Page 39 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               conservarle sul cloud o le abbia caricate nella pagina personale pubblica di un social
               network; alla morte di Tizio, che fine fanno queste foto? Stando alla ricostruzione
               esegetica  che  parrebbe  essere  stata  fatta  propria  da  parte  della  dottrina  e  dalla
               giurisprudenza di merito, le foto non saranno più recuperabili nemmeno dagli eredi
               di Tizio, salvo che costoro provino di stare agendo nell’interesse del de cuius quali
               suoi mandatari – circostanza, questa, assai improbabile –, di avere un interesse
               proprio o di essere mossi da un interesse familiare meritevole di protezione. Quid
               iuris, però, laddove la piattaforma negasse comunque a costoro di recuperare le foto
               e di effettuare sulle stesse qualunque operazione, obiettando che non ricorrono i
               presupposti  dell’art.  2-terdecies  cit.,  magari  eccependo  l’inesistenza  o  la  non
               fondatezza dell’interesse o delle ragioni familiari oppure sostenendo che le ragioni
               familiari vi sono ma non sono meritevoli di tutela? Sarebbe necessario – com’è già
               successo nei casi di cui ai decisa sopra menzionati – ricorrere al giudice, affrontando
               spese magari non proprio irrisorie – quanto meno quelle necessarie per pagare un
               avvocato e del contributo unificato – ed attendendo tempi non necessariamente
               brevi, e solo per recuperare delle foto del matrimonio dei propri genitori o di un
               proprio stretto parente del quale si è divenuti eredi; e tutto ciò quando invece il vero
               titolo che legittima gli heredes nei confronti della società gestrice della piattaforma è
               il  diritto  di  proprietà  che  il  defunto  vantava  su  dette  fotografie  (per  quanto
               digitalizzate),  diritto  che  tra  l’altro  gli  eredi  potrebbero  tutelare  finanche  prima
               dell’accettazione dell’eredità, quando si trovano ancora nella situazione di meri
               chiamati,  in  virtù  dei  poteri  conservativi,  di  vigilanza  ed  amministrazione
               temporanea che la legge attribuisce loro apertis verbis.
                  Non convince, pertanto, il solco interpretativo lungo il quale la giurisprudenza
               di merito ha iniziato a muoversi, perché non appresta adeguata tutela a soggetti
               che,  invece,  la  meriterebbero  indipendentemente  dall’esistenza  del  disposto
               dell’art. 2-terdecies cit. e, soprattutto, finisce sostanzialmente per abrogare  – o,
               almeno,  disapplicare  –  in  maniera  tacita  la  normativa  di  diritto  successorio
               contenuta nel Codice civile.

                  6.3. (segue) Il caso dei servizi di posta elettronica

                  Ritengo opportuno, anche in questa sede, trattare separatamente il caso dei
               servizi di posta elettronica.
                  Nei paragrafi che precedono abbiamo già gettato le basi per quanto seguirà,
               ragione per la quale possiamo ora procedere più speditamente verso la soluzione
               che  ritengo  preferibile,  richiamando  qui  solo  i  punti  chiave  dell’analisi  già
               effettuata, e cioè che, con riferimento ai servizi di posta elettronica, il contratto
               stipulato tra utente e piattaforma è assimilabile a quello di appalto di servizi e che
               i  servizi  forniti  dalla  piattaforma  sono  tanto  quello  di  consegna  delle
               corrispondenza inviata e ricevuta dall’utente, quanto quello di conservazione e
               archiviazione della corrispondenza ricevuta e di una copia di quella inviata.
                  Acquisiti tali punti, e assodato che, almeno secondo la tesi che si è ritenuto di
               preferire, è da considerarsi ammissibile la successione dell’erede nel contratto tra

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