Page 13 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





               parole: «e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
               in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116,» sono soppresse.
                  Per effetto di tale modifica le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi
               fra il pubblico in misura rilevante saranno esonerate dagli obblighi delle società
               italiane controllanti società aventi sede legale in uno degli Stati i quali, come si è detto
               anche in precedenza, non offrono sufficienti garanzie di trasparenza.
                  Le  lettere  i)  e  l)  introducono  modifiche  che  discendono  direttamente
               dall’abrogazione dell’art. 116 del TUF prevedendo rispettivamente: i) all'articolo
               165-quinquies, comma 1, le parole: «e delle società' italiane emittenti strumenti finanziari
               diffusi fra il  pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; l)
               all'articolo 165-sexies, comma 1, le parole: «e delle società italiane emittenti strumenti
               finanziari diffusi  fra  il  pubblico in  misura  rilevante, ai  sensi  dell'articolo 116,»  sono
               soppresse. Le modifiche operano, in tal guisa,  l’esonero da obblighi che prima
               gravavano  sulle  società  italiane  emittenti strumenti  finanziari  diffusi  fra  il
               pubblico in misura rilevante.
                  Nel caso della  lettera i), si tratta di obblighi per le società italiane che sono
               collegate con società aventi sede legale in uno degli Stati, i quali non danno
               adeguate garanzie di trasparenza, disposti dal vigente dell’art. 165-quinquies del
               TUF. Per quanto riguarda invece la lettera l) le società italiane emittenti strumenti
               finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante che non saranno più soggette
               agli  obblighi in  materia di  predisposizione dei bilanci  esistenti a  legislazione
               vigente, vale a dire a  norma dell’art. 165-quinquies del TUF che perciò viene
               modificato, sono le società controllate da società aventi sede legale in uno degli
               Stati che non assicurano la trasparenza.
                  Infine, anche le modifiche contenute nelle lettere m) ed n) dell’art. 4, co. 1 in
               commento discendono direttamente dalla abrogazione dell’art. 116 del TUF: per
               effetto della lettera m) la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 191-
               ter, co. 6 del TUF non si applicherà a coloro che hanno incarichi nell’ambito delle
               società aventi titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; per effetto della lett.
               n), l’art. 116 del TUF abrogato viene espunto dall’elenco degli articoli presente al
               primo comma dell’art. 193 del TUF stesso che comportano doveri di effettuazione
               di  comunicazioni  i  quali,  se  inosservati, determinano  l’adozione  di  sanzioni
               amministrative.

                  2.4. Le modifiche introdotte dall’art. 4, co. 2 e 3, lett. b) e c) e co. 4 della
                      legge capitali

                  In questo paragrafo saranno esaminate le ulteriori modifiche operate dall’art.
               4 della legge capitali sul TUF, sul codice civile e su altri provvedimenti.
                  A) Il secondo comma dell’art. 4 interessa il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che
               ha attuato la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
               e dei conti consolidati e, contestualmente, ha modificato o abrogato precedenti
               direttive europee in materia.


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