Page 30 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               a  rimanere confinata  – nelle  stesse parole  delle sez.  un.  – in  una  irrilevante
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               dimensione di «mera intenzionalità» .
                  E dunque, se, per quanto appena rilevato, anche la non assoggettabilità alla
               revocatoria vien fatta dalla legge dipendere dall’aver la prestazione agevolato il
               conseguimento  delle  finalità  istituzionali  d’una  procedura  concorsuale,  è
               esattamente questo, per le sez. un., l’elemento che vale a disvelare il senso – e la
                                                                      98
               corretta misura – della «identità di ratio delle due norme» , con la significativa
               precisazione,  tuttavia,  che  la  loro  «comune  attitudine  relazionale»  non
               consentirebbe di  «sovrapporne ogni  aspetto, così da rinvenire  in  ciascuna gli
               elementi  integrativi  delle  reciproche  fattispecie  astratte»,  non  potendosi  in
               particolare «sottac[cere] che l’esenzione da revocatoria ha riguardo a debiti liquidi
               e  già  esigibili  pagati  alla  scadenza, mentre l’ampia  gamma delle  prestazioni
               d’ausilio al concordato (e non solo) ben è compatibile con adempimenti parziali,
               anticipati, in acconto».

                  5.2. (Segue). Loro conseguenze pratiche: in  particolare, l’apparente non
                       proteggibilità degli acconti sul compenso

                  A fronte dei surriferiti assunti sistematici, ne vanno ora meglio esplicitate le
               conseguenze pratiche in  punto di  operatività della  norma  di  esenzione dalla
               revocatoria. In buona sostanza, a rilevare sono: i) l’abbandono dell’idea secondo
               cui  l’accesso  alla  procedura  di  concordato  costituirebbe un  quid  di  per  sé
               vantaggioso  per  i  creditori  concorsuali;  ii)  l’insufficienza  d’una  concezione
               sostanziale del presupposto oggettivo dell’insolvenza ai fini della perimetrazione


                  97   Muovendo  dal convincimento che  le  prestazioni debbano essersi correlate  in  termini  di
               «indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali della procedura cui accedono», anche il presupposto della
               “strumentalità  all’accesso”  sarebbe  dunque  integrabile  solamente  a  fronte  di  «una  fattispecie
               pienamente  compiuta»,  e cioè d’un concordato ammesso, «pena la riduzione a mera intenzionalità della
               commentata attitudine  causale».
                  98  In parte qua, la necessità d’una correlazione “piena” alla dimensione finalistico-istituzionale d’una
               procedura concorsuale viene dalla sentenza altresì affermata in base all’argomento per cui, non potendo
               reputarsi sufficiente, diversamente da  quanto opinato dalla  giurisprudenza precedente, una mera
               (ancorché “fisiologica”, id est “non abnorme”) contribuzione della prestazione professionale ad una
               «causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale» (cfr. supra, 4.1), così come
               dovrebbe negarsi prededuzione al credito vantato a titolo di corrispettivo per l’incarico di predisposizione
               di un piano attestato di risanamento poiché originato da prestazione che, per riflesso della stessa natura
               negoziale dello strumento cui  finalisticamente accede, si  limiterebbe a  partecipare ad  una mera
               dimensione di gestione stragiudiziale e non concorsuale del patrimonio responsabile, parimenti, in forza
               della littera dell’art. 67, c. 3, lett. g), pure ai fini dell’esenzione dalla revocatoria si declinerebbe la necessità
               di un opus che «non solo si correli causalmente al concordato ovvero al suo procedere ma che si declini altresì
               indispensabilmente coerente […] con le sue descritte finalità istituzionali». Le sez. un., al riguardo, citano Cass.,
               15 maggio 2020, n. 9026 (in Fallimento, 2020, 758), ove la prededuzione della suindicata tipologia di
               credito professionale è stata esclusa per non concorrere qui, rispetto alle vicende patrimoniali del debitore
               oggetto di cura o riorganizzazione a fini di strutturazione del piano, «alcun intervento giudiziale, sia esso
               di valutazione oppure di controllo», né «[alcuna] partecipazione del ceto creditorio (tanto meno se assunta
               in termini di necessaria partecipazione)».

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