Page 23 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
della domanda (anche “in bianco”), ovvero se, data l’identità di ratio con l’art.
111, c. 2, l. fall., più volte affermata nelle sentenze, la detta fattispecie di esenzione
dovesse anch’essa ritenersi integrata solo in caso di ammissione del debitore al
concordato, per tramite, dunque, d’una valutazione ex post in relazione alle
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conseguenze dell’atto sull’esito della procedura .
4.3. (Segue). Il perdurare dei contrasti e la rimessione della questione alle sez. un.
A fronte di tali gravi contrasti interpretativi, peraltro alimentati da
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pronunce invece ancora favorevoli all’orientamento precedente , la I sez. civ.
della Corte cass. ha alfine deciso di rivolgersi alle sez. un., alle quali s’è chiesto
di chiarire le ragioni per cui il legislatore «avrebbe scelto di rendere
inattaccabile per via di revocatoria il pagamento effettuato in favore del
professionista che abbia preteso il pagamento immediato, ed avrebbe invece
[esposto] al verificarsi di un evento che egli non necessariamente ha modo di
controllare, quale la rinuncia alla proposta concordataria ovvero la sua
dichiarazione di inammissibilità, il [trattamento del] credito di quel
professionista che, almeno all’apparenza, abbia inteso giovare allo sviluppo
della procedura concordataria, eseguendo la propria prestazione a fronte di un
pagamento di là da venire, ma orientativamente certo, proprio in ragione del
meccanismo della prededuzione» .
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A tal riguardo, varrà subito la pena rilevare come, tra le varie critiche già
rivolte ai più rigorosi tra i pregressi orientamenti, vi fosse quella che
denunziava tanto l’estraneità di molti dei profili potenzialmente in grado di
determinare l’inammissibilità della domanda del debitore alla portata tipica
dell’obbligazione del professionista, con possibile surrettizia “trasformazione”
della stessa in obbligazione di risultato , quanto il rischio che venissero così
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75 Cfr. NARDECCHIA, Le mobili frontiere, cit., 487.
76 Cfr. la coeva Cass., 28 gennaio 2021, n. 1961, cit.
77 Così, in sede di rimessione, Cass., 23 aprile 2021, n. 10885, cit.
78 Cfr. AMBROSINI, Appunti, cit., 8 ss.; FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 745 ss.; PANI, La
prededuzione, cit., 15 ss.; PACCHI, Le prededuzioni, cit., 19. Sul punto, occorre tuttavia ricordare
che nel nostro ordinamento, in realtà, pare ormai acquisita la tendenziale recessività di tale
dicotomica categorizzazione, con conseguente ricostruzione unitaria, per parte della
giurisprudenza, del regime valevole ai fini della responsabilità per inadempimento ex art. 1218
c.c., laddove l’art. 2236 c.c., volto ad alleggerire la posizione del professionista in caso di
“errore tecnico”, viene per lo più letto quale norma specificativa dell’art. 1176, c. 2, c.c., atteso,
tra le altre cose, che anche le obbligazioni “di mezzi” sarebbero pur sempre finalizzate a
riversare nella sfera giuridica del creditore una qualche utilitas oggettivamente apprezzabile,
rimanendo perciò a carico dell’obbligato professionista l’onere di provare l’esatto
adempimento alla luce della (eventuale) particolare difficoltà della prestazione demandatagli.
In una letteratura assai copiosa, limitandoci ai temi che qui più rilevano, cfr. di recente
GALLETTI, Il contratto, cit., 896 ss.; SALAMONE, Responsabilità del professionista attestatore nelle
procedure concorsuali. Note da un dialogo con la giurisprudenza, in Dir. fall., 2023, I, 867 ss.; e cfr.,
poi, ciò che sul punto giungeremo ad osservare infra, nt. 181.
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