Page 28 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





                  Infine,  consequenziale all’operata  ricostruzione  è  che,  se  l’apertura  della
               procedura  concordataria  costituisce  il  prerequisito  minimo  indispensabile
               affinché il professionista possa aspirare alla prededuzione, quest’ultima, tuttavia,
               non  può  corrispondere  ad  un  automatismo attributivo tale da  rendere  detto
               requisito da solo anche sufficiente. Infatti, una volta che l’iniziativa di regolazione
               della crisi siasi mostrata capace della specifica “utilità procedimentale” minima
               che, dal punto di vista delle relative “finalità istituzionali”, solo il superamento
               della  fase  introduttiva  appunto  permetterebbe  di  assicurare  ai  creditori
               concorsuali, permane pur sempre il potere del giudice del merito di verificare che
               la  prestazione  abbia,  secondo  valutazione  delle  circostanze  ad  essa  coeve,
               contribuito con inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori
               aziendali, impregiudicata peraltro rimanendo, su di un ulteriore piano ancora, la
               facoltà del curatore d’eccepire, ai fini della parziale o totale non ammissione del
               credito al  passivo, l’inadempimento dell’obbligazione professionale. Così che
               sarebbe proprio la riferita prospettiva di valutazione ex ante, in quanto antagonista
               d’ogni automatismo, a rendere invero superfluo il confronto con la tradizionale
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               distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi , quale – per le
               sez. un.  – «resta quella  del  professionista», posto che l’esclusa prededuzione
               invero non discenderebbe «in modo diretto dall’insuccesso della domanda, bensì
               dall’inidoneità causale dell’apporto del terzo alle finalità istituzionali della procedura».

                  5.1. (Segue). I riflessi di tale impostazione sull’interpretazione della previsione
                      in tema d’esenzione da revocatoria

                  Emerge, dunque, come la posizione delle sez. un. risulti ispirata ad un’univoca
               visione  di  principio  per  cui,  in  difetto  d’ammissione,  la  prededuzione  per
               “funzionalità” non si configurerebbe in quanto in alcun modo potrebbe dirsi aver la
               prestazione contribuito alle “finalità istituzionali” del concordato. A tal riguardo,
               nella perseguita prospettiva di ricomposizione dei contrasti precedenti, può osservarsi
               – sulla scorta di alcuni commentatori  – come il ragionamento della Suprema Corte
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               abbia preso  le  mosse non  tanto  dagli  elementi negoziali  propri  del  mandato
               professionale rivolto alla “regolazione della crisi”, bensì, quasi a ricostruire davanti
               allo specchio (e cioè dal punto di vista del giudice più che da quello del debitore e
               delle sue controparti) la genesi del  nesso tra il  detto negozio e  la  dimensione

               duodecies  l.  n.  3/2012).  Cfr.  MANCINI,  Sovraindebitamento:  la  prededuzione  del  professionista  nella
               liquidazione  controllata,  in  IlCaso.it,  3  novembre  2022;  CESARE,  La  liquidazione  controllata,  in
               Dirittodellacrisi.it, 26 aprile 2023, 15, suggerendo che la previsione operi in deroga a quella di carattere
               generale dell’art. 6,  ovvero che  il  credito  del professionista che abbia  assistito il  debitore nella
               predisposizione della domanda di l.c. rimanga comunque “funzionalmente” prededucibile, posto che
               lo stesso art. 6 fa espressamente salva la prededucibilità degli altri crediti «così espressamente qualificati
               dalla legge». In giurisprudenza, tuttavia, l’interpretazione del rapporto tra le due norme appare, al
               momento attuale, alquanto incerta (cfr. infra, nt. 159).
                  91  Cfr. supra, nt. 78 e testo corrispondente.
                  92  Cfr. PASSARETTA, La “prededuzione condizionata”, cit.,  374 ss.

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