Page 55 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805




               Insolvenzverfahren an sich, e, dal piano della procedura – e della causa concordati –,
               ritornare  al piano  del  negozio 182 , donde poi  proceder da  qui a  dar  rilievo alla
               dimensione  innanzitutto  –  e  per  così  dire  –  “civilistica” della  funzione  di
               regolazione della  crisi 183 , e, dunque, ai suoi  possibili riflessi sulla stessa causa
               contractus 184 ; e ciò al  fine precipuo di ricostruire, in accordo alle norme e nel
               rispetto dei valori tutti del sistema, una ragionevole progressione (se si vuole,
               idealmente: strumentalità all’accesso – funzionalità – occasionalità) nello sviluppo del
               rapporto che si dà (rectius, può darsi)  tra dimensione negoziale e dimensione
               organizzativo-procedimentale di  tale  funzione  e  dei  relativi  riflessi  –  allora
               necessariamente diversificati – sui singoli “atti-momenti” per il cui tramite essa



               professionista perché  la  di  lui  prestazione possa  considerarsi  correttamente adempiuta,  bensì
               considerata, piuttosto, quale requisito procedurale d’integrazione della “causa” del concordato (cfr.
               supra, nt. 123), ci pare però che una tale constatazione, anziché chiudere, valga, tutt’al contrario, ad
               aprire uno spazio problematico entro cui riconoscere che, proprio per far posto all’elemento della
               causa  sul  piano  della  propugnata  concezione procedimentale, sì  da  indefettibilmente ancorare
               all’“atto-momento” del provvedimento giudiziale quell’utilitas unicamente considerata in grado di
               mutare in melius  il  trattamento distributivo del credito professionale, la Suprema Corte si periti a
               “spingere in avanti” (quasi a voler sgombrare il campo da ogni equivoco, ma proprio con ciò, come
               visto, in realtà contribuendo ad alimentarlo ulteriormente) la diversa nozione di “risultato” invece
               rilevante entro la sequenza teleologica che, sul piano delle situazioni soggettive di pertinenza del
               rapporto obbligatorio individuo, mira a far conseguire al creditore quel quid che invero sempre si
               colloca  oltre il  mero atto del debitore, ma  che può  appunto porsi  come  “mezzo” o vvero come
               “risultato” a seconda di quale sia il termine finale della serie teleologica presa a riferimento. E ciò,
               specificamente, la Suprema Corte fa allorquando afferma che, per giungere a sostenere che quella
               del professionista sia un’obbligazione di risultato, occorrerebbe invero postulare che da lui s’esigesse
               un quid «pari al successo pieno della procedura»: come se dedotta in obligatione potesse mai essere la
               stessa “regolazione della crisi”, la quale, invece, è la funzione normativa che, perseguendo interessi
               generali e non potendo perciò esser frustrata dalle determinazioni negoziali e dai comportamenti
               dei privati, tali determinazioni e comportamenti giustappunto mira, secondo adeguata progressione,
               a “funzionalizzare” ai propri scopi (cfr. infra, nel testo).
                  182  Cfr. MACARIO, La funzione del contratto nella gestione  della crisi: atti di autonomia privata e attività
               d’impresa, in Questione  giust.,  2019, 179 s., 188,  che già sollecitava, rispetto all’inveterato habitus di
               enfatizzare  la  «valenza  pubblicistica  (e,  di  conseguenza,  prevalentemente  procedurale)»
               dell’esecuzione concorsuale,  un  “ritorno”  alla  causa  conctractus  onde valorizzare  la  «funzione
               effettiva» dell’atto di autonomia privata «nel contesto della crisi d’impresa».
                  183  Cfr., diffusamente, GALLETTI, Il contratto, cit., passim.
                  184
                      Semmai  recuperando alla  riflessione –  sulla  scorta dell’insegnamento di  Salv.  ROMANO,
               Introduzione allo studio del procedimento  giuridico  nel diritto  privato, Napoli, (rist.) 2021, 109 ss. – bensì
               l’elemento della procedimentalizzazione, ma innanzitutto cogliendolo nella dimensione del relativo
               contributo alla comprensione degli «aspetti di rapporto e di collegamento tra procedimenti privati e
               rilevanza statuale», ossia nella prospettiva propria  del dinamico dispiegarsi dell’autonomia privata
               rispetto, da un lato, alla rilevanza dei «moventi collegati con lo scopo» – ciò che appunto acquisisce
               rilievo nella dimensione del «procedimento» quale elemento dinamico «che opera come propulsore
               di ogni attività verso un risultato» –; e, dall’altro lato, della aderenza alle «regole conformatrici dello
               Stato», il  quale «con la sua valutazione causale, inizialmente limitata a strutture di atti e negozi,
               cioè ad elementi obiettivi, e partendo da questi», poi giunge ad investire «proprio  l’intento, come
               svolgimento attivo del movente teleologicamente legato al fine, in quanto tradotto in azione e in
               risultati (atti, effetti)».

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