Page 26 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
P. 26

GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               consegna  «di  un  progetto  [di  sistemazione della  crisi]  alle  valutazioni  dei
               creditori». Così che nell’apporto professionale ingaggiato dal debitore occorrerà
               scorgere, ai fini del riconoscimento della prededuzione, un elemento acquisito
               «proprio  per  assecondare, con l’instaurazione  o  lo  svolgimento della  specifica
               procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può
               contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l’intera massa dei
                       85
               creditori» .
                  In  questo  senso,  dunque,  la  “funzionalità” esprimerebbe una  necessaria
               «attitudine  di  vantaggio  per  il  ceto  creditorio,  compendiato  nella  stessa  procedura
               concorsuale in  cui  esso  è  organizzato», attenendo  a  crediti  bensì  maturati  per
               prestazioni svolte anche prima dell’inizio della procedura («e perciò al di fuori di
               un diretto controllo dei relativi organi»), ma pur sempre «in una relazione di inerenza
               necessaria  allo  scopo  dell’iniziativa,  più  che  al  risultato».  Il  che,  a  sua  volta,
               permetterebbe di reputare non necessaria alcuna verifica ex post circa l’utilità della
               prestazione del professionista, occorrendo, invece, che la suddetta attitudine di
               vantaggio sia vagliata dal giudice del merito secondo prospettiva ex ante, la quale
               –  in  ragione  della  dimensione  istituzionale  e  organizzativa  così  attinta  dal
               ragionamento complessivamente espresso dalla sentenza – diviene, giocoforza,
               particolarmente pregnante  nel  caso  di  mancato  proseguimento del  percorso
               ristrutturativo  inizialmente  progettato,  con  conseguente  approdo  alla
                                       86
               liquidazione concorsuale . Andrebbe, infatti, pur sempre apprezzata l’avvenuta
               “trasformazione”, per  tramite dell’originario  tentativo d’impiego  dell’istituto
               concordatizio, degli acquisiti apporti professionali mercé «un [loro] innesto [che
               possa dirsi] strumentale», se non ai mai raggiunti scopi ultimi della procedura,
               quanto meno alla sua «finalità essenziale», che è «quella di far decidere ai creditori
               […]  la  convenienza  o  meno  di  una  ristrutturazione  fondata  su  un  piano
               realizzabile»; ciò che allora fonderebbe «la necessità che il concordato sia stato
               almeno aperto», così che, resosi possibile il coinvolgimento dei creditori, possano
               dirsi raggiunti «gli obiettivi minimali che lo caratterizzano tipologicamente».



                  85   La  sentenza discorre, propriamente,  di  «[i]doneità  causale  dell’apporto  del  terzo  alle  finalità
               istituzionali della procedura» e, d’altro canto, esclude che l’accesso «su mera domanda» alla procedura
               sia  atto in  tal  senso capace  d’adeguata vantaggiosità per  i  creditori,  ritenendo, anzi,  «fallace
               l’argomento della cristallizzazione della massa passiva e della retrodatazione del periodo sospetto,
               ove segua il fallimento», posto che, di per sé considerata, «la regola giuridica della continuità fra
               procedure non assicur[erebbe] alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico, al valore
               dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria» (in questi, come nei successivi passi che citeremo,
               i corsivi sono aggiunti).
                  86  E ciò proprio in quanto lo smarcamento dalla valutazione ex post dell’utilità di una prestazione
               esauritasi nel contesto della prima procedura porrebbe l’esigenza d’individuare «un meno incerto
               indice di collegamento tra il fatto genetico sopravvissuto come titolo del credito alfine avanzato in
               prededuzione e la  persistenza, riconoscibile  anche nella nuova procedura,  della adeguatezza della
               prestazione all’intera vicenda concorsuale, iniziata con un progetto e terminata con esito del tutto diverso
               da quello per il quale l’ingaggio delle prestazioni di terzi era avvenuto ad opera del debitore e così
               voluto da entrambe le parti».

                                                   186
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31