Page 28 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
P. 28
GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
Infine, consequenziale all’operata ricostruzione è che, se l’apertura della
procedura concordataria costituisce il prerequisito minimo indispensabile
affinché il professionista possa aspirare alla prededuzione, quest’ultima, tuttavia,
non può corrispondere ad un automatismo attributivo tale da rendere detto
requisito da solo anche sufficiente. Infatti, una volta che l’iniziativa di regolazione
della crisi siasi mostrata capace della specifica “utilità procedimentale” minima
che, dal punto di vista delle relative “finalità istituzionali”, solo il superamento
della fase introduttiva appunto permetterebbe di assicurare ai creditori
concorsuali, permane pur sempre il potere del giudice del merito di verificare che
la prestazione abbia, secondo valutazione delle circostanze ad essa coeve,
contribuito con inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori
aziendali, impregiudicata peraltro rimanendo, su di un ulteriore piano ancora, la
facoltà del curatore d’eccepire, ai fini della parziale o totale non ammissione del
credito al passivo, l’inadempimento dell’obbligazione professionale. Così che
sarebbe proprio la riferita prospettiva di valutazione ex ante, in quanto antagonista
d’ogni automatismo, a rendere invero superfluo il confronto con la tradizionale
91
distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi , quale – per le
sez. un. – «resta quella del professionista», posto che l’esclusa prededuzione
invero non discenderebbe «in modo diretto dall’insuccesso della domanda, bensì
dall’inidoneità causale dell’apporto del terzo alle finalità istituzionali della procedura».
5.1. (Segue). I riflessi di tale impostazione sull’interpretazione della previsione
in tema d’esenzione da revocatoria
Emerge, dunque, come la posizione delle sez. un. risulti ispirata ad un’univoca
visione di principio per cui, in difetto d’ammissione, la prededuzione per
“funzionalità” non si configurerebbe in quanto in alcun modo potrebbe dirsi aver la
prestazione contribuito alle “finalità istituzionali” del concordato. A tal riguardo,
nella perseguita prospettiva di ricomposizione dei contrasti precedenti, può osservarsi
– sulla scorta di alcuni commentatori – come il ragionamento della Suprema Corte
92
abbia preso le mosse non tanto dagli elementi negoziali propri del mandato
professionale rivolto alla “regolazione della crisi”, bensì, quasi a ricostruire davanti
allo specchio (e cioè dal punto di vista del giudice più che da quello del debitore e
delle sue controparti) la genesi del nesso tra il detto negozio e la dimensione
duodecies l. n. 3/2012). Cfr. MANCINI, Sovraindebitamento: la prededuzione del professionista nella
liquidazione controllata, in IlCaso.it, 3 novembre 2022; CESARE, La liquidazione controllata, in
Dirittodellacrisi.it, 26 aprile 2023, 15, suggerendo che la previsione operi in deroga a quella di carattere
generale dell’art. 6, ovvero che il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella
predisposizione della domanda di l.c. rimanga comunque “funzionalmente” prededucibile, posto che
lo stesso art. 6 fa espressamente salva la prededucibilità degli altri crediti «così espressamente qualificati
dalla legge». In giurisprudenza, tuttavia, l’interpretazione del rapporto tra le due norme appare, al
momento attuale, alquanto incerta (cfr. infra, nt. 159).
91 Cfr. supra, nt. 78 e testo corrispondente.
92 Cfr. PASSARETTA, La “prededuzione condizionata”, cit., 374 ss.
188