Page 27 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
economica, nella quale tanto lo Stato quanto le imprese multinazionali private
risultano regolate in quanto produttori di beni e servizi per il mercato.
La direttiva appena approvata parte, invece, proprio da questo presupposto
chiarendo come “anche il settore privato rivesta un ruolo fondamentale per il
conseguimento di questi obiettivi, in particolare tramite le strategie di investimento che
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attua” (considerando n. 10) .
In sostanza, il passaggio da una brown o red economy ad una green economy si
caratterizza proprio per la necessità di instaurare una vera a propria alleanza
strategica tra il settore pubblico e privato nella sfera della produzione sostenibile,
nella consapevolezza che la pubblica amministrazione e imprese private si
comportano come attori strategici sul mercato al fine di produrre valore per
imprese e cittadini.
L’alleanza strategica si propone lo scopo d’invertire il paradigma, non
necessariamente consentaneo all’economia capitalistica di mercato, che
surrettiziamente socializza le esternalità negative prodotte all’interno delle catene
globali del valore. Ciò che - conviene sottolineare – rappresenta qualcosa da simile
ad un last resort prima che quanto sinora soltanto agitato come spauracchio, ossia
lo spettro dell’economia pianificata, diventi l’ultima opzione disponibile per
vincere la guerra contro il surriscaldamento globale .
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35 Il testo dell’art. 15 della proposta parlava genericamente di un piano “atto a garantire che il
modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a
un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità
dell'accordo di Parigi”; che in tale piano si “indica in particolare, sulla base delle informazioni di
cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano
un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto”. Da questo unto di vista, il
piano avrebbe contemplato il problema della produzione di emissioni alla stregua di un impatto
ambientale negativo potenziale o attuale. Al secondo comma, si stabiliva che “Gli Stati membri
provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti
climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che
svolge o come loro impatto primario”.
36 Senza per questo volere eccedere in toni apocalittici, la guerra ai cambiamenti climatici presa
sul serio potrebbe però evocare la necessità di adottare forme eccezionali di pianificazione che il
nostro ordinamento privato ha già conosciuto con la legislazione di guerra. VASSALLI, Della
legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, in Riv. dir. comm., XVII, (1919), p. 2; FERRARA,
Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili, in Riv. dir. comm., XIII (1915), p. 25; CARRARA, La
legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, in Riv. int. scienze sociali e discipline ausiliarie, 85
(1920), n. 332, p. 251; COGLIOLO, La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale, con una parte
speciale sopra la colpa, i danni, la forza maggiore, Torino, 1916, e Id., La guerra e i contratti commerciali
con speciale riguardo alle vendite di carbone e di cotone, in Scritti vari di diritto privato, Torino, 1917, p. 361
ss. Sulla possibile crisi della distinzione pubblico – privato indotta dai cambiamenti climatici, v. DI
PAOLA, JAMIESON, Cambiamento climatico, liberalismo e la distinzione pubblico privato, in Teorie e critica
della regolazione sociale, cit., 61 ss.
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