Page 31 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
della consecuzione tra procedure; iii) la lettura restrittiva offerta con riguardo alla
categoria degli atti “legalmente compiuti”. In effetti, avendo le sez. un.
circoscritto tale ultima categoria ai soli atti strettamente connessi alla gestione
“tipica” dell’attività d’impresa e, ad un tempo, forgiato una nozione di
funzionalità innanzitutto ancorata alla dimensione, squisitamente
procedimentale, dell’apertura del concordato, a risultarne giocoforza superato è,
innanzitutto, l’orientamento secondo cui gli incarichi professionali conferiti
durante la fase prenotativa, così come i pagamenti posti in relazione a rapporti
così instaurati, fossero da considerarsi alla stregua di atti d’ordinaria
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amministrazione . Di talché, nella fase “in bianco”, qualsivoglia pagamento
andrebbe reputato atto di natura senz’altro straordinaria, come tale necessitante
d’apposita autorizzazione giudiziale, ed inoltre, i pagamenti in favore dei
professionisti compiuti in pendenza del termine assegnato dal tribunale,
rimarrebbero suscettibili di revocatoria concorsuale in caso di mancata
ammissione alla procedura minore 100 . Insomma, dopo le sez. un., in difetto del
decreto d’ammissione, acconti e pagamenti parziali eseguiti in vista dell’accesso
al concordato preventivo non potrebbero più aspirare, nel successivo fallimento,
alla protezione dell’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall. .
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La decisione, che sotto questo profilo – come già osservato – appare senza dubbio
capace di conservare rilievo anche a fini dell’applicazione del nuovo art. 166, c. 3,
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lett. g), c.c.i.i. , ha dunque risvolti significativi per i professionisti che abbiano
assistito il debitore nella predisposizione del piano e della proposta, oltre che,
naturalmente, per i crediti degli attestatori, incidendo sull’efficacia di eventuali
pattuizioni che, volte ad evitare il rischio che la prematura interruzione della
procedura, determinando negazione della prededuzione, riduca le chance d’effettivo
99 Cfr. PANI, La prededuzione, cit., 18 ss., richiamando, tra altre, Cass., 10 gennaio 2017, n. 280,
cit., secondo cui non sarebbe «basta[to] invero né il […] costo delle prestazioni assolto in modo
diretto dal debitore […], né la datazione temporale del pagamento (a concordato pendente) per
trasformare i relativi atti solutori in straordinaria amministrazione». Sul punto, oltre alla dottrina
già cit. supra, nt. 67, cfr. S. COSTA, La prededuzione, cit., 1575, nt. 39; NARDECCHIA, La prededuzione
secondo le Sezioni Unite, cit., 367; GREGGIO, La prededuzione dei compensi, cit., 28, nt. 54; nonché, in
senso particolarmente critico, BOTTAI - A. PEZZANO, Le sorti, cit., 10. Fa osservare MARINUCCI, La
Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia sui presupposti per il riconoscimento della prededuzione al credito dei
professionisti che abbiano assistito il debitore (poi fallito) nell’accesso al concordato preventivo, in Dir. affari,
2021, 425, come, anche sotto questo profilo la soluzione professata dalle sez. un. appaia comunque
in linea con quanto ora previsto nell’art. 6, c. 1, lett. d), c.c.i.i., il quale, in effetti, vale a segnare la
scomparsa della categoria generale della prededuzione “occasionale” per gli atti di ordinaria
amministrazione.
100 Conseguenze, entrambe queste, rilevate pressoché da tutti commentatori. Cfr. PANI, La
prededuzione, cit., 19 s.; NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 372 ss.; GREGGIO,
La prededuzione dei compensi, cit., 15 ss.; BOTTAI - A. PEZZANO, Le sorti, cit., 5 s., 27 s.; PASSARETTA,
La “prededuzione condizionata”, cit., 382.
101 Così anche CASA, La “quadratura del cerchio”, cit., 12.
102 Cfr. la dottrina cit. supra, nt. 19; della nuova previsione, torneremo ad occuparci più da vicino
infra, 6.1.
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