Page 27 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  E  va  da  sé  che  una  tale  declinazione  della  funzionalità  quale  parametro
               attributivo necessariamente antitetico ad un riconoscimento de plano, proprio in
               quanto implicante che, per il medio del provvedimento giudiziale positivo, l’atto
               donde il credito s’è originato sia giunto a compartecipare alle finalità istituzionali
               del concordato, finisca per rendersi portatrice di conseguenze del massimo rilievo
               sistematico, pure  venendo  ad  intrecciarsi, innanzitutto, alla  ricostruzione del
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               fenomeno della  consecutio procedurarum . Nella  visione delle sez.  un.,  infatti,
               quest’ultima giunge (recte, deve giungere) ad assolvere propriamente allo scopo di
               veicolare verso la dimensione organizzativa della seconda (e originariamente non
               voluta) procedura  concorsuale, la  funzionalità  della prestazione professionale
               acquisita in ragione della prima, e, unitamente ad essa, il rapporto di strumentale
               inerenza finalistica che v’era sotteso; donde la ribadita esigenza che il percorso
               concordatario, per quanto ad esito finalmente infausto, sia comunque progredito
               oltre il mero accesso . Del che, d’altronde, le sez. un. hanno ritenuto di trovare
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               puntuale conferma nel testo dell’attuale art. 6 c.c.i.i. , il quale, intervenuto a
               superamento  dell’indefinita  portata  delle  clausole  generali  precedenti,
               assurgerebbe a conferente indice positivo di una «nozione non universalistica del
               fenomeno  della  consecuzione»,  riscrivendo  i  confini  dell’istituto  della
               prededuzione per “funzionalità” «in modo saldamente ancorato» con l’apertura
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               del concordato preventivo .

                  87   Cfr.  DE FRANCESCA,  La prededuzione  funzionale  tra  inerenza  e  consecuzione:  prime  riflessioni  a
               margine di Cass., Sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093, in Dirittogiustiziaecostituzione.it, 8 marzo 2022.
                  88  Così che possa dirsi realizzato quell’«integrale continuum con la procedura seguente» che solo
               permetterebbe di  rendere riconoscibile,  rispetto ad  un’altrimenti  programmaticamente ritardata
               consegna del dissesto alla differente dimensione finalistica propria della procedura liquidatoria, una
               «traslazione di risorse e valori aziendali alla cui riorganizzazione in funzione concorsuale (cioè con
               una conduzione secondo le rispettive regole ed effetti pieni) l’apporto del terzo era stato ingaggiato».
                  89  Come noto, al momento in cui le sez. un. si pronunciavano, il c.c.i.i.  non era ancora entrato
               in vigore; tuttavia, come parimenti risaputo, la stessa Corte cass. (a partire dalle sez. un., 24 giugno
               2020,  n. 12476) già aveva stabilito le condizioni per un valido impiego delle relative previsioni in
               funzione della  soluzione di  contrasti interpretativi  sorti  nel  vigore  della  l.  fall.  Cfr.,  inter  alia,
               AMBROSINI,  Il ricorso “a corrente  alternata” alla continuità  normativa fra legge fallimentare  e Codice della
               crisi: la diversa (dubbia) soluzione adottata dalle Sezioni Unite, in Ristr. aziendali., 17 marzo 2022.
                  90  Ovvero anche con l’omologazione di un a.d.r. o di un p.r.o.,  e comunque nei limiti,  adesso,
               del 75% del credito “accertato” [v. art. 6, c. 1, lett. b) e c) c.c.i.i.].  In generale, sull’art. 6 c.c.i.i.  quale
               norma rivolta, in accordo ai desiderata della l. delega, verso un’opera di tipizzazione e contenimento
               della prededuzione, cfr. FABIANI,  La prededuzione  nel Codice  della crisi d’impresa e  dell’insolvenza,  in
               Dirittodellacrisi.it,  27 aprile 2023, 16 ss.; Gius. FAUCEGLIA, Atti di impresa e prededuzione nel codice della
               crisi e dell’insolvenza, in Giur. comm.,  2023, I, 208 ss.; BASSI, Premesse  per uno studio della prededuzione
               nel codice della crisi e della insolvenza, ibid..,  726 ss., 731 s. Può inoltre osservarsi – en passant – come,
               oltre ad aver così gettato un ponte di collegamento tra vecchio e nuovo regime, le sez. un., a ben
               vedere, abbiano al contempo trovato il modo per non doversi formalmente spingere (diversamente
               da Cass., 15 gennaio 2021, n. 639, cit.: cfr. supra, 4.2) sino al punto di mettere in dubbio che la fase
               “in  bianco”  del concordato già  possa considerarsi  una procedura  concorsuale in  pieni  termini
               tecnico-giuridici.  Sotto altro  aspetto,  va  invece  rilevato  come,  nell’ambito  della  liquidazione
               controllata, l’art.  277,  c.  2,  c.c.i.i.  abbia  apparentemente inteso conservare piena  rilevanza alle
               clausole generali  che già  regolavano la  materia della  prededuzione nella  l.  fall.  (e  nell’art.  14-

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