Page 25 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               5. La concezione delle sez. un. tra causa concordati, valore relazionale della
                  “funzionalità” e consecutio procedurarum

                  Riunita nel suo massimo consesso, la Corte cass. è alfine giunta a negare la
               prededucibilità del  credito professionale sorto  in  ragione  di  prestazione  che,
               anteriore o posteriore alla domanda iniziale, abbia acceduto ad un tentativo di
               regolazione concordataria della crisi arrestatosi alle soglie dell’ammissione .
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                  In particolare, le sez. un. hanno ritenuto che: i) la prededuzione “legale”, di
               cui è parola nell’art. 161, c. 7, l. fall., anticipando il criterio del successivo art.
               167, sia riferibile ai soli atti rientranti nel perimetro della gestione aziendale tipica,
               così accentuando, proprio per tramite del riferimento alla gestione, «un profilo
               distinto e più circoscritto rispetto agli altri due parametri» della occasionalità e
               della  funzionalità,  invece  propriamente  orientati  «ad  una  relazione  con  le
               procedure  concorsuali»;  ii)  con  riguardo  ai  crediti  professionali,  tuttavia,
               parimenti inconferente risulterebbe il richiamo alla prededuzione “occasionale”,
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               la quale, secondo consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità ,
               assumerebbe una  sua  autonoma  rilevanza  non  già  quale  elemento di  mera
               coincidenza  cronologica  tra  prestazione  e  procedura,  bensì in  quanto  a  ciò
               s’assommi un rapporto di connessione con l’attività degli organi di questa, sì che
               le obbligazioni scaturenti da tale attività «di per sé assorb[irebbero] la funzionalità
               agli scopi della procedura cui accedono»; iii) di conseguenza, sarebbe solamente
               il  terzo  e  ultimo criterio, quello  della  “funzionalità”, a  poter eventualmente
               supportare  il  riconoscimento  della  prededuzione  in  favore  del  credito
               professionale. Tuttavia, onde pure di essa sia possibile cogliere il significato in
               piena autonomia, e senza sovrapposizione alcuna con i due criteri precedenti,
               della “funzionalità” occorrerebbe predicare una nozione relazionale declinata in
               termini  di  compartecipazione causale della  stessa prestazione professionale alle
               finalità istituzionali della procedura di concordato, da individuarsi, a loro volta, nella


                  83  Cfr., a commento della pronuncia, NARDECCHIA,  La prededuzione  secondo le Sezioni Unite,  in
               Fallimento,  2022,  365  ss.; CASA, La “quadratura del cerchio”;  note  minime  su una sentenza importante
               (Cass., Sez.  un.,  31  dicembre  2021, n.  42093),  in  Ristr.  aziendali,  24  gennaio  2022;  GREGGIO, La
               prededuzione dei compensi dei professionisti secondo le Sezioni Unite: per la certezza si rischia l’ingiustizia?, in
               Dirittodellacrisi.it,  18  gennaio  2022;  BONACCORSI  DI  PATTI  -  CAMPAGNA,  Le  Sezioni  Unite  della
               Cassazione sulla prededucibilità del credito vantato dal professionista: sì alla prededuzione del credito se idoneo
               a contribuire  alla conservazione o all’incremento  dei valori aziendali, in Riv. dir. risp., 2022, n. 2, 61 ss.; S.
               COSTA,  La prededuzione,  cit.,  1575  s.;  FICHERA, Le Sezioni  Unite  stringono  i cordoni  della borsa sulla
               prededuzione del professionista  nel concordato,  in IlFallimentarista,  30 marzo 2022.  L’orientamento ha
               trovato rapido consolidamento: cfr. Cass., 29 marzo 2022,  n.  10128,  in  DeJure;  Cass., 2 maggio
               2022, nn. 13819 e 13820, ivi; Cass., 7 giugno 2022, n. 18345, in IlFallimentarista, 16 dicembre 2022,
               con nota di CORRADO, La Cassazione torna sui concetti  di “occasionalità” e “funzionalità” come presupposti
               della prededuzione in caso di consecuzione  di procedure;  Cass., 6 settembre 2022, nn. 26176 e 26178, in
               Fallimento,  2023, 503, con nota di TERENGHI,  Prededuzione funzionale, consecuzione  di procedure e ruolo
               dei professionisti: il rapido consolidamento delle “mobili frontiere”.
                  84  Cfr. supra, nt. 49.

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