Page 76 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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SALVATORE MONTICELLI
tra le parti dei due accordi, oppure è necessaria la consapevole adesione del
contraente del contratto dipendente all’accordo che lo pregiudicherebbe (rispetto
al quale egli è terzo). In assenza dei descritti elementi, un contratto che presenti i
requisiti di validità previsti dalla Legge e non persegua in sé una causa illecita,
non può ritenersi invalido, soltanto in dipendenza dell’invalidità di un rapporto
giuridico diverso ed intercorso tra terzi, che integra una res inter alios acta.
Come opportunamente rilevato in un recente arresto giurisprudenziale sul
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tema , sebbene antecedente alla decisione delle Sezioni Unite, «I contratti tra la
singola impresa ed il cliente derivano dall’autonomia privata dei contraenti. In altri
termini, la circostanza che l’impresa collusa uniformi le manifestazioni della propria
autonomia privata al programma anti-concorrenziale, non è sufficiente per privare il
successivo contratto a valle di una autonoma ragione pratica. In definitiva, anche volendo
ammettere che l’istituto di credito persegua, con la contrattazione individuale, il fine ultimo
(anti-concorrenziale) di alterare a suo favore il mercato o di ottenere un extra-profitto, l’altro
contraente stipula il contratto per soddisfare un proprio interesse, che si esaurisce nel fine
tipico dell’operazione posta in essere».
È proprio in ragione dei riferiti passaggi argomentativi che da un lato si coglie
il salto logico e la debolezza che, a parere di chi scrive, connota la tesi della cd.
nullità derivata, dall’altro trova conferma l’opportunità di delineare un possibile
diverso percorso logico per giungere comunque alla nullità delle clausole in
questione relativamente al contratto a valle, ma sulla base di un’argomentazione
che, a parere di chi scrive, è più stringente e, soprattutto, appare più rispondente
al dato positivo ed al rigore dei principi del nostro sistema giuridico.
Ebbene, le clausole oggetto del modello ABI applicate alle fideiussioni omnibus
stipulate per così dire a valle dell’intesa sono tutte in deroga a norme dispositive.
Il testo delle predette fideiussioni è ovviamente predisposto dalle banche ed
imposto ai sottoscrittori/fideiussori a garanzia di un finanziamento erogato nei
confronti di un soggetto/ente.
Come si è avuto occasione più volte di ribadire , non ogni deroga alla norma
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dispositiva può dirsi legittima, specie laddove, come nella fattispecie, il testo
negoziale sia frutto di imposizione al contraente da parte del predisponente. Ed
infatti, il diritto dispositivo, sebbene non veicoli in se stesso ragioni di ordine
pubblico, risponde, tuttavia, spesso a scelte precise del legislatore sui criteri di
opportunità, efficienza e giustizia nella distribuzione dei rischi e dei poteri nei
contratti .
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Criteri ai quali non sarà legittimo derogare, specie nelle condizioni generali di
18 App. Napoli, 13 gennaio 2020, n. 92, in Ex Parte Creditoris.
19 Per maggiori approfondimenti si rinvia a MONTICELLI, Il ruolo ambivalente della norma
dispositiva nel contratto, in Nuovo dir. civ., 2021, 5 ss.
20 Sul punto, analogamente, le approfondite considerazioni di CALVO, Il negozio giuridico. Saggi,
Bari, 2022, 106 ss., ma cfr., anche, DELFINI, Norme dispositive e determinazione del contenuto del
contratto, in MANTUCCI - PERLINGIERI - D’AMBROSIO (a cura di), Dibattito sulle ricerche della dottrina
civilistica nel biennio 2017- 2018, Napoli, 2021, 895 ss.
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