Page 25 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
P. 25
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
5. La concezione delle sez. un. tra causa concordati, valore relazionale della
“funzionalità” e consecutio procedurarum
Riunita nel suo massimo consesso, la Corte cass. è alfine giunta a negare la
prededucibilità del credito professionale sorto in ragione di prestazione che,
anteriore o posteriore alla domanda iniziale, abbia acceduto ad un tentativo di
regolazione concordataria della crisi arrestatosi alle soglie dell’ammissione .
83
In particolare, le sez. un. hanno ritenuto che: i) la prededuzione “legale”, di
cui è parola nell’art. 161, c. 7, l. fall., anticipando il criterio del successivo art.
167, sia riferibile ai soli atti rientranti nel perimetro della gestione aziendale tipica,
così accentuando, proprio per tramite del riferimento alla gestione, «un profilo
distinto e più circoscritto rispetto agli altri due parametri» della occasionalità e
della funzionalità, invece propriamente orientati «ad una relazione con le
procedure concorsuali»; ii) con riguardo ai crediti professionali, tuttavia,
parimenti inconferente risulterebbe il richiamo alla prededuzione “occasionale”,
84
la quale, secondo consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità ,
assumerebbe una sua autonoma rilevanza non già quale elemento di mera
coincidenza cronologica tra prestazione e procedura, bensì in quanto a ciò
s’assommi un rapporto di connessione con l’attività degli organi di questa, sì che
le obbligazioni scaturenti da tale attività «di per sé assorb[irebbero] la funzionalità
agli scopi della procedura cui accedono»; iii) di conseguenza, sarebbe solamente
il terzo e ultimo criterio, quello della “funzionalità”, a poter eventualmente
supportare il riconoscimento della prededuzione in favore del credito
professionale. Tuttavia, onde pure di essa sia possibile cogliere il significato in
piena autonomia, e senza sovrapposizione alcuna con i due criteri precedenti,
della “funzionalità” occorrerebbe predicare una nozione relazionale declinata in
termini di compartecipazione causale della stessa prestazione professionale alle
finalità istituzionali della procedura di concordato, da individuarsi, a loro volta, nella
83 Cfr., a commento della pronuncia, NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, in
Fallimento, 2022, 365 ss.; CASA, La “quadratura del cerchio”; note minime su una sentenza importante
(Cass., Sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093), in Ristr. aziendali, 24 gennaio 2022; GREGGIO, La
prededuzione dei compensi dei professionisti secondo le Sezioni Unite: per la certezza si rischia l’ingiustizia?, in
Dirittodellacrisi.it, 18 gennaio 2022; BONACCORSI DI PATTI - CAMPAGNA, Le Sezioni Unite della
Cassazione sulla prededucibilità del credito vantato dal professionista: sì alla prededuzione del credito se idoneo
a contribuire alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, in Riv. dir. risp., 2022, n. 2, 61 ss.; S.
COSTA, La prededuzione, cit., 1575 s.; FICHERA, Le Sezioni Unite stringono i cordoni della borsa sulla
prededuzione del professionista nel concordato, in IlFallimentarista, 30 marzo 2022. L’orientamento ha
trovato rapido consolidamento: cfr. Cass., 29 marzo 2022, n. 10128, in DeJure; Cass., 2 maggio
2022, nn. 13819 e 13820, ivi; Cass., 7 giugno 2022, n. 18345, in IlFallimentarista, 16 dicembre 2022,
con nota di CORRADO, La Cassazione torna sui concetti di “occasionalità” e “funzionalità” come presupposti
della prededuzione in caso di consecuzione di procedure; Cass., 6 settembre 2022, nn. 26176 e 26178, in
Fallimento, 2023, 503, con nota di TERENGHI, Prededuzione funzionale, consecuzione di procedure e ruolo
dei professionisti: il rapido consolidamento delle “mobili frontiere”.
84 Cfr. supra, nt. 49.
185