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MASSIMO D'AURIA





               6. Dalla sovranità delle imprese a quella del consumatore

                  In una riflessione di sintesi, appare indubbiamente suggestiva la convergenza
               riscontrabile  tra  il  decisum  del  “Giudizio  universale”  e  il  thema  decidendum
               impostato dalla difesa di Eni nella c.d. “Giusta causa”. Per quanto anche negli
               scritti  difensivi  di  Eni  si  stigmatizzi  l’ingenua  assimilazione  tra  lo  Stato  e  la
               multinazionale  petrolifera,  i  passaggi  salienti  del  ragionamento  si  richiamano
               paradigmaticamente  all’assunto  che  alla  “grande  impresa”  debba  essere
               riconosciuta nella sfera della propria attività produttiva un potere “sovrano”.
                  Perciò,  almeno  in  linea  di  principio,  all’inopportunità  che  lo  Stato  possa
               direttamente prescrivere alle imprese obblighi di risultato nel contenimento delle
               esternalità negative conseguenti al processo produttivo consegue che al giudice
               non  può  essere  riconosciuto  il  potere  d’ingerirsi  nelle  scelte  del  management
               attraverso lo strumento inibitorio. In ultima analisi, perciò, sarebbe improprio
               imporre, per via normativa e giudiziale, una modificazione coattiva del modello
               di  business  affinché  la  produzione  energetica  sia  impostata  in  maniera
               giuridicamente coercibile al fine di minimizzare il rilascio di emissioni di anidride
               carbonica nell’atmosfera.
                  Volendo, però, approfondire i passaggi di un ragionamento indubbiamente
               dotato di una sua intima coerenza, è possibile svolgere una critica interna, critica
               che si propone quindi non già di sottolineare errori categoriali ma, piuttosto, di
               affermare i limiti delle categorie impiegate al fine di rendere complessivamente
               superabile l’impostazione discorsiva.
                  Sottostante  all’idea  che,  in  assenza  di  un  intervento  normativo,  quello
               giudiziale travalicherebbe il principio di separazione dei poteri, vi è soprattutto il
               pregiudizio che una simile operazione inciderebbe sul vero deus ex machina, il
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               consumatore, che in quanto responsabile , costituisce il vero “sovrano” , delle
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               dinamiche del mercato.
                  Secondo  questa  prospettazione,  insomma  quel  suo  potere  di  determinare  il
               valore di scambio dei prodotti e servizi offerti, conferisce sostanza al dogma che
               la  legge  della  domanda  e  dell’offerta,  non  quella  dello  Stato,  rappresenta  la
               soluzione al problema di ottimale allocazione e sfruttamento delle risorse in un


                  31  S. ZAMAGNI, Il consumatore socialmente responsabile: note sulla Caritas in veritate, in Consumatori,
               Diritti e Mercato, 2010, n. 1, 111 ss.; S. TOSI, Il consumo critico, in Consumatori, Diritti e Mercato, 2010,
               n. 1, 102 ss.
                  32  Sovranità peraltro funzionale al funzionamento del mercato. S. PAGLIANTINI, In memoriam
               del consumatore medio, in Eur. e dir. priv., 1 (2021), p. 1; L. NIVARRA, Tutela dell’affidamento e apparenza
               nei rapporti di mercato, in Eur. dir. priv., 3 (2013), 3, p.  847; A. PLAIA, Profili evolutivi della tutela
               contrattuale, in Eur. dir. priv., 1 (2018), p.76. Per una critica alla nozione del consumatore “sovrano”,
               v.  DENOZZA  F.,  Aggregazioni  arbitrarie  vs.  ‘tipi’  protetti.  La  nozione  di  benessere  del  consumatore
               decostruita”, Giur. Comm., 2009, I, pp. 1057-1086; Id., Conclusioni: lo stile giuridico neoliberale e il suo
               superamento, in R. SACCHI e A. TOFFOLETTO, (a cura di), Esiste uno “stile giuridico” neoliberale? Atti dei
               seminari per Francesco Denozza, Milano, 2019, pp. 411-439, Per una difesa, v. M. LIBERTINI (2019),
               “Sulla nozione di libertà economica”. Moneta e Credito, 72 (288), p. 319, nt 46.

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