Page 24 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





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               promosse  soluzioni  ingiustificatamente  discriminatorie  (e  disfunzionali )
               poiché  capaci  di  giungere  a  sfavorire  (anche)  il  professionista  onesto  e
               diligente a fronte di fattori sopravvenuti o, comunque, da lui non pienamente
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               governabili .  Inoltre, sul versante specifico dei rapporti con l’esenzione  dalla
               revocatoria,  tenuto  conto  delle  incertezze  nascenti  dalla  stratificazione  dei
               diversi  orientamenti,  s’era  osservato che  delle due  l’una:  «o  si  identifica  la
               “funzionalità”  di  cui  all’art.  111,  c.  2,  l.f.  con  la  stessa  “strumentalità”
               richiesta dall’art.  67, c. 3, lett. g.), l.f., oppure  de facto si incentiva la prassi di
               accettare l’incarico  professionale  previo pagamento di tutto (o di gran parte)
               del compenso, senza alcun  controllo giudiziale  (con la protezione dall’azione
               revocatoria  in  caso  di  successivo  fallimento)»,  con  l’ulteriore  risultato  di
               sfavorire quelle imprese che, prive dell’immediata  liquidità  per remunerare  i
               professionisti,  rischierebbero  di  trovar  sbarrata  la  strada  dello  strumento
               risanatorio,  contrariamente ad ogni auspicio legislativo .
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                  Alla luce  di tutto ciò,  alle sez.  un.  s’è dunque  domandato  di chiarire  se
               davvero «l’esclusione della revocatoria si prest[i] ad essere intesa come l’altra
               faccia della prededuzione»,  rendendo simmetrico  – a cagione  d’una  comune
               ratio ed in vista del medesimo risultato pratico (= «assicurare  al professionista
               il corrispettivo pattuito») – il trattamento del prestatore «che abbia ricevuto fin
               da subito quanto dovuto» e di quello «che abbia, invece, per così dire, lavorato
               “a  credito”»,  e  poi  se  la  prededuzione  spetti  anche  in  caso  di  procedura
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               concordataria  «che non varc[hi] la soglia dell’ammissibilità» .





                  79   Cfr.  MEO,  I  crediti  professionali,  cit.,  18;  GREGGIO,  Le  ambivalenze,  cit.,  16,  in  particolare
               osservando come  la  predisposizione  di  un  concordato,  per  quanto  non  ammesso,  ben  possa
               implicare  lo  svolgimento di  attività  prodromiche  pur  sempre  “utili”  anche  nel  contesto del
               successivo fallimento, a  principiare,  p.  es.,  dalla  possibilità  per  la  curatela  d’operare su di  una
               situazione contabile riordinata e rettificata dagli advisor. Nel senso dell’indesiderabilità di una «netta
               cesura […] connessa a un “giro di boa” procedimentale», in quanto soluzione capace di un risultato
               pratico «eccessivamente penalizzante», cfr., inizialmente, anche PANI, La prededuzione, cit., 16.
                  80   Cfr.  VERNA,  Sulla  prededuzione,  cit.,  95  ss.;  GREGGIO,  La  prededucibilità  del  credito  del
               professionista nel concordato preventivo,  in CASA - ROSINA (a cura di), Problemi nuovi della “vecchia” legge
               fallimentare. Aspettando la riforma Rordorf, Padova, 2016, 136, argomentando che, spesso, la mancata
               ammissione  non  è  in  alcun  modo  riconducibile  ad  inadeguatezza,  imperizia,  negligenza  o
               incompletezza dell’attività del professionista, in tal senso richiamando l’ampia mole di concordati
               ammessi da alcuni Tribunali e invece respinti da altri in conseguenza della (sino a pochi anni fa)
               dibattuta questione circa la falcidiabilità  dell’IVA  e la dubbia qualificazione (problema anch’esso
               rilevante sino a tempi recenti) del concordato, se in liquidazione ovvero in continuità indiretta, nel
               caso di affitto “ponte” dell’azienda, con conseguente possibile inammissibilità della domanda per
               mancanza, nella proposta rivolta ai chirografi, della previsione di pagamento nella misura minima
               di legge.
                  81  GREGGIO,  Le ambivalenze, cit., 19 ss.
                  82  Cass., 23 aprile 2021, n. 10885, cit.

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