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MASSIMO D'AURIA
6. Dalla sovranità delle imprese a quella del consumatore
In una riflessione di sintesi, appare indubbiamente suggestiva la convergenza
riscontrabile tra il decisum del “Giudizio universale” e il thema decidendum
impostato dalla difesa di Eni nella c.d. “Giusta causa”. Per quanto anche negli
scritti difensivi di Eni si stigmatizzi l’ingenua assimilazione tra lo Stato e la
multinazionale petrolifera, i passaggi salienti del ragionamento si richiamano
paradigmaticamente all’assunto che alla “grande impresa” debba essere
riconosciuta nella sfera della propria attività produttiva un potere “sovrano”.
Perciò, almeno in linea di principio, all’inopportunità che lo Stato possa
direttamente prescrivere alle imprese obblighi di risultato nel contenimento delle
esternalità negative conseguenti al processo produttivo consegue che al giudice
non può essere riconosciuto il potere d’ingerirsi nelle scelte del management
attraverso lo strumento inibitorio. In ultima analisi, perciò, sarebbe improprio
imporre, per via normativa e giudiziale, una modificazione coattiva del modello
di business affinché la produzione energetica sia impostata in maniera
giuridicamente coercibile al fine di minimizzare il rilascio di emissioni di anidride
carbonica nell’atmosfera.
Volendo, però, approfondire i passaggi di un ragionamento indubbiamente
dotato di una sua intima coerenza, è possibile svolgere una critica interna, critica
che si propone quindi non già di sottolineare errori categoriali ma, piuttosto, di
affermare i limiti delle categorie impiegate al fine di rendere complessivamente
superabile l’impostazione discorsiva.
Sottostante all’idea che, in assenza di un intervento normativo, quello
giudiziale travalicherebbe il principio di separazione dei poteri, vi è soprattutto il
pregiudizio che una simile operazione inciderebbe sul vero deus ex machina, il
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consumatore, che in quanto responsabile , costituisce il vero “sovrano” , delle
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dinamiche del mercato.
Secondo questa prospettazione, insomma quel suo potere di determinare il
valore di scambio dei prodotti e servizi offerti, conferisce sostanza al dogma che
la legge della domanda e dell’offerta, non quella dello Stato, rappresenta la
soluzione al problema di ottimale allocazione e sfruttamento delle risorse in un
31 S. ZAMAGNI, Il consumatore socialmente responsabile: note sulla Caritas in veritate, in Consumatori,
Diritti e Mercato, 2010, n. 1, 111 ss.; S. TOSI, Il consumo critico, in Consumatori, Diritti e Mercato, 2010,
n. 1, 102 ss.
32 Sovranità peraltro funzionale al funzionamento del mercato. S. PAGLIANTINI, In memoriam
del consumatore medio, in Eur. e dir. priv., 1 (2021), p. 1; L. NIVARRA, Tutela dell’affidamento e apparenza
nei rapporti di mercato, in Eur. dir. priv., 3 (2013), 3, p. 847; A. PLAIA, Profili evolutivi della tutela
contrattuale, in Eur. dir. priv., 1 (2018), p.76. Per una critica alla nozione del consumatore “sovrano”,
v. DENOZZA F., Aggregazioni arbitrarie vs. ‘tipi’ protetti. La nozione di benessere del consumatore
decostruita”, Giur. Comm., 2009, I, pp. 1057-1086; Id., Conclusioni: lo stile giuridico neoliberale e il suo
superamento, in R. SACCHI e A. TOFFOLETTO, (a cura di), Esiste uno “stile giuridico” neoliberale? Atti dei
seminari per Francesco Denozza, Milano, 2019, pp. 411-439, Per una difesa, v. M. LIBERTINI (2019),
“Sulla nozione di libertà economica”. Moneta e Credito, 72 (288), p. 319, nt 46.
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