, cfr. invece
               Cass., 22 gennaio 2022, n. 215, in NJus.it.
                  176  Per la sottolineatura dell’assoluta centralità della «“nozione organizzativa” della consecuzione»
               nel complessivo impianto motivazionale delle sez. un., cfr. anche SERRA, Il riconoscimento,  cit.,  273
               ss.
                  177  Cfr. supra, 6.
                  178  Sul  piano  dello jus  positum,  appare  inoltre significativo  segnalare come  la  l.  delega n.
               155/2017  solo con riguardo alla prededucibilità dei crediti professionali richiedesse, in effetti, di
               sancire un riconoscimento condizionato all’apertura della procedura concordataria [art. 6, c. 1, lett.
               c)],  sì  che  la  mancanza  di  analoga indicazione  rispetto  alla  disciplina  in  tema  di  revocatoria
               acquisisce  rilevanza  ancor  maggiore  a  fronte del  criterio  direttivo  generale  che  chiamava  il
               legislatore delegato a «riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine
               di favorirne il superamento» [art. 2, c. 1, lett. m)].
                  179  CASA, La “quadratura del cerchio”, cit., 8, nt. 24.

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