Page 30 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MASSIMO D'AURIA





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               da forme effettive di tutela giudiziale .
                  In sostanza, posto che l’interesse giuridico protetto assume la fisionomia del
               diritto  all’immutazione  climatica, occorre che  il  settore  pubblico  e  privato  sia
               obbligato ex lege ad un complesso di prestazioni, anche a carattere normativo e
               regolamentare, affinché gli attori della produzione convergano verso l’obiettivo
               di astenersi dall’arrecare nel lungo periodo danni irreversibili all’ecosistema e alla
               biodiversità ovvero d’intaccarne la capacità rigenerative.
                  Proprio,  il  riferimento  costituzionale  all’interesse  delle  future  generazioni,
               unitamente alla constatazione che la produzione di beni e servizi, e dunque la
               generazione di valore, costituisce il risultato di una compartecipazione strategica
               tra  il  settore  pubblico  e  privato  che  deve  conformarsi  all’interesse  ecologico,
               propone  quindi  d’inquadrare  il  discorso  sull’applicazione  della  direttiva
               all’interno del riferimento costituzionale portato dall’art. 41,2° co., anziché 3° co.
               della Costituzione.


               11. La transizione climatica come vincolo interno ex art. 41,2° co. Cost.

                  Mentre nel già citato pronunciamento, il Tribunale di Roma nel c.d. “Giudizio
               Universale” poteva ancora formalmente permettersi di assumere che il contenuto
               degli Accordi di Parigi non sarebbe vincolante nemmeno per gli Stati, alla luce
               del testo della direttiva appena approvata qui oggetto di scrutinio, i medesimi
               Accordi non solo risultano vincolanti per lo Stato, impegnandolo a adottare una
               disciplina  di  riforma  della  propria  policy  energetica,  ma  appare  direttamente
               vincolante  anche  per  le  imprese,  concorrendo  a  pieno  titolo  con  lo  Stato  nel
               raggiungimento degli obiettivi connessi alla transizione climatica .
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                  La direttiva chiarisce, anzitutto, che il contenuto degli Accordi di Parigi è
               precettivo  e,  perciò,  esso  è  idoneo  ad  esprimere  un’efficacia  direttamente
               vincolante non solo in capo agli Stati ma anche in capo alle imprese. Purché
               rientrino  nell’ambito  di  applicazione  della  disciplina  fissato  dall’art.  2  della
               direttiva,  sussiste  l’obbligo  delle  società,  come  degli  Stati,  a  svolgere  una
               complessiva revisione delle proprie strategie produttive, affinché i propri processi


                  41   A.  BARBA,  Frammenti  dal  più  recente  dibattito  tedesco  sul  diritto  privato,  in  AA.  VV.,  Liber
               amicorum per Paolo Zatti, I, cit., pp. 28-29.
                  42   Quale  che  sia  l’opinione  sulla  diretta  applicabilità  dei  principi  costituzionali  in  materia
               ambientale nei rapporti di diritto privato – c.d. Drittwirkung, su cui v. E. NAVARRETTA, Costituzione
               e principi fondamentali: dialogo ideale con Angelo Falzea, in Riv. Dir. Civ., 4, 2017 pp. 982-998, nonché
               G. D’AMICO, “Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto
               privato  (in  particolare  nei  rapporti  contrattuali)”  in  Giustiziacivile.com,  Giuffé,  Milano,  2016,  pare
               possibile risalire alla posizione di S. MAZZAMUTO, Libertà contrattuale e utilità sociale, in Europa e dir.
               priv., 2011, secondo cui: “L'odierno regresso del concorso pubblico nella produzione di beni e servizi a favore
               del mercato su base concorrenziale e l'alleggerimento dello Stato sociale sembrano favorire in prospettiva una
               combinazione rinnovata di autonomia privata e utilità sociale, che potrebbe essere etichettato come utilità sociale
               per delega”.

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