Page 56 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
viene (rectius, può venire) estrinsecandosi 185 , laddove, in un ormai acclarato
contesto di “concorsualità liquida”, il richiesto approccio funzionale non può che
produrre notevoli conseguenze sulla tenuta d’ogni ragionamento che invece
pretenda di mantenersi entro confini rigorosamente tipologici 186 .
Crediamo, pertanto, che, anche con riguardo ai contratti professionali volti a
contribuire alla regolazione della crisi del debitore committente, della “causa”
vada innanzitutto recuperata la valenza di congegno per la verifica di rispondenza
delle attribuzioni patrimoniali realizzate tra privati alla razionalità economica
postulata dall’ordinamento quale oggettivo sistema d’ordine, come tale esterno alla
volontà dei paciscenti, e di cui, essenzialmente, è comandata l’osservanza in
ragione dell’effettività dello specifico contesto regolatorio-disciplinare entro cui i
conseguenti spostamenti di ricchezza sono destinati a realizzarsi 187 . Razionalità
che, una volta declinata “in concreto”, tenendo cioè conto della sintesi degli
interessi – individuali e collettivi – che s’intendono realizzare, anche in via mediata,
attraverso la complessiva operazione economica da imbastire per regolare la crisi
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dell’impresa quale “fatto sociale” , ci porta a concludere nel senso dell’indubbia
185 In giurisprudenza, con impostazione prossima alle posizioni espresse nel testo, cfr. Cass., 4
maggio 2018, n. 10752, cit., focalizzando il ragionamento sulla conformità dell’obbligazione e
dell’operato del professionista ad una «razionalità economica» intesa quale concreta capacità di
contribuzione al «normale raggiungimento di risultati oggettivamente apprezzabili che, concorrendo altri
fattori, possono condurre a quelli finali attesi dal debitore» (corsivo ns.).
186 Cfr., al riguardo, D’ATTORRE, La concorsualità “liquida” nella composizione negoziata, in
Fallimento, 2022, 301 ss., il quale, rispetto al tradizionale «inquadramento tipologico del fenomeno
[concorsuale]», rileva come, nell’esperienza del nostro ordinamento, il passaggio da una
«classificazione “binaria” alla descrizione della concorsualità come qualificazione “liquida”», in
quanto tale capace di determinare «contaminazioni applicative fra varie fattispecie non più astrette
dai precedenti vincoli classificatori», sia stato avviato proprio con l’introduzione dei piani attestati
di risanamento ex art. 67, c. 3, lett. d), l. fall., «per i quali una tipica regola concorsuale, o comunque
idonea a determinare invasivi effetti concorsuali, è stata introdotta all’interno di un istituto di natura
non concorsuale» (e cfr., ai fini della rilevanza di tale constatazione rispetto ai problemi affrontati
nello scritto, supra, ntt. 98, 149 e 153, e parti di testo corrispondenti). Da ultimo, cfr. anche SPIOTTA,
Evoluzione del diritto concorsuale e modello concordatario: unitarietà o pluralità?, ivi, 2023, 872.
187 E cfr., per qualche utile spunto, MEO, La responsabilità nella composizione negoziata della crisi, in
Dir. fall., 2023, I, 850 ss.
188 MAZZONI, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa, in AA.Vv., Amministrazione
e controllo delle società. Liber amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, 818 s.; e cfr., adesso, LEUZZI,
L’evoluzione del valore della continuità aziendale nelle procedure concorsuali, in Nuove leggi civ., 2022, 480;
TAROLLI, Le tendenze evolutive della crisi d’impresa: verso un (nuovo) modello di accordo socialmente
orientato, in Giur. comm., 2023, I, 468 ss. La prospettiva che guarda alla funzione di “regolazione
della crisi”, peraltro, ci pare anche suggerire la necessità d’approssimarsi ad una nozione di “causa
concreta” piuttosto vicina a quella sostenuta da C.M. BIANCA, Diritto civile, 3. Il contratto, Milano,
1987, 425 ss.; e, dunque, ad una concezione che, sollecitando un sindacato sulla razionalità dello
schema contrattuale per tramite del vaglio di meritevolezza dell’operazione e dell’ascensione diretta
ai “principi”, appare innanzitutto rivolta all’apprezzamento della ragione pratica dell’atto di
autonomia in chiave di relativa “utilità sociale”. Cfr., tra gli altri, ACHILLE, Metodo dell’interpretazione
contrattuale e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2017, 177 s., ove la sottolineatura dell’esigenza di
distinguere, allorquando alla “causa concreta” per l’appunto ci si voglia riferire, l’impostazione da
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