Page 56 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO




               viene  (rectius, può  venire)  estrinsecandosi 185 , laddove, in  un  ormai  acclarato
               contesto di “concorsualità liquida”, il richiesto approccio funzionale non può che
               produrre  notevoli conseguenze sulla  tenuta d’ogni  ragionamento  che  invece
               pretenda di mantenersi entro confini rigorosamente tipologici 186 .
                  Crediamo, pertanto, che, anche con riguardo ai contratti professionali volti a
               contribuire alla regolazione della crisi del debitore committente, della “causa”
               vada innanzitutto recuperata la valenza di congegno per la verifica di rispondenza
               delle  attribuzioni  patrimoniali  realizzate  tra  privati  alla  razionalità economica
               postulata dall’ordinamento quale oggettivo sistema d’ordine, come tale esterno alla
               volontà dei  paciscenti, e di cui,  essenzialmente, è comandata l’osservanza in
               ragione dell’effettività dello specifico contesto regolatorio-disciplinare entro cui i
               conseguenti spostamenti di ricchezza sono destinati a realizzarsi 187 . Razionalità
               che, una  volta declinata “in concreto”, tenendo cioè conto della sintesi degli
               interessi – individuali e collettivi – che s’intendono realizzare, anche in via mediata,
               attraverso la complessiva operazione economica da imbastire per regolare la crisi
                                               188
               dell’impresa quale “fatto sociale” , ci porta a concludere nel senso dell’indubbia

                  185  In giurisprudenza, con impostazione prossima alle posizioni espresse nel testo, cfr. Cass., 4
               maggio  2018,  n.  10752,  cit.,  focalizzando il  ragionamento sulla  conformità dell’obbligazione e
               dell’operato del professionista ad una «razionalità economica» intesa quale concreta capacità  di
               contribuzione al  «normale  raggiungimento  di risultati  oggettivamente  apprezzabili che,  concorrendo  altri
               fattori, possono condurre a quelli finali attesi dal debitore» (corsivo ns.).
                  186   Cfr.,  al  riguardo,  D’ATTORRE,  La  concorsualità  “liquida”  nella  composizione  negoziata,  in
               Fallimento, 2022, 301 ss., il quale, rispetto al tradizionale «inquadramento tipologico del fenomeno
               [concorsuale]»,  rileva  come,  nell’esperienza  del  nostro  ordinamento,  il  passaggio  da  una
               «classificazione “binaria”  alla  descrizione della concorsualità come qualificazione “liquida”»,  in
               quanto tale capace di determinare «contaminazioni applicative fra varie fattispecie non più astrette
               dai precedenti vincoli classificatori», sia stato avviato proprio con l’introduzione dei piani attestati
               di risanamento ex art. 67, c. 3, lett. d), l. fall., «per i quali una tipica regola concorsuale, o comunque
               idonea a determinare invasivi effetti concorsuali, è stata introdotta all’interno di un istituto di natura
               non concorsuale» (e cfr.,  ai fini della rilevanza di tale constatazione rispetto ai problemi affrontati
               nello scritto, supra, ntt. 98, 149 e 153, e parti di testo corrispondenti). Da ultimo, cfr. anche SPIOTTA,
               Evoluzione del diritto concorsuale e modello concordatario: unitarietà o pluralità?, ivi, 2023, 872.
                  187  E cfr., per qualche utile spunto, MEO, La responsabilità nella composizione negoziata della crisi, in
               Dir. fall., 2023, I, 850 ss.
                  188  MAZZONI, La responsabilità gestoria per scorretto  esercizio dell’impresa, in AA.Vv.,  Amministrazione
               e  controllo  delle  società.  Liber  amicorum  Antonio  Piras,  Torino, 2010,  818  s.;  e cfr.,  adesso, LEUZZI,
               L’evoluzione del valore della continuità  aziendale nelle procedure concorsuali,  in Nuove leggi civ., 2022, 480;
               TAROLLI,  Le  tendenze  evolutive  della  crisi  d’impresa:  verso  un  (nuovo)  modello  di  accordo  socialmente
               orientato,  in Giur. comm.,  2023,  I, 468  ss. La prospettiva che guarda alla  funzione di “regolazione
               della crisi”, peraltro, ci pare anche suggerire la necessità d’approssimarsi ad una nozione di “causa
               concreta” piuttosto vicina a quella sostenuta da C.M. BIANCA, Diritto civile, 3. Il contratto, Milano,
               1987, 425 ss.; e, dunque, ad una concezione che, sollecitando un sindacato sulla razionalità dello
               schema contrattuale per tramite del vaglio di meritevolezza dell’operazione e dell’ascensione diretta
               ai  “principi”,  appare  innanzitutto rivolta  all’apprezzamento  della  ragione  pratica  dell’atto  di
               autonomia in chiave di relativa “utilità sociale”. Cfr., tra gli altri, ACHILLE, Metodo dell’interpretazione
               contrattuale  e  diritto  effettivo,  in  Riv.  dir.  civ.,  2017,  177  s.,  ove  la  sottolineatura dell’esigenza di
               distinguere, allorquando alla “causa concreta” per l’appunto ci si voglia riferire, l’impostazione da

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