Page 22 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
assumere particolare rilevanza anche perché la carenza del requisito della
“funzionalità” per il caso di mancata ammissione era conclusione fatta dipendere
da una netta rivisitazione della stessa nozione – per la Corte «impropriamente
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estesa» – di consecuzione tra procedure concorsuali , essendosi in particolare escluso
che la fase pre-ammissione avviata con la domanda (“in pieno” o “in bianco”)
fosse idonea ad istituire un rilevante nesso di funzionalità tra prestazione
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professionale e concorsualità .
In questo modo, in pratica, la Corte cass. non solo giungeva a “frantumare”
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l’unitarietà giuridica della procedura di concordato preventivo , ma, secondo
alcuni, pure s’adoperava per determinare un più sofisticato ritorno in campo della
tesi dell’“utilità in concreto”, coniando una sorta di presunzione di “superfluità”
o “sovrabbondanza” dell’attività professionale quale mera conseguenza del
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mancato superamento del vaglio dell’ammissibilità . Ai commentatori, inoltre,
pure apparve subito chiaro come la dischiusa prospettiva avrebbe potuto avere
nuove implicazioni sul rapporto tra prededuzione ed esenzione dalla revocatoria,
atteso che, alla luce dei principi di diritto adesso espressi, sarebbe occorso tornare
a domandarsi se fosse ancora possibile verificare la sussistenza del nesso di
“strumentalità” di cui all’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., mercé il semplice deposito
71 Infatti, secondo l’orientamento sino a quel momento sostenuto dalla Corte cass., la consecutio,
fenomeno “generalissimo” consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo volte a
regolare una coincidente situazione di dissesto, avrebbe ricompreso anche l’ipotesi in cui all’iniziale
domanda di concordato non avesse fatto seguito il decreto di ammissione alla ricercata procedura
di risanamento, purché, rispetto al fallimento successivamente apertosi, fosse intercorso un
intervallo temporale tale da far ritenere, secondo ragionevolezza, che l’insolvenza sfociata nella
seconda procedura per l’appunto s’atteggiasse quale mera distinzione di grado della medesima
situazione di crisi posta a base della procedura precedente. Cfr. Cass., 16 aprile 2018, n. 9290, in
IlCaso.it; Cass., 25 novembre 2019, n. 30694, cit.; Cass., 29 marzo 2019, n. 8970, in Dirittodellacrisi.it;
Cass., 11 giugno 2019, n. 15724, in Banca borsa tit. cred., 2021, II, 530, con nota di SERRA,
Consecuzione tra procedure di concordato preventivo e prededuzione dei crediti dei professionisti. Il sigillo della
Suprema Corte.
72 In particolare, secondo la sentenza, con detto atto di parte verrebbe invero ad «instaura[rsi]
un mero procedimento di “verifica” […] finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti per
l’ammissione alla procedura»; e dunque, «[n]el caso di esito negativo del procedimento, il tribunale
emette[rebbe] una pronuncia di inammissibilità “della proposta”, e non già “del concordato”»,
atteso che «che la domanda di ammissione alla procedura, al pari di ogni altra domanda sottoposta
alla previa delibazione del giudice, non è produttiva dell’effetto che con essa l’imprenditore intende
conseguire fino a quando non risulti accertata la sussistenza dei presupposti necessari al suo
accoglimento». Una ricostruzione, questa, che, di conseguenza, pure valeva a scardinare la
possibilità di far ricorso al criterio dell’“occasionalità”, così come del pari errata veniva reputata la
tesi che faceva rientrare il conferimento dell’incarico professionale tra gli atti “legalmente compiuti”
dal debitore, posto che l’art. 161, c. 7, l. fall., sarebbe stato invece riferibile ai soli «atti compiuti per
l’ordinaria gestione dell’impresa», intesa unicamente quale «prosecuzione della sua attività tipica».
73 Cfr. NARDECCHIA, Le mobili frontiere, cit., 482 ss.; NAPOLITANO, La prededuzione per funzionalità
del credito del professionista, in Dirittodellacrisi.it, 12 aprile 2021, 2, sottolineando l’evidente
svalutazione degli artt. 69-bis, c. 2, e 169 l. fall.
74 In terminis PANI, La prededuzione, cit., 11 ss.; contra, tuttavia, NARDECCHIA, Le mobili frontiere,
cit., 482.
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