Page 33 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
In verità, va detto che non è mancato, in dottrina, qualche tentativo di lettura
di segno diverso 108 . Alcuni commentatori, reputando il percorso motivazionale
sviluppato dalle sez. un. tutt’altro che chiaro e coerente 109 , e procedendo
comunque sulla scorta della massima oraziana est modus in rebus, hanno infatti
ritenuto che, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria:
i) per quanto concerne i pagamenti ante procedura, e cioè sino alla data di deposito
del ricorso “in bianco”, per una lecita ed efficace corresponsione di acconti sul
compenso occorra: i.a) innanzitutto, l’esistenza di un contratto di prestazione
d’opera professionale che, munito di data certa opponibile alla procedura
fallimentare, preveda, secondo precisa scansione dello “stato avanzamento
lavori”, le varie fasi d’intervento del professionista, individuando i singoli ratei
d’acconto da corrispondersi con riguardo alle attività riferibili a ciascuna fase, sì
che, ad ogni scadenza pattuita, il corrispondente credito possa risultare certo,
liquido ed esigibile; i.b) la presenza, nell’attivo dell’impresa assistita, di risorse
sufficienti a soddisfare i creditori in prededuzione (con attenzione alla distinzione
tra prededuzioni privilegiate e prededuzioni chirografarie) per le fasi riguardo alle
quali il credito è già maturato, dovendo, in caso contrario, il pagamento esser
invece differito al momento (non per forza coincidente con l’omologazione) in
cui dette risorse risultino acquisite 110 ; i.c) che il pagamento risponda al canone
generale della buona fede oggettiva e, in particolare, che il quantum oggetto
d’acconto risulti adeguatamente proporzionato tanto all’attività svolta (tenuto conto
anche della complessità della situazione aziendale in cui la prestazione s’è
concretamente inserita), quanto all’attivo concretamente ritraibile (anche in via
prospettica) dalla procedura e sinanco al passivo concordatario; i.d) che vi sia, ab
origine, una ragionevole probabilità che domanda e piano vengano effettivamente
depositati e che il debitore possa esser ammesso al concordato, così che acconti
non dovrebbero essere richiesti (se non in misura decisamente contenuta) ove
manifesto appaia sin da principio che non sarà possibile presentare un ricorso
capace d’aspirare all’ammissione (p. es., nel caso di un concordato liquidatorio,
per mancata previsione di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura
minima di legge);
ii) relativamente alla fase successiva al deposito della domanda, invece,
l’arresto delle sez. un. lascerebbe in effetti poco spazio perché possano esser
corrisposti pagamenti in acconto, se non: ii.a) a seguito del decreto d’apertura (col
verosimile effetto, allora, di stimolare l’opportunità di attendere, ormai,
l’omologazione del concordato) e ii.b) previa autorizzazione del g.d.
108 Cfr., in particolare, le proposte interpretative di GREGGIO, La prededuzione dei compensi, cit.,
15 ss., il quale, tuttavia, ne riconosce l’incerta capacità di tenuta a fronte dei principi di diritto
affermati dalle sez. un.
109 Assai critici anche BOTTAI - A. PEZZANO, Le sorti, cit., 5 ss.
110 Più in generale, per la perdurante valenza di questo principio-limite (anche) sotto il vigore
del nuovo art. 98 c.c.i.i., cfr. FABIANI, Sistema, principi e regole della crisi d’impresa, Milano, 2023, 236.
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