Page 29 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
funzionale propria della procedura concorsuale, dalla “causa” stessa del concordato
preventivo, costrutto concettuale ritenuto capace d’innervare d’adeguato senso
relazionale la clausola generale della “funzionalità” e poi di definire, una volta
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declinato nella sua dimensione “concreta” , la corretta portata del giudizio
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sull’“utilità” (ex ante) della prestazione professionale ingaggiata dal debitore .
Ricostruito su queste basi il sistema della prededuzione del credito
professionale, le sez. un. sono poi giunte – quasi naturaliter – a ritenere che ad
orientare l’immagine in senso inverso non potrebbe valere la (per vero solo)
«limitata simmetria» ravvisabile tra la “strumentalità” di cui è parola nell’art. 67,
c. 1, lett. g) e la “funzionalità” rilevante per l’art. 111, c. 2, l. fall. ; simmetria che,
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anzi, intanto potrebbe predicarsi in quanto essa pur sempre sia apprezzata in
ragione della medesima prospettiva di finalistica inerenza dell’apporto
professionale alla causa concordati. Per la Suprema Corte, infatti, i criteri connettivi
istituiti dalle due norme configurerebbero altrettanti schemi relazionali di
necessità riposanti sull’avvenuta acquisizione di una prestazione correlata non
già, meramente, con il patrimonio del debitore alla stregua, cioè, di atto di
programmazione dell’impresa solo astrattamente strumentale al suo risanamento,
bensì, propriamente, «con una procedura concorsuale prevista dalla legge [e con]
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le sue […] finalità istituzionali» . E, nel necessario realizzarsi di tale progressione,
sarebbe pur sempre il decreto di ammissione a segnare il fondamentale, quanto
ineludibile, spartiacque – potrebbe dirsi – tra “causa” e “motivo”, atteso che, in
assenza di tale elemento di positivo riscontro giudiziale, la questione circa la
strumentale adeguatezza dell’opus professionale sarebbe inevitabilmente destinata
93 Riferimento che, come noto, è da farsi innanzitutto risalire a Cass., sez. un., 23 gennaio 2013,
n. 1521, in effetti richiamata dalle sez. un. di fine 2021. In argomento, per tutti, AA.VV., Seminario
a commento di Cass., S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Giur. comm., 2014, I, 215 ss.
94 È proprio nel connubio di “causa concreta” e rilevanza della dimensione organizzativo-
finalistica propria della procedura concordataria, che, nella ricostruzione operata dalle sez. un., pare
trovare spiegazione il concorso tra il significativo potere di verifica rilasciato al giudice del merito
(cfr. NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 371) e il convincimento che, a monte,
il conseguimento del rango prededuttivo abbia in ogni caso a dipendere «dal raggiungimento
dell’obiettivo procedurale in funzione del quale [il professionista ha] prestato la propria opera» (così
già NAPOLITANO, La prededuzione, cit., 18).
95 Secondo la sentenza «sostenere infatti che se i crediti sorti per ottenere servizi professionali
strumentali all’accesso al concordato vanno esenti da revocatoria ai sensi dell’art. 67 co. 3 lett. g)
l.f. vuol dire che quegli stessi crediti, ove impagati, diventano prededucibili nel successivo
fallimento, a prescindere dall’apertura del concordato, appare il frutto di una petizione di principio».
96 Per le sez. un., infatti, neanche sul terreno dell’esenzione dalla revocatoria potrebbe eludersi
«il confronto con la stabilizzazione degli effetti del concordato, limitando il perimetro della clausola
generale al mero contributo dato dalla prestazione del terzo all’accesso in sé»; così come neppure
sarebbe corretto rimettere la considerazione di eventuali «vizi che hanno minato l’iniziativa di
risanamento e l’ascrivibilità degli stessi alla prestazione del creditore ad una indagine circa
l’esattezza dell’adempimento», trattandosi di un «piano del tutto diverso rispetto a quello della mera
funzionalità».
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