Page 21 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
Tutto ciò premesso, quel che ai nostri fini più rileva, è il ribaltamento che
l’affermarsi di un tale orientamento finiva per produrre sulle conseguenze
interpretative ritraibili dalla pur riaffermata «identità di ratio» tra l’art. 111, c. 2, e
l’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall. Infatti, secondo gli arresti in discorso, il carattere
funzionalmente prededucibile del credito del professionista che avesse operato in
vista del concordato preventivo avrebbe potuto argomentarsi anche e proprio
dalla circostanza per cui detto credito, laddove in ipotesi già pagato (in quanto
liquido ed esigibile), sarebbe risultato esente da revocatoria in forza della
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disposizione di legge ultima citata .
4.2. (Segue). La riemersione del criterio della “utilità in concreto” e del giudice
censore, col proprio vaglio in sede d’ammissione, della prededuzione per
“funzionalità”
In una fase successiva, tuttavia, si sarebbe registrato un nuovo sviluppo
dell’orientamento secondo cui, ai fini della prededucibilità dei crediti per
funzionalità, la legge presupporrebbe invero «che l’opera prestata sia sfociata […]
nell’ammissione dell’impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo
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“funzionale”, cioè strumentalmente utile» allo scopo perseguito . Orientamento poi
consacrato in una significativa pronuncia della I Sez. civ. della Corte cass. che,
ponendosi in cosciente contrasto con i precedenti, volle negare prededucibilità al
credito professionale in assenza di apertura (eventualmente anche in conseguenza
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di rinuncia del debitore) della procedura concordataria . Tale arresto veniva ad
di “coerenza” dell’atto, posto che un «atto dissonante non è legalmente compiuto perché viola il
principio di segregazione patrimoniale». In giurisprudenza, cfr. Cass., 13 giugno 2019, n. 14713,
cit.; Cass., 10 ottobre 2019, n. 25471, cit.; Cass., 28 gennaio 2021, n. 1961, in Fallimento, 2021, 475,
con nota di NARDECCHIA, Le mobili frontiere, cit.; Cass., 10 gennaio 2017, n. 280, cit.
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Cfr., tra le prime, Cass., 5 marzo 2014, n. 5098, in Fallimento, 2014, 516, con nota di P. VELLA,
L’enigmatico rapporto, cit., secondo cui tale comunanza di ratio induceva «a ritenere che nella
strumentalità di tali prestazioni rispetto all’accesso alla procedura il legislatore [avesse] ravvis[ato]
quel nesso funzionale che, in caso di mancato pagamento, giustifica[va] la prededucibilità dei crediti
derivanti dalle prestazioni stesse, pur se sorti prima dell’inizio della procedura». Nello stesso senso,
Cass., 10 settembre 2014, n. 19013, in IlCaso.it; Cass., 9 gennaio 2020, n. 220, cit.; Cass., 16 maggio
2018, n. 12017, cit.
69 Cass., 6 marzo 2018, n. 5252, in IlCaso.it; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25589, in
Dirittobancario.it; Cass., 5 dicembre 2016, n. 24791, in Fallimento, 2017, 146, con nota di FERRO,
Situazione patrimoniale aggiornata della società e prededuzione del credito nel successivo fallimento. In
dottrina, cfr. LIMITONE, La prededucibilità dei crediti professionali, in IlFallimentarista, 3 aprile 2017;
GREGGIO, Le ambivalenze, cit., 8 ss., testo e nt. 23-24, il quale, richiamando talune allineate sentenze
di merito, al di sotto di quest’orientamento scorgeva una concezione che nel decreto d’apertura del
concordato pretendeva d’individuare il più adeguato strumento «di controllo della funzionalità
effettiva», come tale finalizzato ad evitare che l’attribuzione della prededuzione venisse unicamente
a «dipendere […] dalla discrezionalità del debitore».
70 Cass., 15 gennaio 2021, n. 639, in Fallimento, 2021, con nota di NARDECCHIA, Le mobili
frontiere, cit.; in Giur. it., 2021, 621, con nota di BOGGIO, Non dire “concordato” finché non è pronunciato
il decreto ex art. 163 L. fall.
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