Page 30 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
a rimanere confinata – nelle stesse parole delle sez. un. – in una irrilevante
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dimensione di «mera intenzionalità» .
E dunque, se, per quanto appena rilevato, anche la non assoggettabilità alla
revocatoria vien fatta dalla legge dipendere dall’aver la prestazione agevolato il
conseguimento delle finalità istituzionali d’una procedura concorsuale, è
esattamente questo, per le sez. un., l’elemento che vale a disvelare il senso – e la
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corretta misura – della «identità di ratio delle due norme» , con la significativa
precisazione, tuttavia, che la loro «comune attitudine relazionale» non
consentirebbe di «sovrapporne ogni aspetto, così da rinvenire in ciascuna gli
elementi integrativi delle reciproche fattispecie astratte», non potendosi in
particolare «sottac[cere] che l’esenzione da revocatoria ha riguardo a debiti liquidi
e già esigibili pagati alla scadenza, mentre l’ampia gamma delle prestazioni
d’ausilio al concordato (e non solo) ben è compatibile con adempimenti parziali,
anticipati, in acconto».
5.2. (Segue). Loro conseguenze pratiche: in particolare, l’apparente non
proteggibilità degli acconti sul compenso
A fronte dei surriferiti assunti sistematici, ne vanno ora meglio esplicitate le
conseguenze pratiche in punto di operatività della norma di esenzione dalla
revocatoria. In buona sostanza, a rilevare sono: i) l’abbandono dell’idea secondo
cui l’accesso alla procedura di concordato costituirebbe un quid di per sé
vantaggioso per i creditori concorsuali; ii) l’insufficienza d’una concezione
sostanziale del presupposto oggettivo dell’insolvenza ai fini della perimetrazione
97 Muovendo dal convincimento che le prestazioni debbano essersi correlate in termini di
«indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali della procedura cui accedono», anche il presupposto della
“strumentalità all’accesso” sarebbe dunque integrabile solamente a fronte di «una fattispecie
pienamente compiuta», e cioè d’un concordato ammesso, «pena la riduzione a mera intenzionalità della
commentata attitudine causale».
98 In parte qua, la necessità d’una correlazione “piena” alla dimensione finalistico-istituzionale d’una
procedura concorsuale viene dalla sentenza altresì affermata in base all’argomento per cui, non potendo
reputarsi sufficiente, diversamente da quanto opinato dalla giurisprudenza precedente, una mera
(ancorché “fisiologica”, id est “non abnorme”) contribuzione della prestazione professionale ad una
«causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale» (cfr. supra, 4.1), così come
dovrebbe negarsi prededuzione al credito vantato a titolo di corrispettivo per l’incarico di predisposizione
di un piano attestato di risanamento poiché originato da prestazione che, per riflesso della stessa natura
negoziale dello strumento cui finalisticamente accede, si limiterebbe a partecipare ad una mera
dimensione di gestione stragiudiziale e non concorsuale del patrimonio responsabile, parimenti, in forza
della littera dell’art. 67, c. 3, lett. g), pure ai fini dell’esenzione dalla revocatoria si declinerebbe la necessità
di un opus che «non solo si correli causalmente al concordato ovvero al suo procedere ma che si declini altresì
indispensabilmente coerente […] con le sue descritte finalità istituzionali». Le sez. un., al riguardo, citano Cass.,
15 maggio 2020, n. 9026 (in Fallimento, 2020, 758), ove la prededuzione della suindicata tipologia di
credito professionale è stata esclusa per non concorrere qui, rispetto alle vicende patrimoniali del debitore
oggetto di cura o riorganizzazione a fini di strutturazione del piano, «alcun intervento giudiziale, sia esso
di valutazione oppure di controllo», né «[alcuna] partecipazione del ceto creditorio (tanto meno se assunta
in termini di necessaria partecipazione)».
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