Page 121 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
possono derivare, può “forzare” i governi nazionali ad attuare le politiche
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climatiche europee . È ben noto che le violazioni accertate e sanzionate dal
giudice dell’Unione fondano l’obbligo risarcitorio dello Stato inadempiente nei
confronti del singolo, esperibile nelle sedi nazionali secondo la normativa
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interna , purché conforme ai trattati e alla giurisprudenza europea .
6. Considerazioni conclusive
Alla luce di quanto detto, la normativa del 2021, declina la strategia climatica
dell’Unione nella cornice valoriale europea. L’approccio scelto riesce a coniugare
i trattati, che affidano congiuntamente la tutela ambientale all’Unione e agli Stati,
con la natura programmatico-politica e multilivello della strategia climatica e a
riportarne il processo decisionale sotto l’egida dei princìpi europei della
collaborazione e della solidarietà. Un analogo giudizio positivo va all’omogeneità
del testo rispetto agli scopi dell’Unione in tema di governance dello sviluppo socio-
sostenibile, particolarmente evincibile nella linea di confronto e di cooperazione
interistituzionale verticale e orizzontale che, stimolando l’adozione di politiche a
difesa del clima, responsabilizza e coinvolge gli attori nazionali e la collettività.
Ciò nonostante, i governi nazionali stentano a tenere il passo delle riforme
strutturali, inducendo a riflettere sui valori dell’Unione cui si ispira il testo, al fine
di intervenire sui profili perfettibili in termini di effettività. Invero, se l’obiettivo
di fondo è realizzare un’economia europea equa e climaticamente neutra
nell’alveo della collaborazione, del dialogo e della solidarietà, l’Unione e gli Stati
Environment e Vereniging Leefmilieu; 29 luglio 2019, C-411/17, Inter-Environnement Wallonie e Bond
Beter Leefmilieu Vlaanderen. In dottrina: L. COUTRON, La Cour de justice au secours de la forêt de
Białowieska, in Revue trimestrielle de droit européen, 2018, pp. 321-330; T. PRZEMYSLAW, Poland’s
Defiance Against the CJEU in the Puszcza Bialowieska Case (C-441/17), in The Eurosceptic Challenge
(HART), 2019, pp. 67-86; N. SADELEER, Prolongation de l’exploitation de centrales nucléaires et procédures
d’évaluation des incidences (CJUE (GC), 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter
Leefmilieu Vlaanderen, aff. C-411/17), in Revue des affaires européennes, 2019, n. 3, pp. 611-626; P.
WENNERÅS, Saving a forest and the rule of law: Commission v. Poland, in Common Market Law Review,
2019, vol. 56, n. 2, pp. 541-558; R. KEGGE, A. DRAHMANN, The programmatic approach: finding the
right balance between the precautionary principale and the right to conduct a business, in Journal for European
Environmental & Planning Law, 2020, vol. 17, pp.76-98.
84 L. KRÄMER, Injunctive Relief in Environmental Matters, in Journal for European Environmental &
Planning Law, 2018, vol. 15, n. 2, pp.259-267.
85 Quanto all’Italia, l’azione resta disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 (legge Vassalli),
modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.
86 Resta tuttora un caposaldo la sentenza Francovich: Corte giust. 19 novembre 1991, C-6 e 9/90.
V. anche: Corte giust. 5 marzo 1996, C-46 e 48/93, Brasserie du Pêcheur; 26 marzo 1996, C-392/93,
British Telecom; 23 maggio 1996, C-5/94, Hedley Lomas; 22 aprile 1997, C-66/95, Sutton; 15 giugno
1999, C-140/97, Rechberger; 4 marzo 2020, C-34/19, Telecom Italia; 30 settembre 2003, C-224/01,
Köbler; 9 dicembre 2003, C-129/00, Commissione c. Italia; 13 giugno 2006, C-173/03, Traghetti del
Mediterraneo.
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