Page 23 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805




               della domanda (anche “in bianco”), ovvero se, data l’identità di ratio con l’art.
               111, c. 2, l. fall., più volte affermata nelle sentenze, la detta fattispecie di esenzione
               dovesse anch’essa ritenersi  integrata solo in caso di ammissione del debitore al
               concordato, per  tramite, dunque,  d’una  valutazione  ex  post in  relazione  alle
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               conseguenze dell’atto sull’esito della procedura .

                  4.3. (Segue). Il perdurare dei contrasti e la rimessione della questione alle sez. un.

                  A  fronte  di  tali  gravi  contrasti  interpretativi,  peraltro  alimentati  da
                                                                            76
               pronunce invece ancora favorevoli all’orientamento  precedente , la I sez. civ.
               della Corte cass. ha alfine deciso di rivolgersi alle sez. un., alle quali s’è chiesto
               di  chiarire  le  ragioni  per  cui  il  legislatore  «avrebbe  scelto  di  rendere
               inattaccabile  per  via  di  revocatoria  il  pagamento  effettuato  in  favore  del
               professionista  che abbia preteso il pagamento immediato, ed avrebbe invece
               [esposto] al verificarsi di un evento che egli non necessariamente ha modo di
               controllare,  quale  la  rinuncia  alla  proposta  concordataria  ovvero  la  sua
               dichiarazione  di  inammissibilità,  il  [trattamento  del]  credito  di  quel
               professionista  che, almeno  all’apparenza,  abbia inteso giovare  allo sviluppo
               della procedura concordataria,  eseguendo la propria prestazione a fronte di un
               pagamento di là da venire, ma orientativamente certo, proprio  in ragione  del
               meccanismo della prededuzione» .
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                  A tal riguardo,  varrà subito la pena rilevare come, tra le varie critiche già
               rivolte  ai  più  rigorosi  tra  i  pregressi  orientamenti,  vi  fosse  quella  che
               denunziava  tanto l’estraneità  di molti dei profili  potenzialmente in grado  di
               determinare  l’inammissibilità  della  domanda  del debitore  alla  portata tipica
               dell’obbligazione  del professionista, con possibile surrettizia “trasformazione”
               della  stessa  in  obbligazione di  risultato ,  quanto  il  rischio  che  venissero  così
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                  75  Cfr. NARDECCHIA, Le mobili frontiere,  cit., 487.
                  76  Cfr. la coeva Cass., 28 gennaio 2021, n. 1961, cit.
                  77  Così, in sede di rimessione, Cass., 23 aprile 2021, n. 10885, cit.
                  78   Cfr.  AMBROSINI,  Appunti,  cit.,  8  ss.;  FABIANI,  Il  delicato  ruolo,  cit.,  745  ss.;  PANI,  La
               prededuzione,  cit.,  15 ss.; PACCHI,  Le prededuzioni,  cit.,  19.  Sul punto, occorre  tuttavia ricordare
               che  nel nostro ordinamento,  in  realtà,  pare  ormai  acquisita  la  tendenziale  recessività  di  tale
               dicotomica  categorizzazione,  con  conseguente  ricostruzione  unitaria,  per  parte  della
               giurisprudenza,  del regime  valevole ai fini della responsabilità  per inadempimento  ex art.  1218
               c.c.,  laddove  l’art.  2236  c.c.,  volto  ad  alleggerire  la  posizione  del  professionista  in  caso  di
               “errore tecnico”,  viene per lo più letto quale norma specificativa  dell’art.  1176,  c. 2, c.c.,  atteso,
               tra  le  altre  cose,  che  anche  le  obbligazioni  “di  mezzi”  sarebbero  pur  sempre  finalizzate  a
               riversare  nella  sfera giuridica  del creditore  una qualche  utilitas  oggettivamente  apprezzabile,
               rimanendo  perciò  a  carico  dell’obbligato  professionista  l’onere  di  provare  l’esatto
               adempimento  alla  luce della (eventuale) particolare  difficoltà  della  prestazione demandatagli.
               In  una  letteratura  assai  copiosa,  limitandoci  ai  temi  che  qui  più  rilevano,  cfr.  di  recente
               GALLETTI,  Il contratto,  cit.,  896  ss.;  SALAMONE,  Responsabilità  del  professionista  attestatore  nelle
               procedure  concorsuali.  Note  da un dialogo  con  la giurisprudenza,  in Dir. fall.,  2023,  I,  867  ss.; e cfr.,
               poi,  ciò che sul punto giungeremo ad osservare infra,  nt. 181.

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