Page 12 - Antonio Marinello - La rarefazione della sovranità tributaria dello stato nell’era dell'economia digitale e il progetto della Global Minimum Tax
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ANTONIO MARINELLO
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tradizionali senza stravolgerne la cornice sistematica e l’impianto complessivo ;
dall’altro, l’elaborazione di nuove forme di prelievo, suscettibili di dar vita ad una
vera e propria “fiscalità del mondo virtuale” . La questione si è posta, in primo
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luogo, per il commercio elettronico ; non minori spunti di riflessione sono stati
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sollevati dall’eventuale tassazione della rete in sé, assurgendo internet a luogo di
interazione sociale e ad ambiente giuridico nel quale sorgono e si sviluppano
nuove forme di ricchezza .
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Particolare rilievo assumono, poi, specie per quanto qui interessa, i profili
tributari delle attività svolte dalle grandi multinazionali digitali. Proprio riguardo
a questi attori economici, la questione si è posta in termini talmente urgenti e
stringenti da sollecitare un radicale ripensamento delle politiche fiscali sin qui
adottate dagli Stati.
Per effetto della rivoluzione digitale, invero, le regole tradizionali che
presiedono alla tassazione delle imprese sono state travolte e sono apparse
improvvisamente obsolete e inadeguate. I nuovi modelli di business , i mutamenti
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22 A ben vedere, l’idea che sta alla base dello status quo approach, ossia dell’intendimento volto
ad adeguare gli strumenti fiscali esistenti, è fondata sul presupposto che il cyberspazio costituisce
una mera propaggine del modo fisico, per cui si rende preferibile un intervento meno oneroso, più
prudente e conservativo. Per questi rilievi, cfr. DEL FEDERICO, La via italiana alla tassazione del web:
un intervento poco meditato ma dalle condivisibili finalità, in Riv. trim. dir. trib., 2014, 919 ss.
23 Cfr. FEDELE, Nuove ricchezze ed elementi essenziali della capacità contributiva nella
dimensione postmoderna, in AA.Vv., Il diritto tributario nella prospettiva del terzo millennio, 18 ss.;
GALLO, Nuove espressioni di capacità contributiva, in Rass. trib., 2015, 780 ss.; CIPOLLINA, I confini
giuridici del tempo presente. Il caso del diritto fiscale, Milano, 2003, 289 ss.; CORASANITI, Profili fiscali del
commercio elettronico, in Dir. prat. trib., 2003, I, 609 ss.
24 Sui profili tributari del commercio elettronico, cfr. PIERRO, Beni e servizi nel diritto tributario,
Padova, 2003, 286 ss.; FICARI, Regime fiscale delle transazioni telematiche, in Rass. trib., 2003, 870 ss.;
ROCCATAGLIATA, Internet: aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico, Roma, 2001; MARELLO, Le
categorie tradizionali del diritto tributario, 595 ss.
25 Un esempio lampante di questo disorientamento si trova proprio nell’ordinamento tributario
italiano che, allineandosi peraltro a talune esperienze giuridiche estere, ha cercato di regolare e
presidiare questi fenomeni con timidi interventi normativi mai entrati in vigore, che hanno portato
alla predisposizione di svariati progetti e, successivamente, alla previsione di una web tax transitoria.
Solo di recente l’ordinamento domestico ha elaborato due differenti versioni di web tax: una,
attualmente abrogata, relativa alle transazioni digitali; l’altra, ispirata all’esperienza comunitaria,
concernente i servizi digitali. Per questa tormentata evoluzione, cfr. per tutti DELLA VALLE -
FRANSONI (a cura di), L’imposta sui servizi digitali, Milano, 2022, passim.
26 Come evidenziato nelle analisi dottrinali più attente, si tratta di modelli di business innovativi
sotto diversi aspetti, che possono essere ricondotti a svariate forme. Può trattarsi ad esempio di
piattaforme di social network, tendenzialmente gratuite per gli utenti, ma al tempo stesso in grado di
fruttare alle società che le gestiscono ingenti introiti provenienti da advertising, generalmente
proporzionati al numero di iscritti o partecipanti (è il caso, per rammentare i più diffusi, di Facebook,
Twitter, LinkedIn); o di piattaforme di vendita online di beni, in grado di mettere efficacemente in
relazione venditori e acquirenti a fronte del pagamento di una commissione nei confronti delle
imprese venditrici (per questa tipologia di imprese, il richiamo obbligato è, tra le tante, ad Amazon
e all’omologo cinese Alibaba); oppure di piattaforme attraverso le quali è possibile mettere in
contatto domanda e offerta di beni e servizi a fronte di una commissione nei confronti dei clienti
per ciascuna singola transazione (il caso emblematico è ben rappresentato da Airbnb); o, ancora, di
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