Page 32 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
incasso dei rispettivi onorari, in ipotesi prevedano pagamenti per l’appunto anteriori
all’apertura del concordato 103 . E va qui subito notato – trattandosi, a parer nostro, di
circostanza dirimente per comprendere il reale significato operazionale sotteso al
parallelismo tracciato dalle sez. un. – come, confezionando una soluzione in tal senso
dotata d’evidente simmetria sul piano formale, la Corte cass. abbia di fatto superato
quei rilievi critici che nell’ancoraggio della prededuzione alla milestone
procedimentale rappresentata dal decreto ex art. 163 l. fall. avevano scorto il rischio
che potessero risultarne favoriti i professionisti più “scaltri” che, sotto la protezione
della norma d’esenzione dalla revocatoria, si fossero premurati di predisporre un ben
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congegnato piano di pagamenti “in acconto” al di fuori d’ogni controllo giudiziale .
Ora, viceversa, tanto la pretesa di protezione del quantum già eventualmente
incassato, quanto quella di conseguimento della preferenza prededuttiva del credito
non ancora soddisfatto, riceverebbero – sia nella fase del concordato, sia all’interno
dell’eventuale procedura liquidatoria successiva – lo stesso identico vaglio, dovendo
«l’esistenza del nesso di funzionalità» tra l’attività giustificativa del pagamento e/o
generatrice del credito risultare «positivamente apprezzata dal Tribunale» 105 .
Infatti, stando alle sez. un., i pagamenti degli onorari, oltre al poter in ogni
caso riguardare le sole prestazioni già compiutamente rese, non solo non
andranno esenti da revocatoria in un’eventuale successiva liquidazione
concorsuale, bensì pure già risulteranno inefficaci in caso di mancata ammissione
al concordato preventivo tutte le volte in cui non siasi appunto verificato il
presupposto per il riconoscimento della prededuzione, secondo principio ora per
giunta esplicitato nell’art. 98 c.c.i.i. 106 . Quest’ultimo, espressivo di norma
dall’indubbia rilevanza sistematica laddove s’abbia contezza dei pregressi dibattiti
sulla c.d. prededuzione endoconcordataria 107 , rendendosi portatore di un precetto
eccezionale rispetto al generale divieto di pagamento dei crediti al di fuori del
concorso ovvero delle nominate ipotesi dell’art. 100 c.c.i.i., chiarisce, infatti, che
i soli «[c]rediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza
prevista dalla legge o dal contratto».
103 Così NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 373.
104 Cfr. supra, 4.3, nt. 81 e testo corrispondente.
105 Così già NAPOLITANO, La prededuzione, cit., 15.
106 Cfr. ancora NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 373 ss., notando come
la soluzione sostenuta dalle sez. un. invece valga, di converso, a negare l’ancor più rigoroso
indirizzo giurisprudenziale che, talvolta, ha preteso di vietare al debitore l’esecuzione di pagamenti
in favore dei professionisti sino all’omologa.
107 Sulla rilevanza della previsione quale conferma dell’esistenza del fenomeno della c.d.
prededucibilità interna, prescindente dallo scivolamento del concordato in una successiva
liquidazione giudiziale, cfr. FABIANI, La prededuzione, cit., 16 e nt. 81; Gius. FAUCEGLIA, Atti di
impresa, cit., 218 ss.; BASSI, Premesse, cit., 730; S. COSTA, La prededuzione, cit., 1584 ss.; per il dibattito
precedente, cfr. FERRI jr., In tema di prededuzione prefallimentare, in Corr. giur., 2015, 450 ss., 453;
FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 749 ss.; MARINO - CARMINATI, La graduazione dei crediti prededucibili:
un tentativo di sistematizzazione, in Banca borsa tit. cred., 2017, I, 652 ss.
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