Page 25 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               momento dato.
               Che questo sia il paradigma fondamentale del ragionamento lo si deduce proprio
               osservando la qualità delle argomentazioni spese dalla difesa di Eni che valgono
               ad inquadrare l’attuale non plausibilità dell’intervento statale di coordinamento
               delle politiche energetiche ex art. 41,3° co. Cost., tra le quali spicca l’argomento
               denominato “trilemma energetico”.


               7. Il trilemma energetico

                  Il c.d.  trilemma energetico si riferisce alla necessità che la politica energetica
               garantisca  allo  stesso  tempo  tre  obiettivi:  energy  security,  ovvero  la  possibilità  di
               garantire  la  disponibilità  fisica  ininterrotta  di  energia;  energy  affordability  and
               competitivness, ovvero la possibilità di garantire la disponibilità di energia a prezzi
               accessibili e sostenibili per i consumatori; environmental sustainability, ovvero la
               necessità di minimizzare gli impatti ambientali dei sistemi energetici .
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                  Alla luce di questo triplice obiettivo, all’impresa produttrice non resterebbe che
               conformarsi  ad  un  intervento  dello  Stato  rivolto  a  realizzare  una  coattiva
               riduzione  dei  consumi  finali  –  quelli  insomma  di  famiglie,  imprese  private  e
               settore pubblico – il che costituisce un obiettivo, intuitivamente, di là della portata
               dell’impresa produttrice. Non fosse altro che l’attuale congiuntura che l’impresa
               produttrice si trova invece a fronteggiare dimostra, invece, che il sistema risulta
               caratterizzato  da  una  crescente  domanda  energetica  da  soddisfare  a  “prezzi
               accessibili”.
                  Considerata  anche  l’assenza  di  infrastrutture  e  tecnologie  idonee  a
               sostenere  soluzioni  alternative  che  consentano  l’equo  accesso  all’energia
               sostenibile  (il riferimento  sottinteso  è  alla produzione  di  energia  nucleare),
               l’eventualità  che  al  giudice  si  riconosca  il  potere  di  imporre,  in  maniera
               coercitiva, alle imprese di modificare le proprie linee produttive in senso più
               sostenibile,  si  tradurrebbe  di  fatto  nell’acquisizione  della  fetta  di  mercato
               lasciata  scoperta  dall’impresa  da  parte  dei  concorrenti  e,  quindi,
               nell’invarianza dei livelli di emissione, il tutto sempre per sovrana decisione
               dei consumatori i quali, magari poco virtuosamente, fanno il loro mestiere
               andando  alla ricerca di prezzi più bassi.
                  A tali condizioni, non resta che affidarsi al mercato concorrenziale per la sua
               capacità di premiare le imprese che avranno individuato il bilanciamento ottimale
               tra remuneratività della produzione industriale di energia e utilizzo di energie
               rinnovabili invece che di fonti fossili, essendo onere dell’impresa, individuare, alla
               luce del feedback dei processi di mercato, il bilanciamento tra i corni del trilemma


                  33  Su cui v. P. D’ERMO, A. ROSSO, La transizione energetica tra de-carbonizzazione, decentralizzazione
               e digitalizzazione, in G. De Maio (a cura di), Introduzione allo studio del diritto dell’energia, Editoriale
               Scientifica, Napoli, 2019, p. 9.

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