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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
trilemma va riformulato nel senso che l’impresa deve proporsi di soddisfare la
domanda di sostenibilità già presente sul mercato con la possibilità di garantire
non allo stesso tempo ma nel tempo anche gli altri due obiettivi.
10. Anche nell’interesse delle future generazioni
Nel ridefinire la cornice costituzionale in cui collocare il discorso sulla lotta ai
cambiamenti climatici, e in particolare il problema della giustiziabilità delle
connesse pretese, conviene peraltro cooptare nel ragionamento un dato
costituzionale del tutto pretermesso nella cornice a sostegno del dubbio metodico
portato dal c.d. trilemma energetico.
Il riferimento va all’interesse delle future generazioni che riempie di senso la
tutela ambientale secondo quanto previsto dell’art. 9 Cost.
Si scorge, insomma, come l’impostazione concettuale sottostante al trilemma
energetico si limita a perpetuare l’assunto che la responsabilità sociale
dell’impresa riposi semplicemente sull’esigenza di assicurare che la produzione,
in questo caso, di energia, sia adeguata alla dimensione attuale del mercato, con
la conseguenza che il bilanciamento tra tutti gli interessi costituzionali a cui sono
disposte le imprese c.d. socialmente responsabili mette fuori gioco quello
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riconducibile alle future generazioni .
A seguito della novella costituzionale, invece, all’ordinamento s’impone
certamente di tenere necessariamente conto di questo interesse al momento della
definizione delle politiche produttive , affinché questa dimensione sia presidiata
40,
39 D’ALOIA, voce Generazioni future (diritto costituzionale), in Enc. dir., Annali, IX, 2016, 331 ss.,
special. 341 ove, nel cogliere il senso della questione intergenerazionale, osserva che “riconoscere
un danno (…) non è funzionale ad una prospettiva civilistica della responsabilità. Serve invece a
giustificare (anche fino al punto da renderle obbligatorie) politiche o azioni orientate al futuro, e
alla protezione degli interessi di chi lo vivrà”. In tema v. PORENA, “Anche nell’interesse delle generazioni
future”. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione,
in Federalismi.it, 1° giugno 2022, 121 ss.
40 Su cui ex multiis v. Aa.Vv., I diritti delle nuove generazioni nel nuovo art. 9 Cost. Selezione di contributi
di dottrina, a cura di Corte costituzionale centro studi, 2023, reperibile all’indirizzo
www.cortecostituzionale.it; nonché GRASSI, Ambiente e e Costituzione, in Riv. quadr. dir. amb., 3, 2017;
ZANINI, La tutela dell’ecosistema tra scienza e diritto, in Rivista AIC, 3, 2019; FRACCHIA, L’ambiente
nell’art. 9 Cost: un approccio in “negativo”, in Il dir. ec., 107, 1, 2022, 15-30.
Si tratta di una formulazione che, proprio tramite il riferimento espresso alle generazioni future,
evidenzia come la funzione di tutela dell’ecosistema, di cui il clima è componente fondamentale,
mal si presti ad essere trattata alla stregua di “pretesa soggettiva individuale o collettiva” sul
presupposto che l’ambiente non è un “bene” appropriabile su cui si possano vantare situazioni
giuridiche. Altro sarebbe dire che si tratta di un bene non appropriabile. Si tratta, piuttosto, di “valore
oggetto di politiche pubbliche, che richiama l'intervento del legislatore, prima, dell'amministrazione e del
giudice, poi, al fine della sua piena realizzazione”. In termini, DEL SIGNORE, La tutela o le tutele pubbliche
dell’ambiente? Una risposta negli scritti di Amorth, in Dir. amm., 2021, fasc. 2., 313.
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