Page 21 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  Tutto ciò premesso, quel che ai  nostri fini più rileva, è il ribaltamento che
               l’affermarsi  di  un  tale  orientamento  finiva  per  produrre  sulle  conseguenze
               interpretative ritraibili dalla pur riaffermata «identità di ratio» tra l’art. 111, c. 2, e
               l’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall. Infatti, secondo gli arresti in discorso, il carattere
               funzionalmente prededucibile del credito del professionista che avesse operato in
               vista del concordato preventivo avrebbe potuto argomentarsi anche e proprio
               dalla circostanza per cui detto credito, laddove in ipotesi già pagato (in quanto
               liquido  ed  esigibile),  sarebbe  risultato  esente  da  revocatoria  in  forza  della
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               disposizione di legge ultima citata .

                  4.2. (Segue). La riemersione del criterio della “utilità in concreto” e del giudice
                      censore, col proprio vaglio in sede d’ammissione, della prededuzione per
                      “funzionalità”

                  In  una  fase  successiva, tuttavia, si  sarebbe registrato  un  nuovo  sviluppo
               dell’orientamento  secondo  cui,  ai  fini  della  prededucibilità  dei  crediti  per
               funzionalità, la legge presupporrebbe invero «che l’opera prestata sia sfociata […]
               nell’ammissione dell’impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo
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               “funzionale”, cioè strumentalmente utile» allo scopo perseguito . Orientamento poi
               consacrato in una significativa pronuncia della I Sez. civ. della Corte cass. che,
               ponendosi in cosciente contrasto con i precedenti, volle negare prededucibilità al
               credito professionale in assenza di apertura (eventualmente anche in conseguenza
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               di rinuncia del debitore) della procedura concordataria . Tale arresto veniva ad

               di “coerenza” dell’atto, posto che un «atto dissonante non è legalmente compiuto perché viola il
               principio  di segregazione patrimoniale». In giurisprudenza, cfr. Cass., 13 giugno 2019,  n. 14713,
               cit.; Cass., 10 ottobre 2019, n. 25471, cit.; Cass., 28 gennaio 2021, n. 1961, in Fallimento,  2021, 475,
               con nota di NARDECCHIA, Le mobili frontiere,  cit.; Cass., 10 gennaio 2017, n. 280, cit.
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                    Cfr., tra le prime, Cass., 5 marzo 2014, n. 5098, in Fallimento, 2014, 516, con nota di P. VELLA,
               L’enigmatico  rapporto,  cit.,  secondo cui  tale  comunanza di  ratio  induceva «a  ritenere che  nella
               strumentalità di tali prestazioni rispetto all’accesso alla procedura il legislatore [avesse] ravvis[ato]
               quel nesso funzionale che, in caso di mancato pagamento, giustifica[va] la prededucibilità dei crediti
               derivanti dalle prestazioni stesse, pur se sorti prima dell’inizio della procedura». Nello stesso senso,
               Cass., 10 settembre 2014, n. 19013, in IlCaso.it; Cass., 9 gennaio 2020, n. 220, cit.; Cass., 16 maggio
               2018, n. 12017, cit.
                  69   Cass.,  6  marzo  2018,  n.  5252,  in  IlCaso.it;  Cass.,  18  dicembre  2015,  n.  25589,  in
               Dirittobancario.it;  Cass., 5 dicembre 2016,  n. 24791,  in Fallimento,  2017,  146,  con nota di FERRO,
               Situazione  patrimoniale  aggiornata  della  società  e  prededuzione  del  credito  nel  successivo  fallimento.  In
               dottrina, cfr.  LIMITONE,  La prededucibilità  dei crediti  professionali,  in IlFallimentarista,  3 aprile  2017;
               GREGGIO,  Le ambivalenze, cit., 8 ss., testo e nt. 23-24, il quale, richiamando talune allineate sentenze
               di merito, al di sotto di quest’orientamento scorgeva una concezione che nel decreto d’apertura del
               concordato pretendeva d’individuare il  più  adeguato strumento «di controllo della  funzionalità
               effettiva», come tale finalizzato ad evitare che l’attribuzione della prededuzione venisse unicamente
               a «dipendere […] dalla discrezionalità del debitore».
                  70   Cass.,  15  gennaio 2021,  n.  639,  in  Fallimento,  2021,  con nota di  NARDECCHIA,  Le  mobili
               frontiere,  cit.; in Giur. it., 2021, 621, con nota di BOGGIO, Non dire “concordato” finché non è pronunciato
               il decreto ex art. 163 L. fall.

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