Page 22 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               assumere  particolare  rilevanza  anche  perché  la  carenza  del  requisito  della
               “funzionalità” per il caso di mancata ammissione era conclusione fatta dipendere
               da una netta rivisitazione della stessa nozione – per la Corte «impropriamente
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               estesa» – di consecuzione tra procedure concorsuali , essendosi in particolare escluso
               che la fase pre-ammissione avviata con la domanda (“in pieno” o “in bianco”)
               fosse  idonea  ad  istituire  un  rilevante  nesso  di  funzionalità  tra  prestazione
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               professionale e concorsualità .
                  In questo modo, in pratica, la Corte cass. non solo giungeva a “frantumare”
                                                                            73
               l’unitarietà giuridica  della procedura di  concordato preventivo , ma, secondo
               alcuni, pure s’adoperava per determinare un più sofisticato ritorno in campo della
               tesi dell’“utilità in concreto”, coniando una sorta di presunzione di “superfluità”
               o  “sovrabbondanza” dell’attività professionale  quale  mera  conseguenza  del
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               mancato superamento del vaglio dell’ammissibilità . Ai commentatori, inoltre,
               pure apparve subito chiaro come la dischiusa prospettiva avrebbe potuto avere
               nuove implicazioni sul rapporto tra prededuzione ed esenzione dalla revocatoria,
               atteso che, alla luce dei principi di diritto adesso espressi, sarebbe occorso tornare
               a  domandarsi  se  fosse ancora  possibile verificare la  sussistenza del  nesso di
               “strumentalità” di cui all’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., mercé il semplice deposito

                  71  Infatti, secondo l’orientamento sino a quel momento sostenuto dalla Corte cass., la consecutio,
               fenomeno “generalissimo” consistente nel collegamento tra  procedure  di  qualsiasi  tipo  volte a
               regolare una coincidente situazione di dissesto, avrebbe ricompreso anche l’ipotesi in cui all’iniziale
               domanda di concordato non avesse fatto seguito il decreto di ammissione alla ricercata procedura
               di  risanamento,  purché,  rispetto  al  fallimento  successivamente  apertosi,  fosse  intercorso  un
               intervallo temporale tale da far ritenere, secondo ragionevolezza, che l’insolvenza sfociata nella
               seconda procedura per  l’appunto s’atteggiasse quale mera  distinzione di  grado della medesima
               situazione di crisi posta a base della procedura precedente. Cfr. Cass., 16 aprile 2018, n. 9290, in
               IlCaso.it; Cass., 25 novembre 2019, n. 30694, cit.; Cass., 29 marzo 2019, n. 8970, in Dirittodellacrisi.it;
               Cass.,  11  giugno  2019,  n.  15724,  in  Banca  borsa  tit.  cred.,  2021,  II,  530,  con  nota  di  SERRA,
               Consecuzione tra procedure di concordato preventivo  e prededuzione dei crediti dei professionisti.  Il sigillo della
               Suprema Corte.
                  72  In particolare,  secondo la sentenza, con detto atto di parte verrebbe invero ad «instaura[rsi]
               un mero procedimento di “verifica” […] finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti per
               l’ammissione alla procedura»; e dunque, «[n]el caso di esito negativo del procedimento, il tribunale
               emette[rebbe] una pronuncia  di  inammissibilità  “della  proposta”, e non già  “del concordato”»,
               atteso che «che la domanda di ammissione alla procedura, al pari di ogni altra domanda sottoposta
               alla previa delibazione del giudice, non è produttiva dell’effetto che con essa l’imprenditore intende
               conseguire fino  a  quando non risulti  accertata  la  sussistenza dei presupposti  necessari al  suo
               accoglimento».  Una  ricostruzione,  questa,  che,  di  conseguenza, pure  valeva  a  scardinare  la
               possibilità di far ricorso al criterio dell’“occasionalità”, così come del pari errata veniva reputata la
               tesi che faceva rientrare il conferimento dell’incarico professionale tra gli atti “legalmente compiuti”
               dal debitore, posto che l’art. 161, c. 7, l. fall., sarebbe stato invece riferibile ai soli «atti compiuti per
               l’ordinaria gestione dell’impresa», intesa unicamente quale «prosecuzione della sua attività tipica».
                  73  Cfr. NARDECCHIA, Le mobili frontiere,  cit., 482 ss.; NAPOLITANO,  La prededuzione per funzionalità
               del  credito  del  professionista,  in  Dirittodellacrisi.it,  12  aprile  2021,  2,  sottolineando  l’evidente
               svalutazione degli artt. 69-bis, c. 2, e 169 l. fall.
                  74  In terminis PANI,  La prededuzione, cit., 11 ss.; contra, tuttavia, NARDECCHIA, Le mobili  frontiere,
               cit., 482.

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