Page 27 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               economica, nella quale tanto lo Stato quanto le imprese multinazionali private
               risultano regolate in quanto  produttori di beni e servizi per il mercato.
                  La direttiva appena approvata parte, invece, proprio da questo presupposto
               chiarendo  come  “anche  il  settore  privato  rivesta  un  ruolo  fondamentale  per  il
               conseguimento di questi obiettivi, in particolare tramite le strategie di investimento che
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               attua” (considerando n. 10) .
                  In sostanza, il passaggio da una brown o red economy ad una green economy si
               caratterizza  proprio  per  la  necessità  di  instaurare una  vera  a  propria  alleanza
               strategica tra il settore pubblico e privato nella sfera della produzione sostenibile,
               nella  consapevolezza  che  la  pubblica  amministrazione  e  imprese  private  si
               comportano  come  attori  strategici  sul  mercato  al  fine  di  produrre  valore  per
               imprese e cittadini.
               L’alleanza  strategica  si  propone  lo  scopo  d’invertire  il  paradigma,  non
               necessariamente  consentaneo  all’economia  capitalistica  di  mercato,  che
               surrettiziamente socializza le esternalità negative prodotte all’interno delle catene
               globali del valore. Ciò che - conviene sottolineare – rappresenta qualcosa da simile
               ad un last resort prima che quanto sinora soltanto agitato come spauracchio, ossia
               lo  spettro  dell’economia  pianificata,  diventi  l’ultima  opzione  disponibile  per
               vincere la guerra contro il surriscaldamento globale .
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                  35  Il testo dell’art. 15 della proposta parlava genericamente di un piano “atto a garantire che il
               modello  di  business  e  la  strategia  aziendale  perseguiti  siano  compatibili  con  la  transizione  a
               un'economia  sostenibile  e  con  la  limitazione  del  riscaldamento  globale  a  1,5  ºC  in  conformità
               dell'accordo di Parigi”; che in tale piano si “indica in particolare, sulla base delle informazioni di
               cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano
               un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto”. Da questo unto di vista, il
               piano avrebbe contemplato il problema della produzione di emissioni alla stregua di un impatto
               ambientale negativo potenziale o attuale. Al secondo comma, si stabiliva che “Gli Stati membri
               provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti
               climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che
               svolge o come loro impatto primario”.
                  36 Senza per questo volere eccedere in toni apocalittici, la guerra ai cambiamenti climatici presa
               sul serio potrebbe però evocare la necessità di adottare forme eccezionali di pianificazione che il
               nostro  ordinamento  privato  ha  già  conosciuto  con  la  legislazione  di  guerra.  VASSALLI,  Della
               legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, in Riv. dir. comm., XVII, (1919), p. 2; FERRARA,
               Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili, in Riv. dir. comm., XIII (1915), p. 25; CARRARA, La
               legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, in Riv. int. scienze sociali e discipline ausiliarie, 85
               (1920), n. 332, p. 251; COGLIOLO, La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale, con una parte
               speciale sopra la colpa, i danni, la forza maggiore, Torino, 1916, e Id., La guerra e i contratti commerciali
               con speciale riguardo alle vendite di carbone e di cotone, in Scritti vari di diritto privato, Torino, 1917, p. 361
               ss. Sulla possibile crisi della distinzione pubblico – privato indotta dai cambiamenti climatici, v. DI
               PAOLA, JAMIESON, Cambiamento climatico, liberalismo e la distinzione pubblico privato, in Teorie e critica
               della regolazione sociale, cit., 61 ss.

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