Page 33 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  In verità, va detto che non è mancato, in dottrina, qualche tentativo di lettura
               di segno diverso 108 . Alcuni commentatori, reputando il percorso motivazionale
               sviluppato  dalle  sez.  un.  tutt’altro  che  chiaro  e  coerente 109 ,  e  procedendo
               comunque sulla scorta della massima oraziana  est modus in rebus, hanno infatti
               ritenuto che, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria:
                  i) per quanto concerne i pagamenti ante procedura, e cioè sino alla data di deposito
               del ricorso “in  bianco”, per una lecita ed efficace corresponsione di acconti sul
               compenso occorra:  i.a) innanzitutto, l’esistenza di un  contratto di prestazione
               d’opera  professionale  che,  munito  di  data  certa  opponibile  alla  procedura
               fallimentare,  preveda,  secondo  precisa  scansione  dello  “stato avanzamento
               lavori”, le varie fasi d’intervento del professionista, individuando i singoli ratei
               d’acconto da corrispondersi con riguardo alle attività riferibili a ciascuna fase, sì
               che, ad  ogni scadenza pattuita, il corrispondente credito possa risultare certo,
               liquido ed esigibile; i.b) la presenza, nell’attivo dell’impresa assistita, di risorse
               sufficienti a soddisfare i creditori in prededuzione (con attenzione alla distinzione
               tra prededuzioni privilegiate e prededuzioni chirografarie) per le fasi riguardo alle
               quali il credito è già maturato, dovendo, in caso contrario, il pagamento esser
               invece differito al momento (non per forza coincidente con l’omologazione) in
               cui dette risorse risultino acquisite 110 ; i.c) che il pagamento risponda al canone
               generale  della buona  fede oggettiva e,  in  particolare,  che il  quantum oggetto
               d’acconto risulti adeguatamente proporzionato tanto all’attività svolta (tenuto conto
               anche  della  complessità della  situazione  aziendale  in  cui  la  prestazione  s’è
               concretamente inserita), quanto all’attivo concretamente ritraibile (anche in via
               prospettica) dalla procedura e sinanco al passivo concordatario; i.d) che vi sia, ab
               origine, una ragionevole probabilità che domanda e piano vengano effettivamente
               depositati e che il debitore possa esser ammesso al concordato, così che acconti
               non dovrebbero essere richiesti (se non in misura decisamente contenuta) ove
               manifesto appaia sin da principio che non sarà possibile presentare un ricorso
               capace d’aspirare all’ammissione (p. es., nel caso di un concordato liquidatorio,
               per mancata previsione di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura
               minima di legge);
                      ii)  relativamente alla  fase  successiva  al  deposito  della  domanda,  invece,
               l’arresto delle sez. un.  lascerebbe in  effetti poco spazio  perché possano esser
               corrisposti pagamenti in acconto, se non: ii.a) a seguito del decreto d’apertura (col
               verosimile  effetto,  allora,  di  stimolare  l’opportunità  di  attendere,  ormai,
               l’omologazione del concordato) e ii.b) previa autorizzazione del g.d.



                  108  Cfr., in particolare, le proposte interpretative di GREGGIO,  La prededuzione dei compensi, cit.,
               15  ss.,  il  quale, tuttavia, ne riconosce l’incerta  capacità  di  tenuta a fronte dei principi  di  diritto
               affermati dalle sez. un.
                  109  Assai critici  anche BOTTAI - A. PEZZANO,  Le sorti, cit.,  5 ss.
                  110  Più in generale, per la perdurante valenza di questo principio-limite (anche) sotto il vigore
               del nuovo art. 98 c.c.i.i.,  cfr. FABIANI, Sistema, principi e regole della crisi d’impresa, Milano, 2023, 236.

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