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decisione , ponendosi nel solco di quanto già deciso dal giudice romano, il
ragionamento condotto dalla difesa di Eni è significativamente volto ad acquisire
il difetto di giustiziabilità della pretesa attorea.
A premessa del discorso, la difesa di Eni pone il regime costituzionale che
informa la libertà di iniziativa economica riconosciuta alle imprese ex art. 41,1°
co. Cost. Tale libertà economica si sostanzia nella possibilità per l’imprenditore
di adottare il modello di business più remunerativo tanto rispetto alle modalità di
produzione che alla tipologia dei prodotti offerti.
Il ragionamento condotto negli scritti difensivi trova un punto di contatto con
le motivazioni poste nel precedente giudiziale nel segno dell’invalicabile principio
di separazione di poteri.
Insomma, la decisione di un giudice che, ingerendosi nella conduzione
dell’impresa, intervenisse in termini coercitivi imponendo una modifica alla
strategia produttiva incorrerebbe nell’eccesso del potere giurisdizionale
risolvendosi ugualmente nell’aggiramento del principio di separazione di poteri.
Infatti, il giudice si sostituirebbe allo stesso legislatore nella propria funzione di
indirizzo e coordinamento del settore industriale energetico, il che importerebbe
l’introduzione nel sistema un’ipotesi surrettizia di “commissariamento”
dell’impresa, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Mediante questo ragionamento, l’interprete viene invitato ad intendere il
vincolo sotteso alla lotta al cambiamento climatico in termini non internamente
condizionanti la libertà imprenditoriale ma, semmai, in termini puramente esterni
ex art. 41,3° co. Cost., a conformarsi ad un apposito intervento legislativo di
indirizzo e coordinamento della politica energetica nazionale, intervento che, nel
testo recentemente novellato, contempla anche la tutela ambientale tra le finalità
che lo legittimano .
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29 Su cui sia consentito rinviare ad un commento alla sentenza per i tipi di Giurisprudenza
italiana, in corso di pubblicazione.
30 M. LUCIANI, voce Economia nel diritto costituzionale, in Digesto Discipline pubblicistiche, V, Torino,
1990, pp. 374 ss; G. AMATO, Il mercato nella costituzione, in La Costituzione economica, Padova, 1997;
L. GIANNITI, Note sul dibattito alla Costituente sulla “costituzione economica” in Dir. pubbl., 3, 2000, pp.
919 ss.; F. Galgano, Art. 41, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 1982;
C. Esposito, I tre commi dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. Cost., 1962, p. 37.; F. ZATTI, Riflessioni
sull’art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità sociale,
principio di concorrenza e delegificazione, in Forum Quaderni di diritto costituzionale, 8, 2012, p. 1 – 18;
LIBERTINI M. (2019), “Sulla nozione di libertà economica”, Moneta e Credito, 72 (288): 301-325; V. DE
SANTIS, La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della
Costituzione, in Nomos. Le attualità del diritto, 1, 2023, p. 1 ss.; M. CECCHETTI, Virtù e limiti della
modifica degli articoli 9 e 41 Cost., in Corti supreme e salute, 2022, 1, p. 127 ss.
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