Page 8 - Antonio Marinello - La rarefazione della sovranità tributaria dello stato nell’era dell'economia digitale e il progetto della Global Minimum Tax
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ANTONIO MARINELLO





               alla luce della tradizionale configurazione del divieto di aiuti di Stato non può
               essere revocata in dubbio la potestà degli Stati membri di scegliere la politica
               economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione
               fiscale nella maniera che prediligono sui diversi fattori della produzione. Basti
               pensare,  al  riguardo,  che  l’art.  107  TFUE  ha  finora  imposto  di  distinguere
               nettamente  il  tema  della  concorrenza  fiscale  da  quello  della  concorrenza  tra
               operatori economici: nonostante i più recenti sviluppi in materia – a proposito, in
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               particolare,  delle  note  vicende  che  hanno  riguardato  i  rulings  fiscali   –  il
               riferimento  essenziale  utilizzato  dalla  Commissione  per  parametrare  la
               valutazione  delle  misure  fiscali  rimane  il  regime  tributario  generale  del  Paese
               considerato.  In  questo  senso,  perciò,  una  disposizione  fiscale  più  favorevole
               rispetto  a  quella  vigente  in  un  diverso  Paese  –  e  per  quanto  qui  interessa,
               precisamente,  una  riduzione  generalizzata  dell’aliquota  di  imposta  sui  redditi
               societari  –  è  di  certo  suscettibile  di  attribuire  un  vantaggio  alle  imprese  che
               rientrano nel suo campo di applicazione e può avere un impatto significativo sulla
               loro posizione rispetto ai concorrenti, ma non è censurabile sotto il profilo degli
               aiuti di Stato fintantoché interessa tutti gli attori economici e tutte le produzioni
               operanti nel Paese, senza integrare il requisito della selettività.
                  Per  dare  un  senso  a  queste  osservazioni,  allora,  la  riflessione  che  va  fatta
               diventa un’altra. Occorre, cioè, domandarsi se la corsa sfrenata al ribasso delle
               aliquote  sui  redditi  societari  corrisponda  davvero  a  una  manifestazione  di
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               “sovranità tributaria” .
                  Più precisamente, il quesito di fondo può essere riassunto in questi termini: se
               la race-to-the-bottom è indotta dalla concorrenza fiscale dei Paesi più spregiudicati,
               si può dire davvero che sia il frutto di una scelta libera ed autonoma dello Stato
               che decide di intraprenderla? Ed in questi casi, evocare la sovranità dello Stato in
               materia tributaria non diventa forse un puro esercizio di stile, un feticcio, un
               guscio vuoto? In questo modo, l’esercizio del potere sovrano dello Stato non si

                  9  La concorrenza fiscale tra Stati membri non è di per sé vietata dal diritto dell’Unione europea,
               trattandosi anzi di un possibile effetto della piena implementazione delle libertà di circolazione
               previste dai Trattati. A essere vietati in modo esplicito sono però quei comportamenti, sia delle
               imprese che sfruttano in modo artificioso le libertà di circolazione, sia degli Stati membri che non
               si limitano a stabilire aliquote basse per tutte le imprese operanti sul loro territorio, bensì concedono
               soltanto ad alcune di esse un trattamento fiscale di favore, ostacolando in tal modo la concorrenza.
               Nei casi più noti alle cronache, come la vicenda Apple, è chiaro che rulings come quelli accertati
               dalla Commissione rientrano nel novero dei regimi fiscali patologici e, se li si osserva dal punto di
               vista  dello  Stato,  tali  accordi  non  producono  altro  che  un  forte  arretramento  sul  piano  della
               sovranità.  Se  un  Paese  membro  è  costretto  a  negoziare  con  un’impresa  multinazionale  e  a
               concederle un’aliquota irrisoria sugli enormi profitti prodotti, il sottinteso è infatti inequivocabile:
               vuol dire che si abdica, in tutto o in parte, dall’esercizio della potestà impositiva, con riflessi sul
               benessere della collettività, sulle politiche di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.
               Cfr.,  per  questi  rilievi,  PITRUZZELLA,  La  concorrenza  fiscale  nel  processo  di  integrazione  europea,  in
               AA.Vv., La concorrenza fiscale tra Stati, 40 ss.
                  10   Per  più  ampie  considerazioni  cfr.,  se  si  vuole,  MARINELLO,  Sovranità  dello  Stato  e  global
               minimum tax, Pisa, 2023, 178 ss.

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