Page 24 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
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promosse soluzioni ingiustificatamente discriminatorie (e disfunzionali )
poiché capaci di giungere a sfavorire (anche) il professionista onesto e
diligente a fronte di fattori sopravvenuti o, comunque, da lui non pienamente
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governabili . Inoltre, sul versante specifico dei rapporti con l’esenzione dalla
revocatoria, tenuto conto delle incertezze nascenti dalla stratificazione dei
diversi orientamenti, s’era osservato che delle due l’una: «o si identifica la
“funzionalità” di cui all’art. 111, c. 2, l.f. con la stessa “strumentalità”
richiesta dall’art. 67, c. 3, lett. g.), l.f., oppure de facto si incentiva la prassi di
accettare l’incarico professionale previo pagamento di tutto (o di gran parte)
del compenso, senza alcun controllo giudiziale (con la protezione dall’azione
revocatoria in caso di successivo fallimento)», con l’ulteriore risultato di
sfavorire quelle imprese che, prive dell’immediata liquidità per remunerare i
professionisti, rischierebbero di trovar sbarrata la strada dello strumento
risanatorio, contrariamente ad ogni auspicio legislativo .
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Alla luce di tutto ciò, alle sez. un. s’è dunque domandato di chiarire se
davvero «l’esclusione della revocatoria si prest[i] ad essere intesa come l’altra
faccia della prededuzione», rendendo simmetrico – a cagione d’una comune
ratio ed in vista del medesimo risultato pratico (= «assicurare al professionista
il corrispettivo pattuito») – il trattamento del prestatore «che abbia ricevuto fin
da subito quanto dovuto» e di quello «che abbia, invece, per così dire, lavorato
“a credito”», e poi se la prededuzione spetti anche in caso di procedura
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concordataria «che non varc[hi] la soglia dell’ammissibilità» .
79 Cfr. MEO, I crediti professionali, cit., 18; GREGGIO, Le ambivalenze, cit., 16, in particolare
osservando come la predisposizione di un concordato, per quanto non ammesso, ben possa
implicare lo svolgimento di attività prodromiche pur sempre “utili” anche nel contesto del
successivo fallimento, a principiare, p. es., dalla possibilità per la curatela d’operare su di una
situazione contabile riordinata e rettificata dagli advisor. Nel senso dell’indesiderabilità di una «netta
cesura […] connessa a un “giro di boa” procedimentale», in quanto soluzione capace di un risultato
pratico «eccessivamente penalizzante», cfr., inizialmente, anche PANI, La prededuzione, cit., 16.
80 Cfr. VERNA, Sulla prededuzione, cit., 95 ss.; GREGGIO, La prededucibilità del credito del
professionista nel concordato preventivo, in CASA - ROSINA (a cura di), Problemi nuovi della “vecchia” legge
fallimentare. Aspettando la riforma Rordorf, Padova, 2016, 136, argomentando che, spesso, la mancata
ammissione non è in alcun modo riconducibile ad inadeguatezza, imperizia, negligenza o
incompletezza dell’attività del professionista, in tal senso richiamando l’ampia mole di concordati
ammessi da alcuni Tribunali e invece respinti da altri in conseguenza della (sino a pochi anni fa)
dibattuta questione circa la falcidiabilità dell’IVA e la dubbia qualificazione (problema anch’esso
rilevante sino a tempi recenti) del concordato, se in liquidazione ovvero in continuità indiretta, nel
caso di affitto “ponte” dell’azienda, con conseguente possibile inammissibilità della domanda per
mancanza, nella proposta rivolta ai chirografi, della previsione di pagamento nella misura minima
di legge.
81 GREGGIO, Le ambivalenze, cit., 19 ss.
82 Cass., 23 aprile 2021, n. 10885, cit.
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