Page 32 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               incasso dei rispettivi onorari, in ipotesi prevedano pagamenti per l’appunto anteriori
               all’apertura del concordato 103 . E va qui subito notato – trattandosi, a parer nostro, di
               circostanza dirimente per comprendere il reale significato operazionale sotteso al
               parallelismo tracciato dalle sez. un. – come, confezionando una soluzione in tal senso
               dotata d’evidente simmetria sul piano formale, la Corte cass. abbia di fatto superato
               quei  rilievi  critici  che  nell’ancoraggio  della  prededuzione  alla  milestone
               procedimentale rappresentata dal decreto ex art. 163 l. fall. avevano scorto il rischio
               che potessero risultarne favoriti i professionisti più “scaltri” che, sotto la protezione
               della norma d’esenzione dalla revocatoria, si fossero premurati di predisporre un ben
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               congegnato piano di pagamenti “in acconto” al di fuori d’ogni controllo giudiziale .
               Ora,  viceversa, tanto la  pretesa di  protezione del  quantum già  eventualmente
               incassato, quanto quella di conseguimento della preferenza prededuttiva del credito
               non ancora soddisfatto, riceverebbero – sia nella fase del concordato, sia all’interno
               dell’eventuale procedura liquidatoria successiva – lo stesso identico vaglio, dovendo
               «l’esistenza del nesso di funzionalità» tra l’attività giustificativa del pagamento e/o
               generatrice del credito risultare «positivamente apprezzata dal Tribunale» 105 .
                  Infatti, stando alle sez. un., i pagamenti degli onorari, oltre al poter in ogni
               caso  riguardare  le  sole  prestazioni  già  compiutamente rese,  non  solo  non
               andranno  esenti  da  revocatoria  in  un’eventuale  successiva  liquidazione
               concorsuale, bensì pure già risulteranno inefficaci in caso di mancata ammissione
               al  concordato preventivo tutte le volte in  cui  non  siasi  appunto verificato il
               presupposto per il riconoscimento della prededuzione, secondo principio ora per
               giunta  esplicitato  nell’art.  98  c.c.i.i. 106 .  Quest’ultimo,  espressivo  di  norma
               dall’indubbia rilevanza sistematica laddove s’abbia contezza dei pregressi dibattiti
               sulla c.d. prededuzione endoconcordataria 107 , rendendosi portatore di un precetto
               eccezionale rispetto al generale divieto di pagamento dei crediti al di fuori del
               concorso ovvero delle nominate ipotesi dell’art. 100 c.c.i.i., chiarisce, infatti, che
               i soli «[c]rediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza
               prevista dalla legge o dal contratto».




                  103  Così NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit., 373.
                  104  Cfr. supra, 4.3, nt. 81 e testo corrispondente.
                  105  Così già NAPOLITANO, La prededuzione, cit., 15.
                  106  Cfr. ancora NARDECCHIA, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, cit.,  373 ss., notando come
               la  soluzione sostenuta dalle sez. un.  invece  valga,  di  converso, a  negare l’ancor  più  rigoroso
               indirizzo giurisprudenziale che, talvolta, ha preteso di vietare al debitore l’esecuzione di pagamenti
               in favore dei professionisti sino all’omologa.
                  107   Sulla  rilevanza  della  previsione  quale  conferma  dell’esistenza del  fenomeno della c.d.
               prededucibilità  interna,  prescindente  dallo  scivolamento  del  concordato  in  una  successiva
               liquidazione giudiziale, cfr.  FABIANI,  La prededuzione,  cit.,  16  e nt. 81;  Gius.  FAUCEGLIA,  Atti  di
               impresa, cit., 218 ss.; BASSI, Premesse, cit., 730; S. COSTA, La prededuzione, cit., 1584 ss.; per il dibattito
               precedente, cfr.  FERRI jr.,  In tema  di prededuzione prefallimentare,  in Corr. giur.,  2015,  450  ss., 453;
               FABIANI,  Il delicato  ruolo, cit.,  749 ss.; MARINO - CARMINATI, La graduazione dei crediti  prededucibili:
               un tentativo  di sistematizzazione, in Banca borsa tit. cred., 2017, I, 652 ss.

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