Page 18 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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CARMELITA CAMARDI





               pubblicistico che la loro azione ha acquisito, irreversibilmente, in conseguenza
               della  connaturata  dimensione  a-territoriale,  e  della  capacità  di  influenzare  i
               comportamenti sociali su una scala che solo eufemisticamente si può definire
               “larga”. Di qui i “rischi sistemici” di cui tali soggetti devono farsi carico. Di qui,
               prima  ancora,  la  ritenuta  pericolosità  della  loro  azione,  e  la  probabilità  del
               raggiungimento  di  un  livello  di  danni (dunque,  un  livello di  rischio) reputato
               inaccettabile o poco controllabile sul piano sociale .
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                  Sulla base di una evidente connessione tra dimensione, potere e rischio, e con
               altrettanto evidente intento di incidere sul possibile effetto di soggezione che può
               conseguirne,  significativamente  l’art.  34  individua  i  rischi  sistemici  nel  modo
               seguente: «a) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi; b) eventuali
               effetti negativi per l’esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata
               e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non
               discriminazione e dei diritti del minore, sanciti rispettivamente dagli articoli 7,
               11,  21  e  24  della  Carta;  c)  eventuali  effetti  negativi,  attuali  o  prevedibili,  sul
               dibattito civico e sui processi elettorali; d) qualsiasi effetto negativo, attuale o
               prevedibile,  in  relazione  alla  violenza  di  genere,  alla  protezione  della  salute
               pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e
               mentale della persona».
                  L’articolo successivo stabilisce obblighi e procedure funzionali al risultato di
               attenuazione  dei  rischi  individuati,  da  raggiungere  con  misure  proporzionate  e
               ragionevoli e nel contesto di una cooperazione rafforzata orizzontale (ciascuna
               piattaforma con le altre) e verticale (con le varie Autorità di vigilanza e con la
               stessa Commissione) (art. 35).
                  Non occorre in questa sede riferire della complessa disciplina di accountability
               ipotizzata  dal  Regolamento,  tutta  costruita,  come  già  nel  GDPR,  nella
               prospettiva di una garanzia di legalità dell’azione di questi soggetti, dimensionata
               sulla  protezione  dei  diritti  coinvolti  da  lesioni  diffuse  di  gravità  pari  al  peso
               esercitato dai soggetti agenti, e non efficacemente ristorabili attraverso rimedi
               individuali.  Basti  evidenziare,  per  avere  l’idea  della  compiutezza  del  modello
               adottato, che le piattaforme di grandi dimensioni devono agire nello svolgimento
               dei loro obblighi di valutazione dei rischi secondo i principi della trasparenza,
               della pubblicità delle loro analisi, della condivisione dei dati con le Autorità di
               vigilanza (artt. 33-43), dotandosi possibilmente di Codici di condotta specifici per
               ognuna delle funzioni esercitate (artt. 45-47); e che la Commissione dispone di
               poteri di controllo sull’esecuzione di tali processi da parte delle piattaforme più
               grandi incaricate di svolgerli, corredati di tutti gli strumenti (indagini, richieste di
               informazioni  etc.)  che  usualmente  le  Autorità  indipendenti  ricevono  per
               l’esercizio della funzione regolativa (art. 65) .
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                  28  Sugli obblighi delle piattaforme molto grandi, DE MICHELIS, Il Digital Services Act: i nuovi
               obblighi volti a migliorare la lotta alla contraffazione ed i temi aperti, in Dir. ind., 2022, 171.
                  29  La letteratura su questo e sul successivo Regolamento non è ancora molto presente. Oltre che
               agli Autori già indicati, cfr. ALPA, La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, in Contr. impr.,

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