Page 30 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MASSIMO D'AURIA
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da forme effettive di tutela giudiziale .
In sostanza, posto che l’interesse giuridico protetto assume la fisionomia del
diritto all’immutazione climatica, occorre che il settore pubblico e privato sia
obbligato ex lege ad un complesso di prestazioni, anche a carattere normativo e
regolamentare, affinché gli attori della produzione convergano verso l’obiettivo
di astenersi dall’arrecare nel lungo periodo danni irreversibili all’ecosistema e alla
biodiversità ovvero d’intaccarne la capacità rigenerative.
Proprio, il riferimento costituzionale all’interesse delle future generazioni,
unitamente alla constatazione che la produzione di beni e servizi, e dunque la
generazione di valore, costituisce il risultato di una compartecipazione strategica
tra il settore pubblico e privato che deve conformarsi all’interesse ecologico,
propone quindi d’inquadrare il discorso sull’applicazione della direttiva
all’interno del riferimento costituzionale portato dall’art. 41,2° co., anziché 3° co.
della Costituzione.
11. La transizione climatica come vincolo interno ex art. 41,2° co. Cost.
Mentre nel già citato pronunciamento, il Tribunale di Roma nel c.d. “Giudizio
Universale” poteva ancora formalmente permettersi di assumere che il contenuto
degli Accordi di Parigi non sarebbe vincolante nemmeno per gli Stati, alla luce
del testo della direttiva appena approvata qui oggetto di scrutinio, i medesimi
Accordi non solo risultano vincolanti per lo Stato, impegnandolo a adottare una
disciplina di riforma della propria policy energetica, ma appare direttamente
vincolante anche per le imprese, concorrendo a pieno titolo con lo Stato nel
raggiungimento degli obiettivi connessi alla transizione climatica .
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La direttiva chiarisce, anzitutto, che il contenuto degli Accordi di Parigi è
precettivo e, perciò, esso è idoneo ad esprimere un’efficacia direttamente
vincolante non solo in capo agli Stati ma anche in capo alle imprese. Purché
rientrino nell’ambito di applicazione della disciplina fissato dall’art. 2 della
direttiva, sussiste l’obbligo delle società, come degli Stati, a svolgere una
complessiva revisione delle proprie strategie produttive, affinché i propri processi
41 A. BARBA, Frammenti dal più recente dibattito tedesco sul diritto privato, in AA. VV., Liber
amicorum per Paolo Zatti, I, cit., pp. 28-29.
42 Quale che sia l’opinione sulla diretta applicabilità dei principi costituzionali in materia
ambientale nei rapporti di diritto privato – c.d. Drittwirkung, su cui v. E. NAVARRETTA, Costituzione
e principi fondamentali: dialogo ideale con Angelo Falzea, in Riv. Dir. Civ., 4, 2017 pp. 982-998, nonché
G. D’AMICO, “Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto
privato (in particolare nei rapporti contrattuali)” in Giustiziacivile.com, Giuffé, Milano, 2016, pare
possibile risalire alla posizione di S. MAZZAMUTO, Libertà contrattuale e utilità sociale, in Europa e dir.
priv., 2011, secondo cui: “L'odierno regresso del concorso pubblico nella produzione di beni e servizi a favore
del mercato su base concorrenziale e l'alleggerimento dello Stato sociale sembrano favorire in prospettiva una
combinazione rinnovata di autonomia privata e utilità sociale, che potrebbe essere etichettato come utilità sociale
per delega”.
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