Page 29 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
P. 29

IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               trilemma va riformulato nel senso che l’impresa deve proporsi di soddisfare la
               domanda di sostenibilità già presente sul mercato con la possibilità di garantire
               non allo stesso tempo ma nel tempo anche gli altri due obiettivi.


               10. Anche nell’interesse delle future generazioni

                  Nel ridefinire la cornice costituzionale in cui collocare il discorso sulla lotta ai
               cambiamenti  climatici,  e  in  particolare  il  problema  della  giustiziabilità  delle
               connesse  pretese,  conviene  peraltro  cooptare  nel  ragionamento  un  dato
               costituzionale del tutto pretermesso nella cornice a sostegno del dubbio metodico
               portato dal c.d. trilemma energetico.
                  Il riferimento va all’interesse delle future generazioni che riempie di senso la
               tutela ambientale secondo quanto previsto dell’art. 9 Cost.
                  Si scorge, insomma, come l’impostazione concettuale sottostante al trilemma
               energetico  si  limita  a  perpetuare  l’assunto  che  la  responsabilità  sociale
               dell’impresa riposi semplicemente sull’esigenza di assicurare che la produzione,
               in questo caso, di energia, sia adeguata alla dimensione attuale del mercato, con
               la conseguenza che il bilanciamento tra tutti gli interessi costituzionali a cui sono
               disposte  le  imprese  c.d.  socialmente  responsabili  mette  fuori  gioco  quello
                                                 39
               riconducibile alle future generazioni .
                  A  seguito  della  novella  costituzionale,  invece,  all’ordinamento  s’impone
               certamente di tenere necessariamente conto di questo interesse al momento della
               definizione delle politiche produttive , affinché questa dimensione sia presidiata
                                                  40,



                  39  D’ALOIA, voce Generazioni future (diritto costituzionale), in Enc. dir., Annali, IX, 2016, 331 ss.,
               special. 341 ove, nel cogliere il senso della questione intergenerazionale, osserva che “riconoscere
               un danno (…) non è funzionale ad una prospettiva civilistica della responsabilità. Serve invece a
               giustificare (anche fino al punto da renderle obbligatorie) politiche o azioni orientate al futuro, e
               alla protezione degli interessi di chi lo vivrà”. In tema v. PORENA, “Anche nell’interesse delle generazioni
               future”. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione,
               in Federalismi.it, 1° giugno 2022, 121 ss.
                  40  Su cui ex multiis v. Aa.Vv., I diritti delle nuove generazioni nel nuovo art. 9 Cost. Selezione di contributi
               di  dottrina,  a  cura  di  Corte  costituzionale  centro  studi,  2023,  reperibile  all’indirizzo
               www.cortecostituzionale.it; nonché GRASSI, Ambiente e e Costituzione, in Riv. quadr. dir. amb., 3, 2017;
               ZANINI, La tutela dell’ecosistema tra scienza e diritto, in Rivista AIC, 3, 2019; FRACCHIA, L’ambiente
               nell’art. 9 Cost: un approccio in “negativo”, in Il dir. ec., 107, 1, 2022, 15-30.
                  Si tratta di una formulazione che, proprio tramite il riferimento espresso alle generazioni future,
               evidenzia come la funzione di tutela dell’ecosistema, di cui il clima è componente fondamentale,
               mal  si  presti  ad  essere  trattata  alla  stregua  di  “pretesa  soggettiva  individuale  o  collettiva”  sul
               presupposto che l’ambiente non è un “bene” appropriabile su cui si possano vantare situazioni
               giuridiche. Altro sarebbe dire che si tratta di un bene non appropriabile. Si tratta, piuttosto, di “valore
               oggetto  di  politiche  pubbliche,  che  richiama  l'intervento  del  legislatore,  prima,  dell'amministrazione  e  del
               giudice, poi, al fine della sua piena realizzazione”. In termini, DEL SIGNORE, La tutela o le tutele pubbliche
               dell’ambiente? Una risposta negli scritti di Amorth, in Dir. amm., 2021, fasc. 2., 313.

                                                    27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34