Page 39 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
conservarle sul cloud o le abbia caricate nella pagina personale pubblica di un social
network; alla morte di Tizio, che fine fanno queste foto? Stando alla ricostruzione
esegetica che parrebbe essere stata fatta propria da parte della dottrina e dalla
giurisprudenza di merito, le foto non saranno più recuperabili nemmeno dagli eredi
di Tizio, salvo che costoro provino di stare agendo nell’interesse del de cuius quali
suoi mandatari – circostanza, questa, assai improbabile –, di avere un interesse
proprio o di essere mossi da un interesse familiare meritevole di protezione. Quid
iuris, però, laddove la piattaforma negasse comunque a costoro di recuperare le foto
e di effettuare sulle stesse qualunque operazione, obiettando che non ricorrono i
presupposti dell’art. 2-terdecies cit., magari eccependo l’inesistenza o la non
fondatezza dell’interesse o delle ragioni familiari oppure sostenendo che le ragioni
familiari vi sono ma non sono meritevoli di tutela? Sarebbe necessario – com’è già
successo nei casi di cui ai decisa sopra menzionati – ricorrere al giudice, affrontando
spese magari non proprio irrisorie – quanto meno quelle necessarie per pagare un
avvocato e del contributo unificato – ed attendendo tempi non necessariamente
brevi, e solo per recuperare delle foto del matrimonio dei propri genitori o di un
proprio stretto parente del quale si è divenuti eredi; e tutto ciò quando invece il vero
titolo che legittima gli heredes nei confronti della società gestrice della piattaforma è
il diritto di proprietà che il defunto vantava su dette fotografie (per quanto
digitalizzate), diritto che tra l’altro gli eredi potrebbero tutelare finanche prima
dell’accettazione dell’eredità, quando si trovano ancora nella situazione di meri
chiamati, in virtù dei poteri conservativi, di vigilanza ed amministrazione
temporanea che la legge attribuisce loro apertis verbis.
Non convince, pertanto, il solco interpretativo lungo il quale la giurisprudenza
di merito ha iniziato a muoversi, perché non appresta adeguata tutela a soggetti
che, invece, la meriterebbero indipendentemente dall’esistenza del disposto
dell’art. 2-terdecies cit. e, soprattutto, finisce sostanzialmente per abrogare – o,
almeno, disapplicare – in maniera tacita la normativa di diritto successorio
contenuta nel Codice civile.
6.3. (segue) Il caso dei servizi di posta elettronica
Ritengo opportuno, anche in questa sede, trattare separatamente il caso dei
servizi di posta elettronica.
Nei paragrafi che precedono abbiamo già gettato le basi per quanto seguirà,
ragione per la quale possiamo ora procedere più speditamente verso la soluzione
che ritengo preferibile, richiamando qui solo i punti chiave dell’analisi già
effettuata, e cioè che, con riferimento ai servizi di posta elettronica, il contratto
stipulato tra utente e piattaforma è assimilabile a quello di appalto di servizi e che
i servizi forniti dalla piattaforma sono tanto quello di consegna delle
corrispondenza inviata e ricevuta dall’utente, quanto quello di conservazione e
archiviazione della corrispondenza ricevuta e di una copia di quella inviata.
Acquisiti tali punti, e assodato che, almeno secondo la tesi che si è ritenuto di
preferire, è da considerarsi ammissibile la successione dell’erede nel contratto tra
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