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MASSIMO D'AURIA





               difetto assoluto di giurisdizione. Con ciò, la pretesa attorea finirebbe per integrare
               l’ipotesi di scuola , in cui “il giudice applicherebbe non già una norma esistente ma una
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               appositamente da lui creata” .
                  Sotto  diverso  ma  concomitante  profilo,  sarebbe  contrario  ad  un  principio
               ordinamentale,  segnatamente  il  principio  di  separazione  dei  poteri,  che  il
               risarcimento contro lo Stato avvenga nelle modalità della reintegrazione in forma
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               specifica ex art. 2058 c.c. .
                  In  sostanza,  nella  prospettiva  interpretativa  della  domanda  adottata  dal
               giudice,  tale  richiesta  costituirebbe  il  grimaldello  per  coartare  lo  Stato,
               attraverso la condanna del giudice non già ad annullare quanto a modificare il
               contenuto  degli  atti  normativi  e  regolamentari  emanati  in  un  senso
               semplicemente  diverso  da  quello  a  cui  il  legislatore  è  giunto  all’esito  di  un
               bilanciamento  degli  interessi  che,  ordinati  in  termini  di  priorità  e
               proporzionalità,  sostanziano  scelte  di  natura  eminentemente  politica .  Ciò
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               implicherebbe  che  al  giudice  sarebbe  dato  il  potere  d’ingerirsi  in  scelte
               squisitamente  politiche  che  sono,  come  tali,  di  competenza  esclusiva  del
               legislatore, con conseguente integrazione di un vizio classificabile in termini di
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               eccesso di potere .
                  Senza dilungarsi sulle ragioni di una possibile confutazione della menzionata



               della Corte EDU e ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali: la
               Corte costituzionale pone altri punti fermi.
                  24   A.  CASSATELLA,  L'eccesso  di  potere  giurisdizionale  e  la  sua  rilevanza  nel  sistema  di  giustizia
               amministrativa,  in  Riv.  Trim.  dir.  pubbl.,  2018,  pag.  635  e  ss.,  pag.648  e  ss.  Rileva  in  proposito
               FRAGALE, Il controllo della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato: aggiornare o superare la
               teoria dello sconfinamento in danno di altri poteri?, in Dir. Proc. Amm., 2023, 2, 326 ss., come l’ipotesi
               dello sconfinamento di potere giudiziale nel campo riservato al legislatore costituisca ipotesi resa
               evanescente anche in ragione della considerazione che l’attività giudiziale implica un’innegabile e
               insopprimibile componente creativa nel momento interpretativo della legge.
                  25  Cass., Sez. un. 14 febbraio 2023, n. 4591, punto 5.
                  26  Cons. Stato, 2 febbraio 2017, n. 455 in Foro amm., 2017, 2, 315.
                  27   D’altro  canto,  nel  famoso  caso  Urgenda,  la  giustiziabilità  di  un  diritto  in  rapporto  alla
               discrezionalità politica si rinviene purché il giudice non imponga al potere esecutivo o legislativo il
               quomodo della tutela. In tema v. anche Cass. Sez. un., 1° giugno 2023, n. 15601 in Mass. giust. civ.
               2023.
                  28  La figura dell’eccesso di potere corrisponde non già ad un’ipotesi di carenza quanto di
               cattivo uso del potere, in questo caso giudiziale, che trasmoda quindi in una violazione di legge.
               Per questo FRAGALE, Il controllo della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato: aggiornare
               o superare la teoria dello sconfinamento in danno di altri poteri?, cit., parla dell’eccesso di potere come
               di un “argomento giuridico” piuttosto che di un istituto che, nella prospettiva di tale autore,
               dovrebbe  essere  circoscritto  alle  ipotesi  in  cui  “l’error  in  iudicando  sia  idoneo  a  disvelare  la
               mancanza nel giudice dei requisiti di imparzialità e terzietà”, il che avverrebbe nelle ipotesi in cui
               “il giudice abbia provveduto gli stesso a creare o a disconoscere la situazione giuridica, attraverso
               una  operazione  di  vera  e  propria  creazione,  eccedente  i  confini  della  normale  attività
               interpretativa” che quindi come tale darebbe luogo ad una pronuncia che difetterebbe dello stesso
               requisito dell’obbligatorietà.

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