Page 31 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805




               della consecuzione tra procedure; iii) la lettura restrittiva offerta con riguardo alla
               categoria  degli  atti  “legalmente  compiuti”.  In  effetti,  avendo  le  sez.  un.
               circoscritto tale ultima categoria ai soli atti strettamente connessi alla gestione
               “tipica”  dell’attività  d’impresa  e,  ad  un  tempo,  forgiato  una  nozione  di
               funzionalità   innanzitutto   ancorata   alla   dimensione,   squisitamente
               procedimentale, dell’apertura del concordato, a risultarne giocoforza superato è,
               innanzitutto,  l’orientamento  secondo  cui  gli  incarichi  professionali  conferiti
               durante la fase prenotativa, così come i pagamenti posti in relazione a rapporti
               così  instaurati,  fossero  da  considerarsi  alla  stregua  di  atti  d’ordinaria
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               amministrazione . Di talché, nella  fase “in bianco”, qualsivoglia pagamento
               andrebbe reputato atto di natura senz’altro straordinaria, come tale necessitante
               d’apposita  autorizzazione  giudiziale,  ed  inoltre,  i  pagamenti  in  favore  dei
               professionisti  compiuti  in  pendenza  del  termine  assegnato  dal  tribunale,
               rimarrebbero  suscettibili  di  revocatoria  concorsuale  in  caso  di  mancata
               ammissione alla procedura minore 100 . Insomma, dopo le sez. un., in difetto del
               decreto d’ammissione, acconti e pagamenti parziali eseguiti in vista dell’accesso
               al concordato preventivo non potrebbero più aspirare, nel successivo fallimento,
               alla protezione dell’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall. .
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                  La decisione, che sotto questo profilo – come già osservato – appare senza dubbio
               capace di conservare rilievo anche a fini dell’applicazione del nuovo art. 166, c. 3,
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               lett. g), c.c.i.i. , ha  dunque risvolti significativi per i professionisti che abbiano
               assistito il debitore nella predisposizione del piano  e della proposta, oltre che,
               naturalmente, per i  crediti degli attestatori, incidendo sull’efficacia di eventuali
               pattuizioni che, volte ad  evitare il  rischio che la  prematura interruzione della
               procedura, determinando negazione della prededuzione, riduca le chance d’effettivo


                  99  Cfr. PANI,  La prededuzione, cit., 18 ss., richiamando, tra altre, Cass., 10 gennaio 2017, n. 280,
               cit.,  secondo cui non sarebbe «basta[to] invero né il  […] costo delle prestazioni assolto in modo
               diretto dal debitore […],  né la  datazione temporale del pagamento (a  concordato pendente) per
               trasformare i relativi atti solutori in straordinaria amministrazione». Sul punto, oltre alla dottrina
               già cit. supra, nt. 67, cfr. S. COSTA, La prededuzione, cit., 1575, nt. 39; NARDECCHIA,  La prededuzione
               secondo le Sezioni Unite,  cit.,  367; GREGGIO,  La prededuzione dei compensi,  cit., 28,  nt. 54; nonché, in
               senso particolarmente critico, BOTTAI - A. PEZZANO,  Le sorti, cit., 10. Fa osservare MARINUCCI, La
               Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia sui presupposti per il riconoscimento  della prededuzione al credito  dei
               professionisti  che abbiano assistito il debitore  (poi fallito) nell’accesso  al concordato  preventivo,  in Dir. affari,
               2021, 425, come, anche sotto questo profilo la soluzione professata dalle sez. un. appaia comunque
               in linea con quanto ora previsto nell’art. 6, c. 1, lett. d), c.c.i.i.,  il quale, in effetti, vale a segnare la
               scomparsa  della  categoria  generale  della  prededuzione “occasionale” per  gli  atti  di  ordinaria
               amministrazione.
                  100   Conseguenze, entrambe queste, rilevate  pressoché da tutti  commentatori.  Cfr.  PANI,  La
               prededuzione, cit., 19 s.; NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 372 ss.; GREGGIO,
               La prededuzione dei compensi, cit.,  15 ss.; BOTTAI - A. PEZZANO,  Le sorti, cit., 5 s., 27 s.; PASSARETTA,
               La “prededuzione condizionata”, cit., 382.
                  101  Così anche CASA, La “quadratura del cerchio”, cit., 12.
                  102  Cfr. la dottrina cit. supra, nt. 19; della nuova previsione, torneremo ad occuparci più da vicino
               infra, 6.1.

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