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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               cosa da fare è comprendere in cosa consista il servizio offerto dalla società che
               gestisce  il  social  network  ai  suoi  utenti.  Trattasi  a  ben  vedere  di  un  servizio
                                                                                  32
               particolarmente  complesso,  che  incorpora  quanto  meno  tre  aspetti :  1)  la
               creazione  di  un  profilo  e  di  una  pagina  personale  (che,  in  realtà,  più  che
               “costruita” viene “sfruttata” dall’utente, ma le dovute precisazioni saranno fatte
               più avanti); 2) la creazione di una rete sociale, cioè la scelta di altri utenti con cui
               condividere le proprie informazioni ed interagire, con la “pubblicazione” di post,
               foto e/o video, nonché mediante l’utilizzo di strumenti di messaggistica (sincrona
               o asincrona); 3) la possibilità di visualizzare i profili e le pagine personali degli
               altri utenti e di manifestare apprezzamenti (si pensi ai c.d.  like) o apporre dei
               commenti a quanto dagli stessi “pubblicato”.
                  Data  la  particolare  complessità  del  servizio  offerto  dalle  piattaforme  di
               pubblicità, numerose sono state le ricostruzioni della natura giuridica del rapporto
               contrattuale tra esse e l’utente che la dottrina ha nel tempo proposto, passando
               dal contratto di accesso ad Internet  al contratto di rete , dal contratto gratuito
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               atipico  ad un contratto riconducibile a quello associativo  fino ad arrivare al
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               contratto atipico di scambio di godimento di beni immateriali . Assai complicato

                  32  POPOLI, Social network e concreta protezione dei dati sensibili: luci e ombre di una difficile convivenza,
               in Dir. inf., 2014, 983, definisce il servizio offerto dal social network come «un servizio basato sul web
               che  consente  agli  individui  di:  costruirsi  un  profilo  pubblico  o  semi-pubblico  all’interno  di  un
               sistema  circoscritto;  specificare  una  lista  di  altri  utenti  con  il  quali  essi  condividono  una
               connessione; esaminare e attraversare la propria lista di connessioni e le liste fatte da altri all’interno
               del sistema. La prima funzione, la costruzione del proprio profilo, individua l’aspetto dell’identità:
               gli utenti della rete creano profili che li rappresentano, grazie alla combinazione di informazioni
               personali di vario genere (dati anagrafici, vicende della propria vita, attitudini e interessi, immagini,
               ecc.). Mediante il proprio profilo l’interessato esprime e costruisce la propria identità sociale, o anzi
               le  proprie  diverse  identità.  La  seconda  funzione,  la  condivisione  delle  connessioni,  individua
               l’aspetto relazionale del sito: attraverso il sito si mantengono e si sviluppano contatti con altre
               persone, contatti che possono preesistere all’utilizzo del sito o invece essere avviati tramite il sito
               stesso. Le connessioni contribuiscono altresì alla definizione dell’identità sociale dell’utente: il fatto
               di essere amico di certe persone e di partecipare a certe iniziative indica aspetti della personalità. La
               terza funzione, l’attraversamento della rete delle connessioni, individua l’aspetto della comunità:
               gli utenti della rete sociale possono identificare la forma della propria comunità e in particolare il
               ruolo che essi stessi hanno al suo interno».
                  33  GRANIERI, Le clausole ricorrenti nei contratti di social networks dal punto di vista della disciplina
               consumeristica dell’Unione europea, in AIDA, 2011, 125 ss. DE NOVA, I contratti per l’accesso ad Internet,
               in AIDA, 1996, 39 ss., per il quale il contratto di accesso ad Internet è quello con cui una parte, detta
               ISP (Internet Service Provider), si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire all’altra l’accesso alla rete,
               nonché altri servizi accessori.
                  34  ASTONE, Il rapporto tra gestore e singolo utente: questioni generali, in AIDA, 2011, 102 ss.
                  35  SAMMARCO, Le clausole contrattuali di esonero e trasferimento della responsabilità inserite nei termini
               d’uso dei servizi del web 2.0, in Dir. inf., 2010, 637, per il quale «Ci si trova di fronte ad un negozio
               gratuito  atipico,  in  quanto  arreca  un  mero  vantaggio  o  interesse  ad  una  delle  parti  e  non  vi  è
               l’impoverimento del soggetto che dispone il diritto come avviene invece per la donazione».
                  36  VIRGA, Inadempimento di contratto e sanzioni private nei social network, in AIDA, 2011, 222 ss.
                  37  PERLINGIERI, Profili civilistici dei social networks, Napoli, 2014, 90 ss.: «il contratto tra il sito di
               social  network  e  l’utente  deve  essere  ricondotto  nell’alveo  dei  contratti  di  scambio,  poiché  la

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