Page 27 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
E va da sé che una tale declinazione della funzionalità quale parametro
attributivo necessariamente antitetico ad un riconoscimento de plano, proprio in
quanto implicante che, per il medio del provvedimento giudiziale positivo, l’atto
donde il credito s’è originato sia giunto a compartecipare alle finalità istituzionali
del concordato, finisca per rendersi portatrice di conseguenze del massimo rilievo
sistematico, pure venendo ad intrecciarsi, innanzitutto, alla ricostruzione del
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fenomeno della consecutio procedurarum . Nella visione delle sez. un., infatti,
quest’ultima giunge (recte, deve giungere) ad assolvere propriamente allo scopo di
veicolare verso la dimensione organizzativa della seconda (e originariamente non
voluta) procedura concorsuale, la funzionalità della prestazione professionale
acquisita in ragione della prima, e, unitamente ad essa, il rapporto di strumentale
inerenza finalistica che v’era sotteso; donde la ribadita esigenza che il percorso
concordatario, per quanto ad esito finalmente infausto, sia comunque progredito
oltre il mero accesso . Del che, d’altronde, le sez. un. hanno ritenuto di trovare
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puntuale conferma nel testo dell’attuale art. 6 c.c.i.i. , il quale, intervenuto a
superamento dell’indefinita portata delle clausole generali precedenti,
assurgerebbe a conferente indice positivo di una «nozione non universalistica del
fenomeno della consecuzione», riscrivendo i confini dell’istituto della
prededuzione per “funzionalità” «in modo saldamente ancorato» con l’apertura
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del concordato preventivo .
87 Cfr. DE FRANCESCA, La prededuzione funzionale tra inerenza e consecuzione: prime riflessioni a
margine di Cass., Sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093, in Dirittogiustiziaecostituzione.it, 8 marzo 2022.
88 Così che possa dirsi realizzato quell’«integrale continuum con la procedura seguente» che solo
permetterebbe di rendere riconoscibile, rispetto ad un’altrimenti programmaticamente ritardata
consegna del dissesto alla differente dimensione finalistica propria della procedura liquidatoria, una
«traslazione di risorse e valori aziendali alla cui riorganizzazione in funzione concorsuale (cioè con
una conduzione secondo le rispettive regole ed effetti pieni) l’apporto del terzo era stato ingaggiato».
89 Come noto, al momento in cui le sez. un. si pronunciavano, il c.c.i.i. non era ancora entrato
in vigore; tuttavia, come parimenti risaputo, la stessa Corte cass. (a partire dalle sez. un., 24 giugno
2020, n. 12476) già aveva stabilito le condizioni per un valido impiego delle relative previsioni in
funzione della soluzione di contrasti interpretativi sorti nel vigore della l. fall. Cfr., inter alia,
AMBROSINI, Il ricorso “a corrente alternata” alla continuità normativa fra legge fallimentare e Codice della
crisi: la diversa (dubbia) soluzione adottata dalle Sezioni Unite, in Ristr. aziendali., 17 marzo 2022.
90 Ovvero anche con l’omologazione di un a.d.r. o di un p.r.o., e comunque nei limiti, adesso,
del 75% del credito “accertato” [v. art. 6, c. 1, lett. b) e c) c.c.i.i.]. In generale, sull’art. 6 c.c.i.i. quale
norma rivolta, in accordo ai desiderata della l. delega, verso un’opera di tipizzazione e contenimento
della prededuzione, cfr. FABIANI, La prededuzione nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in
Dirittodellacrisi.it, 27 aprile 2023, 16 ss.; Gius. FAUCEGLIA, Atti di impresa e prededuzione nel codice della
crisi e dell’insolvenza, in Giur. comm., 2023, I, 208 ss.; BASSI, Premesse per uno studio della prededuzione
nel codice della crisi e della insolvenza, ibid.., 726 ss., 731 s. Può inoltre osservarsi – en passant – come,
oltre ad aver così gettato un ponte di collegamento tra vecchio e nuovo regime, le sez. un., a ben
vedere, abbiano al contempo trovato il modo per non doversi formalmente spingere (diversamente
da Cass., 15 gennaio 2021, n. 639, cit.: cfr. supra, 4.2) sino al punto di mettere in dubbio che la fase
“in bianco” del concordato già possa considerarsi una procedura concorsuale in pieni termini
tecnico-giuridici. Sotto altro aspetto, va invece rilevato come, nell’ambito della liquidazione
controllata, l’art. 277, c. 2, c.c.i.i. abbia apparentemente inteso conservare piena rilevanza alle
clausole generali che già regolavano la materia della prededuzione nella l. fall. (e nell’art. 14-
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